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Capo I -
Dell'usufrutto
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 978. Costituzione.
L'usufrutto
[c.c. 1350, n. 2, 2025, 2352, 2643, n. 2, 2684, n. 2, 2810, n. 2, 2812] è
stabilito dalla legge [c.c. 324, 327, 540, 550, 581, 587, 636, 698, 1060] o
dalla volontà dell'uomo [c.c. 1350, n. 2]. Può anche acquistarsi per
usucapione [c.c. 1153, 1158].
Art. 979. Durata.
La
durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario [c.c. 678,
698, 796, 2814].
L'usufrutto
costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni
[c.c. 11, 977].
Art. 980. Cessione dell'usufrutto.
L'usufruttuario
può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata
[c.c. 326, 1002, 1024, 1265, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 2], se ciò non è
vietato dal titolo costitutivo.
La
cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata
notificata, l'usufruttuario è solidalmente [c.c. 1292] obbligato con il
cessionario verso il proprietario.
Sezione II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Art. 981. Contenuto del diritto di usufrutto.
L'usufruttuario
ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica
[c.c. 693, 986, 996, 1015, 1060, 1615, 2561].
Egli
può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti
stabiliti in questo capo [c.c. 1998].
Art. 982. Possesso della cosa.
L'usufruttuario
ha diritto di conseguire il possesso [c.c. 1140] della cosa di cui ha
l'usufrutto [c.c. 678], salvo quanto è disposto dall'articolo 1002.
Art. 983. Accessioni.
L'usufrutto
si estende a tutte le accessioni della cosa [c.c. 817, 934, 1998].
Se
il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso
dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi [c.c. 1284], sulle somme
impiegate [c.c. 1005, 1009]. La norma si applica anche nel caso in cui le
costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizioni della pubblica
autorità.
Art. 984. Frutti.
I
frutti naturali e i frutti civili [c.c. 820, 821] spettano all'usufruttuario per
la durata del suo diritto.
Se
il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro
l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata,
l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione
della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le
spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e
dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i
limiti del valore dei frutti.
Art. 985. Miglioramenti.
L'usufruttuario
ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della
restituzione della cosa [c.c. 975, 986, 2811].
L'indennità
si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di
valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti [c.c. 1150, 1592].
L'autorità
giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze [c.c. 1176], può disporre che il
pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente,
imponendo in questo caso idonea garanzia [c.c. 1151, 1179; c.p.c. 119].
Art. 986. Addizioni.
L'usufruttuario
può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa
[c.c. 981].
Egli
ha diritto di toglierle alla fine dello usufrutto, qualora ciò possa farsi
senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le
addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle
addizioni al tempo della riconsegna [c.c. 975, 1593].
Se
le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa [c.c. 934] e
costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai
miglioramenti [c.c. 985].
Art. 987. Miniere, cave e torbiere.
L'usufruttuario
gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto.
Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per
le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso,
l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno
accertati alla fine dell'usufrutto.
Se
il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono
all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo
durante l'usufrutto.
Art. 988. Tesoro.
Il
diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante
l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore [c.c.
930, 932].
Art. 989. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.
Se
nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di
alto fusto [c.c. 892] destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può
procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza
dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre alla loro ricostituzione [c.c.
990].
Circa
il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a
uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica
costante della regione [c.c. 992, 993].
Le
stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna,
destinati ad essere tagliati.
Art. 990. Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Gli
alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al
proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni
che sono a suo carico [c.c. 989, 1004].
Art. 991. Alberi fruttiferi.
Gli
alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente
appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Art. 992. Pali per vigne e per altre coltivazioni.
L'usufruttuario
può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre
coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della
regione [c.c. 989, 993].
Art. 993. Semenzai.
L'usufruttuario
può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante
della regione [c.c. 989, 992] per il tempo e il modo dell'estrazione e per la
rimessa dei virgulti.
Art. 994. Perimento delle mandre e dei greggi.
Se
l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto
a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo
che la mandra o il gregge [c.c. 816] ha cominciato ad essere mancante del numero
primitivo [c.c. 1645].
Se
la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile
all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere
conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995. Cose consumabili.
Se
l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene
e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima
convenuta [c.c. 1002].
Mancando
la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore
che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale
qualità e quantità [c.c. 1258].
Art. 996. Cose deteriorabili.
Se
l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a
poco a poco [c.c. 981, 1003], l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo
l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a
restituirle nello stato in cui si trovano [c.c. 1001].
Art. 997. Impianti, opifici e macchinari.
Se
l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione
produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante
l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare
funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che
eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [c.c. 1004], il proprietario, al
termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.
Art. 998. Scorte vive e morte.
Le
scorte vive [c.c. 1641] e morte [c.c. 1640] di un fondo devono essere restituite
in eguale quantità e qualità [c.c. 2163, 2169]. L'eccedenza o la deficienza di
esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine
dell'usufrutto.
Art. 999. Locazioni concluse dall'usufruttuario.
Le
locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione
dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico [c.c. 2699] o da scrittura
privata di data certa [c.c. 2704] anteriore, continuano per la durata stabilita,
ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto [c.c. 1596, 1599].
Se
la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le
locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno [c.c. 954] e trattandosi di
fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non
per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa
l'usufrutto [c.c. 976, 1078].
Art. 1000. Riscossione di capitali.
Per
la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto [c.c.
1250, 1254, 1265], è necessario il concorso del titolare del credito [c.c.
1188] e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è
opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei
crediti [c.c. 1260].
Il
capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si
trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento,
provvede l'autorità giudiziaria.
Sezione III - Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1001. Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
L'usufruttuario
deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine
dell'usufrutto [c.c. 996], salvo quanto è disposto dall'articolo 995.
Nel
godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
[c.c. 1176].
Art. 1002. Inventario e garanzia.
L'usufruttuario
prende le cose nello stato in cui si trovano [c.c. 982].
Egli
è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni [c.p.c. 769, 777], previo
avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare
l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario
deve inoltre dare idonea garanzia [c.c. 1003, 1179]. Dalla prestazione della
garanzia [c.c. 1015] sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui
beni dei loro minori [c.c. 324]. Sono anche dispensati il venditore e il donante
con riserva d'usufrutto [c.c. 796]; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il
cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario
non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi
su indicati.
Art. 1003. Mancanza o insufficienza della garanzia.
Se
l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto [c.c. 1002], si osservano
le disposizioni seguenti:
gli
immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà
all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione [c.c. 1022] una casa
compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso
dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune
accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo,
nominato dall'autorità giudiziaria [disp. att. c.c. 59];
il
danaro è collocato a interesse;
i
titoli al portatore [c.c. 2003] si convertono in nominativi [c.c. 2021] a favore
del proprietario con il vincolo dell'usufrutto [c.c. 1999, 2025], ovvero si
depositano presso una terza persona, scelta dalle parti o presso un istituto di
credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità
giudiziaria;
le
derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.
In
questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le
rendite, le pigioni e i fitti.
Se
si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso [c.c. 996], il proprietario
può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle
derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i
mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004. Spese a carico dell'usufruttuario.
Le
spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario [c.c. 990,
997].
Sono
pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione [c.c. 1015, 1025,
1576].
Art. 1005. Riparazioni straordinarie.
Le
riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario [c.c. 1004, 1006, 1150,
1576].
Riparazioni
straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri
maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero
o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di
sostegno o di cinta.
L'usufruttuario
deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse [c.c. 1284]
delle somme spese per le riparazioni straordinarie [c.c. 983, 1009].
Art. 1006. Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
Se
il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne
ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di
farle eseguire a proprie spese [c.c. 1005]. Le spese devono essere rimborsate
alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso
l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato [c.c. 1011, 1152,
2756].
Art. 1007. Rovina parziale di edificio accessorio.
Le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per
vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava
accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008. Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario.
L'usufruttuario
è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i
canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito [c.c.
1025].
Per
l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si
ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata
del rispettivo diritto.
Art. 1009.
Imposte e altri pesi a carico del proprietario.
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario [c.c. 964], ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse [c.c. 1284] della somma pagata [c.c. 983, 1005].
Se
l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del
capitale alla fine dell'usufrutto [c.c. 1010].
Art. 1010. Passività gravanti su eredità in usufrutto.
L'usufruttuario
di un'eredità [c.c. 816] o di una quota di eredità [c.c. 581] è obbligato a
pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi
dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata [c.c. 1009].
Per
il pagamento del capitale dei debiti o dei legati che si renda necessario
durante l'usufrutto, è in facoltà dell'usufruttuario di fornire la somma
occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine
dell'usufrutto.
Se
l'usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario
può pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli
l'interesse [c.c. 1284] durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei
beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
Se
per il pagamento dei debiti [c.c. 752] si rende necessaria la vendita dei beni,
questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso
all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione forzata deve
seguire contro ambedue [c.p.c. 102].
Art. 1011. Ritenzione per le somme anticipate.
Nelle
ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo 1009 e dal secondo comma
dell'articolo 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono
in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [c.c. 1006,
1152].
Art. 1012. Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù.
Se
durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende
le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e,
omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al
proprietario [c.c. 1168, 1586].
L'usufruttuario
può far riconoscere la esistenza delle servitù a favore del fondo o
l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo [c.c.
949, 1079]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario [c.p.c.
102, 106].
Art. 1013. Spese per le liti.
Le
spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono
sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo
interesse.
Sezione IV - Estinzione e modificazioni dell'usufrutto
Art. 1014. Estinzione dell'usufrutto.
Oltre
quanto è stabilito dall'articolo 979 [c.c. 328], l'usufrutto si estingue [c.c.
2651]:
1)
per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni [c.c. 954, 970,
1073, 1158, 1166, 2934, 2936];
2)
per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona [c.c.
1072, 1253];
3)
per il totale perimento della cosa su cui è costituito [c.c. 1016, 2814].
Art. 1015. Abusi dell'usufruttuario.
L'usufrutto
può anche cessare per l'abuso [c.c. 2814] che faccia l'usufruttuario del suo
diritto alienando i beni o deteriorandoli [c.c. 981] o lasciandoli andare in
perimento per mancanza di ordinarie riparazioni [c.c. 1004, 2814].
L'autorità
giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia
garanzia [c.p.c. 119], qualora ne sia esente [c.c. 1002], o che i beni siano
locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al
proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, una somma determinata.
I
creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le
loro ragioni [c.c. 2900], offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per
l'avvenire [c.p.c. 105, 267].
Art. 1016. Perimento parziale della cosa.
Se
una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce [c.c. 1014, n. 3],
l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane [c.c. 1018].
Art. 1017. Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.
Se
il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si
trasferisce sull'indennità [c.c. 1019, 1020, 1128, 2742] dovuta dal
responsabile del danno.
Art. 1018. Perimento dell'edificio.
Se
l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e
questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere
dell'area e dei materiali [c.c. 1016].
La
stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un
edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro
edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando
all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi [c.c. 1284] sulla somma
corrispondente al valore dell'area e dei materiali [c.c. 1019, 2815, 2825].
Art. 1019. Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario.
Se
l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei
premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità
[c.c. 1017, 1020, 1128, 2742] dovuta dall'assicuratore [c.c. 1901].
Se
è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma
conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in
questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma
impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il
diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di
quest'ultima [c.c. 1018, 2815, 2825].
Art. 1020. Requisizione o espropriazione.
Se
la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [c.c. 834],
l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa [c.c. 1017, 1019, 1128,
2742].
Art. 1021. Uso.
Chi
ha diritto d'uso [c.c. 636, 1153, 1158, 2648, n. 2] di una cosa può servirsi di
essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti [c.c. 821] per quanto
occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [c.c. 1023, 1162, 1350, n. 4, 2643,
n. 4].
I
bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del
diritto [c.c. 438, 1022].
Art. 1022. Abitazione.
Chi
ha diritto di abitazione [c.c. 636, 1003, 1021, 1158, 1162, 1171, 1350, n. 4,
2643, n. 4, 2812] di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e
della sua famiglia [c.c. 1023].
Art. 1023. Ambito della famiglia.
Nella
famiglia [c.c. 1021, 1022] si comprendono anche i figli nati dopo che è
cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il
diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono
inoltre i figli adottivi [c.c. 291], i figli naturali riconosciuti [c.c. 250] e
gli affiliati, anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono
seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che
convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i
loro servizi [c.c. 2240].
Art. 1024. Divieto di cessione.
I
diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione [c.c.
965, 980].
Art. 1025. Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.
Chi
ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di
abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle
riparazioni ordinarie [c.c. 1004] e al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario [c.c. 1008].
Se
non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa,
contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Art. 1026. Applicabilità delle norme sull'usufrutto.
Le
disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili all'uso
e all'abitazione.