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TITOLO
VI - Delle servitù prediali
Art. 1027. Contenuto del diritto.
La servitù prediale [c.c. 2812] consiste nel peso
imposto sopra un fondo per l'utilità [c.c. 1028] di un altro fondo appartenente
a diverso proprietario [c.c. 853, 1072, 1350, n. 4, 2643, n. 4].
Art. 1028. Nozione dell'utilità.
L'utilità [c.c. 1027] può consistere anche nella
maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente
alla destinazione industriale del fondo [c.c. 1074].
Art. 1029. Servitù per vantaggio futuro.
È ammessa la costituzione di una servitù per
assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
È ammessa altresì a favore o a carico di un
edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la
costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o
il fondo è acquistato.
Art. 1030. Prestazioni accessorie.
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a
compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte
del titolare [c.c. 1091], salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti
[c.c. 1069, 1070].
Art. 1031. Costituzione delle servitù.
Le servitù prediali possono essere costituite
coattivamente [c.c. 1032] o volontariamente [c.c. 853, 1058]. Possono anche
essere costituite per usucapione [c.c. 1061, 1158, 1162] o per destinazione del
padre di famiglia [c.c. 1062].
Art. 1032. Modi di costituzione.
Quando in forza di legge [c.c. 1033, 1043, 1044,
1047, 1049, 1050, 1051, 2742], il proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una
servitù, questa, in mancanza di contratto è costituita con sentenza [c.c.
1031]. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei
casi specialmente determinati dalla legge [c.c. 853, 855, 2643, nn. 4 e 14,
2932].
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e
determina l'indennità dovuta [c.c. 1038].
Prima del pagamento dell'indennità il proprietario
del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù [c.c. 1063].
Sezione I - Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033. Obbligo di dare passaggio alle acque.
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi
fondi [c.c. 1032] alle acque [c.c. 1043] di ogni specie che si vogliono condurre
da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i
bisogni della vita o per usi agrari o industriali [c.c. 1034, 1037].
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i
giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1034. Apertura di nuovo acquedotto.
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui
[c.c. 1033] deve costruire il necessario acquedotto [c.c. 1038, 1041], ma non può
far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di
altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può
tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti
già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si
domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta una indennità da
determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore
dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e
alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è
consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica
amministrazione.
Art. 1035. Attraversamento di acquedotti.
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può
attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano
essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a
impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Art. 1036. Attraversamento di fiumi o di strade.
Se per la condotta delle acque occorre attraversare
strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i
regolamenti sulle strade e sulle acque.
Art. 1037. Condizioni per la costituzione della servitù.
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve
dimostrare [c.c. 1033] che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui
chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol
destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno
pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi
vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo
sbocco delle acque.
Art. 1038. Indennità per l'imposizione della servitù.
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto
[c.c. 1034], chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore,
secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e
degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità [c.c. 843] per i
danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da
altro deterioramento del fondo da intersecare [c.c. 1032].
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per
il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve
pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle
imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario
del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie
ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e
della sua riparazione.
Art. 1039. Indennità per il passaggio temporaneo.
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un
tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità
indicati dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con
l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo
prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli
interessi legali [c.c. 1284] dal giorno in cui il passaggio è stato praticato;
scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la
concessione temporanea.
Art. 1040. Uso dell'acquedotto.
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può
immettervi maggior quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può
venir danno al fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua
esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la
natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e
per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il
passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un
ponte-canale o viceversa.
Art. 1041. Letto dell'acquedotto.
È sempre in facoltà del proprietario del fondo
servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con
l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di
tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto,
deve sopportare la metà delle spese occorrenti [c.c. 1034].
Art. 1042. Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui.
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei
fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o
dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in
proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e
i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti
sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o
lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione [c.c. 1158].
Art. 1043. Scarico coattivo.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti
per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al
fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere
nel suo fondo [c.c. 913].
Lo scarico può essere anche domandato per acque
impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi
pregiudizio o molestia.
Art. 1044. Bonifica.
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e
sul vincolo forestale [c.c. 858, 1032], il proprietario che intende prosciugare
o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto,
premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre
per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue
terre da un corso di acqua o da qualunque altro colatoio [c.c. 912, 913].
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli
interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se
gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che
importino una spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le
disposizioni per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo
alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può
essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono
opposti.
Art. 1045. Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da
fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza
dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro
fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi
sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite,
affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e
inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle
richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Art. 1046. Norme per l'esecuzione delle opere.
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli
precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1033
e degli articoli 1035 e 1036.
Sezione II - Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art. 1047. Contenuto della servitù.
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti,
rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o
infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di pagare l'indennità e
di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno [c.c. 910,
1032].
Art. 1048. Obblighi degli utenti.
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del
precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni
vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o
dalla diversione delle acque medesime.
Sezione III - Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo
Art. 1049. Somministrazione di acqua a un edificio.
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua
necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il
proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di
sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette [c.c. 1032].
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il
valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si
devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione.
Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'articolo 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le
modalità della derivazione e l'indennità dovuta [c.c. 2643, n. 4 e n. 14,
2932].
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni
originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o
dell'altra parte [c.c. 1082].
Art. 1050. Somministrazione di acqua a un fondo.
Le norme stabilite dall'articolo precedente si
applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo,
quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo
soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale [c.c. 1032].
Le disposizioni di questo articolo e del precedente
non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione
amministrativa.
Sezione IV - Del passaggio coattivo
Art. 1051. Passaggio coattivo.
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi
altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo
vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo [c.c. 843,
1032, 1055].
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per
cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo
sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante
sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del
fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente [c.c. 1350, n. 4].
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui
taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di
ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i
giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1052. Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono
applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma
questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere
ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità
giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura o dell'industria.
Art. 1053. Indennità.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è
dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio [c.c. 843,
1054].
Qualora per attuare il passaggio, sia necessario
occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il
proprietario che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o di iniziare il
passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo
comma dell'articolo 1038.
Art. 1054. Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per
effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere
dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità [c.c. 841, 1053].
La stessa norma si applica in caso di divisione [c.c.
1111].
Art. 1055. Cessazione dell'interclusione.
Se il passaggio cessa di essere necessario [c.c.
1051], può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del
fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso
ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma,
avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità
fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
Sezione V - Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Art. 1056. Passaggio di condutture elettriche.
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i
suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [c.n.
714, 715, 716, 717, 717-bis].
Art. 1057. Passaggio di vie funicolari.
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar
passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o
industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni
necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1058. Modi di costituzione.
Le servitù prediali possono essere costituite per
contratto [c.c. 1031, 1321, 1350, n. 4, 2643, n. 4] o per testamento [c.c. 587,
649, 2648].
Art. 1059. Servitù concessa da uno dei comproprietari.
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un
fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi
concessa unitamente o separatamente [c.c. 1073, 1108].
La concessione, però fatta da uno dei
comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi
eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso
[c.c. 1103].
Art. 1060. Servitù costituite dal nudo proprietario.
Il proprietario può, senza il consenso
dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù [c.c. 981] che non
pregiudicano il diritto di usufrutto [c.c. 978].
Art. 1061. Servitù non apparenti.
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per
usucapione [c.c. 1031, 1158] o per destinazione del padre di famiglia [c.c.
1062].
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno
opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio [c.c. 1095].
Art. 1062. Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia [c.c. 1031,
1061] ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi,
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi
ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso
proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si
intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati [c.c. 1072].
Art. 1063. Norme regolatrici.
L'estensione e l'esercizio delle servitù [c.c. 1032]
sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064. Estensione del diritto di servitù.
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è
necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso [c.c. 841, 842], il
proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di
servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso [c.c. 843].
Art. 1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso.
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne
se non a norma del suo titolo o del suo possesso [c.c. 1075, 1076]. Nel dubbio
circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi
costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor
aggravio del fondo servente [c.c. 1067, 1069].
Art. 1066. Possesso delle servitù.
Nelle questioni di possesso delle servitù [c.c.
1140] si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di
servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla
pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067. Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo dominante non può fare
innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [c.c.
1065, 1069].
Il proprietario del fondo servente non può compiere
alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più
incomodo [c.c. 1068].
Art. 1068. Trasferimento della servitù in luogo diverso.
Il proprietario del fondo servente non può
trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è
stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più
gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o
miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario
dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e
questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù
si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se
questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca
danno al fondo servente [c.c. 1350, n. 4, 2643, n. 4].
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la
servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di
un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente
agevole [c.c. 1067] al proprietario del fondo dominante.
Art. 1069. Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le
opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo
che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente [c.c.
843, 1064, 1065, 1067].
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia
diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [c.c. 1030].
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le
spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi [c.c. 1070].
Art. 1070. Abbandono del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto
in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la
conservazione della servitù [c.c. 1030, 1069], può sempre liberarsene,
rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del
fondo dominante [c.c. 1104, 1350, n. 5, 2643, n. 5].
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia
limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071. Divisione del fondo dominante o del fondo servente.
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è
dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione
del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù
ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Art. 1072. Estinzione per confusione.
La servitù si estingue quando in una sola persona
[c.c. 1027] si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo
servente [c.c. 1014, n. 2, 1062, 1253, 2862].
Art. 1073. Estinzione per prescrizione.
La servitù si estingue per prescrizione [c.c. 2946]
quando non se ne usa per venti anni [c.c. 954, 970, 1014, n. 1, 1158, 1166,
2651, 2934].
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di
esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui
esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in
cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il
termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non
ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il
tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in
comune [c.c. 1102], l'uso della servitù fatto da una di esse [c.c. 1059, 2935]
impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione [c.c. 2941] o l'interruzione [c.c.
2943] della prescrizione [c.c. 1166] a vantaggio di uno dei comproprietari giova
anche agli altri.
Art. 1074. Impossibilità di uso e mancanza di utilità.
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e
il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se
non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075. Esercizio limitato della servitù.
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità
minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [c.c. 1063, 1065].
Art. 1076. Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso.
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da
quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per
prescrizione [c.c. 1063, 1065, 1073].
Art. 1077. Servitù costituite sul fondo enfiteutico.
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo
enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine [c.c.
958, 959], per prescrizione [c.c. 970] o per devoluzione [c.c. 972, 973].
Art. 1078. Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto.
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del
fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi [c.c. 975]. Lo
stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di
cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale [c.c. 184].
Art. 1079. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.
Il titolare della servitù può farne riconoscere in
giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio [c.c. 949, 1012] e può
far cessare gli eventuali impedimenti e turbative [c.c. 1168, 1170, 1172]. Può
anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei
danni [c.c. 2653, n. 1, 2933; c.p.c. 15].
Sezione I - Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080. Presa d'acqua continua.
Il diritto alla presa d'acqua continua si può
esercitare in ogni istante [c.c. 1084].
Art. 1081. Modulo d'acqua.
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una
costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo
[c.c. 1083].
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante
quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e
millesimi.
Art. 1082. Forma della bocca e dell'edificio derivatore.
Quando, per la derivazione di una data e costante
quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e
dell'edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per
eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga
da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso
correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e
l'edificio derivatore sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è
neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o
deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso
delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è
determinata dall'autorità giudiziaria [c.c. 1049].
Art. 1083. Determinazione della quantità di acqua.
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata,
ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la
quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni
tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato
l'uso necessario e impedito l'eccesso [c.c. 1081].
Se però è stata determinata la forma della bocca e
dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per
cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle
parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084. Norme regolatrici della servitù.
Per l'esercizio della servitù di presa di acqua
[c.c. 1080], quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al
possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni
dei tre articoli seguenti.
Art. 1085. Tempo d'esercizio della servitù.
Il diritto alla presa d'acqua si esercita per l'acqua
estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si
riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato
dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si
è incominciato a possedere.
Art. 1086. Distribuzione per ruota.
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega
l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo
carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno [c.c.
1087].
Art. 1087. Acque sorgenti o sfuggite.
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le
acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono
trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno [c.c. 1086].
Art. 1088. Variazione del turno tra gli utenti.
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o
permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli
altri.
Art. 1089. Acqua impiegata come forza motrice.
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza
motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o
rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090. Manutenzione del canale.
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua [c.c.
1080], quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo
servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e
le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del
proprietario del fondo dominante [c.c. 916].
Art. 1091. Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua.
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente
dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le
opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al
punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a
conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti
spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare
condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate [c.c. 1030].
Art. 1092. Deficienza dell'acqua.
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da
chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si
verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve
essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e
tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento
in camera di consiglio [c.p.c. 737], sentiti gli uffici tecnici competenti, può
modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni
necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle
colture a cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una
proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua
verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle
dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che
siano state disposte dall'autorità giudiziaria.
Art. 1093. Riduzione della servitù.
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un
fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una
diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo
servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù,
avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua
indennità al proprietario del fondo dominante.
Sezione II - Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094. Servitù attiva degli scoli.
Gli scoli o acque colaticcie derivanti dall'altrui
fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve,
all'effetto di impedire la loro diversione [c.c. 909, 913, 1098].
Art. 1095. Usucapione della servitù attiva degli scoli.
Nella servitù attiva degli scoli il termine per
l'usucapione [c.c. 1158] comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario
del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti
destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo
[c.c. 1061].
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato
a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle
sponde fanno presumere, che il cavo sia opera del proprietario del fondo
dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di
opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto
[c.c. 1164].
Art. 1096. Diritti del proprietario del fondo servente.
La servitù degli scoli non toglie al proprietario
del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del
suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in
parte l'irrigazione.
Art. 1097. Diritto agli avanzi d'acqua.
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per
un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne
sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione
è dovuta [c.c. 1098].
Art. 1098. Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua.
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione
degli scoli o degli avanzi d'acqua [c.c. 910, 1094, 1097] non può deviarne una
parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua
viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore
del fondo dominante.
Art. 1099. Sostituzione di acqua viva.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù
degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù
mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo di
acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto
conto di tutte le circostanze [c.c. 912].