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TITOLO
VIII - Del possesso
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 1140. Possesso.
Il
possesso [preleggi 22] è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale [c.c.
1066, 1158].
Si
può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione
della cosa [c.c. 931, 982, 1141].
Art. 1141. Mutamento della detenzione in possesso.
Si
presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione [c.c. 1168].
Se
alcuno ha cominciato ad avere la detenzione [c.c. 1140], non può acquistare il
possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un
terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore [c.c. 1164].
Ciò vale anche per i successori a titolo universale [c.c. 588, 1146].
Art. 1142. Presunzione di possesso intermedio.
Il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143. Presunzione di possesso anteriore.
Il
possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore
abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che
egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art. 1144. Atti di tolleranza.
Gli
atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento
all'acquisto del possesso.
Art. 1145. Possesso di cose fuori commercio.
Il
possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto
[c.c. 823, 828, 2934].
Tuttavia
nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio [c.c. 1168] rispetto ai
beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni
soggetti al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 822, 824].
Se
trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di
concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione
di manutenzione [c.c. 1170].
Art. 1146. Successione nel possesso. Accessione del possesso.
Il
possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione [c.c.
456, 460, 1141].
Il
successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo
autore per goderne gli effetti [c.c. 649].
Art. 1147. Possesso di buona fede.
E'
possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto [c.c.
534, 535, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1189, 1415,
1445, 1599, 1994, 2756].
La
buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La
buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Sezione I - Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
Art. 1148. Acquisto dei frutti.
Il
possessore di buona fede [c.c. 1147] fa suoi i frutti naturali separati fino al
giorno della domanda giudiziale [c.c. 55] e i frutti civili [c.c. 820] maturati
fino allo stesso giorno [c.c. 56, 71, 535, 1149, 1150, 1361]. Egli, fino alla
restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti
dopo la domanda giudiziale [c.c. 561, 807] e di quelli che avrebbe potuto
percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia [c.c.
329, 821, 1176, 2033].
Art. 1149. Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.
Il
possessore che è tenuto a restituire i frutti [c.c. 820] indebitamente
percepiti [c.c. 1148, 1150, 1152] ha diritto al rimborso delle spese a norma del
secondo comma dell'articolo 821 [c.c. 535, 1282].
Art. 1150. Riparazioni, miglioramenti e addizioni.
Il
possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per
le riparazioni straordinarie [c.c. 1005, 1479].
Ha
anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché
sussistano al tempo della restituzione [c.c. 975].
L'indennità
si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa
per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede [c.c. 1147,
1502]; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della
spesa e l'aumento di valore [c.c. 985].
Se
il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti [c.c. 1148, 1149, 1152],
gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie,
limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per
le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto
dell'articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento [c.c.
934] e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura
dell'aumento di valore conseguito dalla cosa [c.c. 535; disp. att. c.c. 157].
Art. 1151. Pagamento delle indennità.
L'autorità
giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento
delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente,
ordinando, in questo caso, le opportune garanzie [c.c. 985, 1179; c.p.c. 119].
Art. 1152. Ritenzione a favore del possessore di buona fede.
Il
possessore di buona fede [c.c. 1147] può ritenere la cosa [c.c. 748] finché
non gli siano corrisposte le indennità dovute [c.c. 1149, 1150, 2864], purché
queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia
stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei
miglioramenti [c.c. 1006, 1011, 1502, 2756].
Egli
ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate
dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente [c.c. 563,
929].
Sezione II - Del possesso di buona fede di beni mobili
Art. 1153. Effetti dell'acquisto del possesso.
Colui
al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne
acquista la proprietà [c.c. 922] mediante il possesso [c.c. 948, 1994, 2920],
purché sia in buona fede [c.c. 1147, 1154, 1155, 1415] al momento della
consegna [c.c. 1706] e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà
[c.c. 563, 1155, 1161, 1192, 1599].
La
proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non
risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente [c.c. 2747, 2764,
2913].
Nello
stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto [c.c. 978], di uso [c.c. 1021]
e di pegno [c.c. 2784].
Art. 1154. Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa.
A
colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa [c.c.
1153], non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore
ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155. Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.
Se
taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra
esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [c.c. 1147] è preferita
alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [c.c. 922, 1153, 1265,
1380].
Art. 1156. Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.
Le
disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di
mobili [c.c. 816] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [c.c. 815,
1162, 2683; c.n. 146, 753].
Art. 1157. Possesso di titoli di credito.
Gli
effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal
titolo V del libro IV.
Sezione III - Dell'usucapione
Art. 1158. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
La
proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [c.c. 957,
958, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi [disp. att. c.c. 158, 252] si
acquistano [c.c. 922, 948, 1014, n. 1, 1042, 1061, 1073, 1164, 1422] in virtù
del possesso [c.c. 1140, 1163] continuato per venti anni [c.c. 66, 71, 73, 192,
533, 714, 1159, 1166, 2651].
Art. 1159. Usucapione decennale.
Colui
che acquista in buona fede [c.c. 1147] da chi non è proprietario un immobile,
in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà [c.c. 922] e che
sia stato debitamente trascritto [c.c. 2643, n. 1], ne compie l'usucapione in
suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione [c.c. 1158].
La
stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di
godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.
(Articolo
aggiunto dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 346)
La
proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato
per quindici anni.
Colui
che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che
sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo
rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla
legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla
data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con
annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge,
aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
Art. 1160. Usucapione delle universalità di mobili.
L'usucapione
di un'universalità di mobili [c.c. 816] o di diritti reali di godimento sopra
la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel
caso di acquisto in buona fede [c.c. 1147] da chi non è proprietario, in forza
di titolo idoneo [c.c. 922], l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni
[c.c. 1163].
Art. 1161. Usucapione dei beni mobili.
In
mancanza di titolo idoneo [c.c. 922], la proprietà dei beni mobili [c.c. 1153]
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato
in buona fede [c.c. 1147].
Se
il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti
anni [c.c. 1163, 1166].
Art. 1162. Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.
Colui
che acquista in buona fede [c.c. 1147] da chi non è proprietario un bene mobile
iscritto in pubblici registri [c.c. 815, 948, 1156, 2683; c.n. 146, 753], in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato
debitamente trascritto, [c.c. 922], ne compie in suo favore l'usucapione col
decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se
non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si
compie col decorso di dieci anni.
Le
stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali
di godimento [c.c. 957, 978, 1021, 1022, 1031].
Art. 1163. Vizi del possesso.
Il
possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione
[c.c. 1158, 1160, 1161, 1162, 1170] se non dal momento in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
Art. 1164. Interversione del possesso.
Chi
ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui
[c.c. 1102] non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del
suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di
opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario [c.c. 1095, 1141].
Il tempo necessario per l'usucapione [c.c. 1158, 2653, n. 5] decorre dalla data
in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Art. 1165. Applicazione di norme sulla prescrizione.
Le
disposizioni generali sulla prescrizione [c.c. 2934], quelle relative alle cause
di sospensione [c.c. 2941, 2942] e d'interruzione [c.c. 1167, 2653, n. 5, 2943]
e al computo dei termini [c.c. 2962, 2963] si osservano in quanto applicabili,
rispetto all'usucapione.
Art. 1166. Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.
Nell'usucapione
ventennale [c.c. 1073, 1158, 1161] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore
di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l'impedimento
derivante da condizione o da termine [c.c. 2935] né le cause di sospensione
indicate dall'articolo 2942.
L'impedimento
derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel
detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella
prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [c.c. 954,
970, 1014, 1073].
Art. 1167. Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
L'usucapione
è interrotta [c.c. 1165] quando il possessore è stato privato del possesso per
oltre un anno [c.c. 2945].
L'interruzione
si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il
possesso [c.c. 1168] e questo è stato ricuperato [c.c. 2653, n. 5].
Art. 1168. Azione di reintegrazione.
Chi
è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso [c.c. 374, n. 5,
1012, 1145, 2789] può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [c.c. 460, 823, 1079,
1165, 1246, nn. 1 e 2, 1585, 1588].
L'azione
è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa [c.c. 1141], tranne il
caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se
lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal
giorno della scoperta dello spoglio [c.c. 1170].
La
reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto,
senza dilazione [c.p.c. 703, 704].
Art. 1169. Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio.
La
reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di
un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170. Azione di manutenzione.
Chi
è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un
immobile [c.c. 1079] o di un'universalità di mobili [c.c. 816] può, entro
l'anno dalla turbativa [c.c. 1168], chiedere la manutenzione del possesso
medesimo [c.c. 1145; c.p.c. 703].
L'azione
è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non
è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia
stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno
esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità
è cessata.
Anche
colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di
essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma
precedente.