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Art. 952. Costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire il diritto di fare e
mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne
acquista la proprietà [c.c. 934, 953, 954, 955, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810,
n. 3, 2812].
Del pari può alienare la proprietà della
costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [c.c. 956].
Art. 953. Costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un
tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue
e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione [c.c. 934].
Art. 954. Estinzione del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza
del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I
diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione salvo, per le ipoteche,
il disposto del primo comma dell'articolo 2816.
I contratti di locazione [c.c. 1571], che hanno per
oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del
termine [c.c. 999, 1596, 1599].
Il perimento della costruzione non importa, salvo
patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si
estingue per prescrizione [c.c. 2946] per effetto del non uso protratto per
venti anni [c.c. 970, 1014, n. 1, 1072, 1073, 1166, 2651, 2816, 2934].
Art. 955. Costruzioni al disotto del suolo.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel
caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto
del suolo altrui.
Art. 956. Divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Non può essere costituita o trasferita la proprietà
delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [c.c. 952].