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Art. 1171. Denunzia di nuova opera.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale
di godimento [c.c. 982, 1021, 1022, 1031] o il possessore, il quale ha ragione
di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come
sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo
diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova
opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo
inizio [c.c. 2813; c.p.c. 688].
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione
del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla,
ordinando le opportune cautele [c.c. 1172]: nel primo caso, per il risarcimento
del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo
proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso,
per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che
possa soffrire il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante
la permessa continuazione.
Art. 1172. Denunzia di danno temuto.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale
di godimento [c.c. 1079] o il possessore, il quale ha ragione di temere che da
qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e
prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [c.c. 823, 2813; c.p.c.
688].
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso
dispone idonea garanzia [c.c. 1179] per i danni eventuali [c.c. 1171; c.p.c.
119].