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Art. 832. Contenuto del diritto.
Il proprietario ha diritto di godere [c.c. 840, 959]
e disporre [c.c. 841] delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e
con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico [Cost. 42,
43, 44; preleggi 22; c.c. 692, 833, 838; c.n. 245, 861].
Art. 833. Atti d'emulazione.
Il proprietario non può fare atti i quali non
abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri [c.c. 832].
Art. 834. Espropriazione per pubblico interesse.
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei
beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente
dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità [Cost. 42; c.c. 838,
851, 865, 867, 1020, 1259, 1638, 2742].
Le norme relative all'espropriazione per causa di
pubblico interesse sono determinate da leggi speciali [c.c. 963].
Art. 835. Requisizioni.
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità
pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni
mobili o immobili [c.c. 812]. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate
da leggi speciali.
Art. 836. Vincoli ed obblighi temporanei.
Per le cause indicate dall'articolo precedente
l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi
speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere
temporaneo le aziende commerciali [c.c. 2195] e agricole [c.c. 2135].
Art. 837. Ammassi.
Allo scopo di regolare la distribuzione di
determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione
nazionale sono costituiti gli ammassi [c.c. 2617].
Le norme per il conferimento dei prodotti negli
ammassi sono contenute in leggi speciali.
Art. 838. Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico.
Salve le disposizioni delle leggi penali [c.p. 499] e
di polizia, nonché [le norme dell'ordinamento corporativo e] (*) le
disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario
abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che
interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze
della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte
dell'autorità amministrativa [c.c. 832, 834], premesso il pagamento di una
giusta indennità.
La stessa disposizione si applica se il deperimento
dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle
ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.
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(*) Le
norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della
soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n.
721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 839. Beni d'interesse storico e artistico.
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono
sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali [c.c. 826, 879].
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con
tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione
od opera che non rechi danno al vicino [c.c. 826, 832, 959]. Questa disposizione
non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e
torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle
antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi
speciali [c.n. 714].
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività
di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza
nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [c.c. 94;
c.n. 823].
Art. 841. Chiusura del fondo.
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il
fondo [c.c. 832, 842, 843, 1054, 1064, 2934].
Art. 842. Caccia e pesca.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi
si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [c.c. 841,
1064] nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto
suscettibili di danno [c.c. 923].
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della
licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del
proprietario del fondo [c.c. 923].
Art. 843. Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere l'accesso e il
passaggio nel suo fondo [c.c. 841], sempre che ne venga riconosciuta la necessità,
al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure
comune [c.c. 1051, 1064, 1069].
Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata
indennità [c.c. 1038, 1053, 2045].
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a
chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che
vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire
l'accesso consegnando la cosa o l'animale [c.c. 924, 925].
Art. 844. Immissioni.
Il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [c.c. 890; c.p.
659, 674].
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria
deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Art. 845. Regole particolari per scopi di pubblico interesse.
La proprietà fondiaria è soggetta a regole
particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi
previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti.
Sezione II - Del riordinamento della proprietà rurale
Art. 846. Minima unità colturale.
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni
[c.c. 713, 1116] e nelle assegnazioni a qualunque titolo [c.c. 667], aventi per
oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella
costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve
farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale [c.c.
720, 722].
S'intende per minima unità colturale la estensione
di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola [c.c.
2142] e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente
coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria [c.c. 847, 849, 850].
Art. 847. Determinazione della minima unità colturale.
L'estensione della minima unità colturale sarà
determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo
[c.c. 846] e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità
amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali (*).
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(*) Le
associazioni professionali sono state soppresse con il D.L.Lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Art. 848. Sanzione dell'inosservanza.
Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846
possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico
ministero [c.c. 2907]. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto [c.c. 2935].
Art. 849. Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.
Indipendentemente dalla formazione del consorzio
previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono
compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima
unità colturale [c.c. 846], può domandare che gli sia trasferita la proprietà
di questi ultimi [c.c. 2932], pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una
migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide
l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la
sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.
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(*) Le
associazioni professionali sono state soppresse con il D.L.Lgt. 23 novembre
1944, n. 369.
Art. 850. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima
unità colturale [c.c. 846] appartengono a diversi proprietari, può, su istanza
di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa,
essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di
provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei
terreni stessi [c.c. 851].
Per la costituzione del consorzio si applicano le
norme stabilite per i consorzi di bonifica [c.c. 862].
Art. 851. Trasferimenti coattivi.
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può
predisporre il piano di riordinamento [c.c. 850, 854, 855].
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie
può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi [c.c. 834]; può
anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852. Terreni esclusi dai trasferimenti.
Dai trasferimenti coattivi [c.c. 857, 858, 859, 861,
862, 863, 864, 865, 922] previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione
civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti
dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di
deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti
o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione,
ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata
individualità.
Art. 853. Trasferimento dei diritti reali.
Nei trasferimenti coattivi [c.c. 851] le servitù
prediali [c.c. 1027] sono abolite, conservate o create in relazione alle
esigenze della nuova sistemazione [c.c. 855, 1031, 1032].
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti
sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i
terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte
determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni
su cui esistevano.
Le ipoteche [c.c. 2808] che non siano costituite su
tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova
assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano
costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca
su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato,
secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota
soggetta alla ipoteca medesima [c.c. 2809, 2852].
Art. 854. Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
Il piano di riordinamento [c.c. 851] deve essere
preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è
ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da
leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione
definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [c.c. 2645, 2672].
Art. 855. Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.
Con l'approvazione del piano di riordinamento [c.c.
851] si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali [c.c.
922]; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso [c.c. 853,
1032].
Art. 856. Competenza dell'autorità giudiziaria.
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti
è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei
diritti degli interessati [c.c. 851, 855]. L'autorità giudiziaria non può
tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di
riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei
diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle
leggi speciali.
Sezione III - Della bonifica integrale
Art. 857. Terreni soggetti a bonifica.
Per il conseguimento di fini igienici, demografici,
economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica
i terreni che si trovano in un comprensorio [c.c. 858], in cui sono laghi,
stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati
nei riguardi idro-geologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati
per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una
radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo [c.c. 852, 866, 947].
Art. 858. Comprensorio di bonifica e piano delle opere.
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei
lavori e di attività coordinate [c.c. 860, 862] sono determinati e pubblicati a
norma della legge speciale [c.c. 852, 857, 1044].
Art. 859. Opere di competenza dello Stato.
Il piano generale indicato dall'articolo precedente
stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato [c.c. 852].
Art. 860. Concorso dei proprietari nella spesa.
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del
comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per
l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio
che traggono dalla bonifica [c.c. 858, 865].
Art. 861. Opere di competenza dei privati.
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo
precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di
bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di
competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse
particolare a taluno di essi [c.c. 865].
Art. 862. Consorzi di bonifica.
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio
delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari
interessati [c.c. 850, 858, 863].
A tali consorzi possono essere anche affidati
l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune
a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente
della Repubblica (*) e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere
formati anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche [c.c. 11] e
svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.
------------------------
(*)
Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 863. Consorzi di miglioramento fondiario.
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica
[c.c. 862] possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la
manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più
fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica [c.c. 914, 918, 921].
Essi sono persone giuridiche private [c.c. 12].
Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche [c.c. 11]
quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare
importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono
riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità
amministrativa.
Art. 864. Contributi consorziali.
I contributi dei proprietari nella spesa di
esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento
fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta
fondiaria.
Art. 865. Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai
proprietari [c.c. 860, 861] risulta tale da compromettere l'attuazione del piano
di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo
appartenente al proprietario inadempiente [c.c. 834], osservate le disposizioni
della legge speciale [c.c. 852].
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se
questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si
obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
Sezione IV - Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi.
Anche indipendentemente da un piano di bonifica [c.c.
857, 858], i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere
sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite
dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro
trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli
sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle
leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono
essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la
loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di
valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e
quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
Art. 867. Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati.
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i
terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione [c.c. 834], a
occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e
con le forme stabiliti dalle leggi in materia.
Art. 868. Regolamento protettivo dei corsi di acqua.
I proprietari d'immobili situati in prossimità di
corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a
manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un
piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il
regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Sezione V - Della proprietà edilizia
Art. 869. Piani regolatori.
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati
piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle
costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870. Comparti.
Quando è prevista la formazione di comparti,
costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di
adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono
regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del
piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In
mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in
materia.
Art. 871. Norme di edilizia e di ornato pubblico.
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono
stabilite dalla legge speciale [c.n. 55] e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da
osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.
Art. 872. Violazione delle norme di edilizia.
Le conseguenze di carattere amministrativo della
violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi
speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto
danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in
pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione
seguente o da questa richiamate [c.c. 2933].
Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Art. 873. Distanze nelle costruzioni.
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o
aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [c.c. 875, 879].
Art. 874. Comunione forzosa del muro sul confine.
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui
può chiederne la comunione [c.c. 875, 2742], per tutta l'altezza o per parte di
essa [c.c. 880], purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà
[c.c. 903]. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro,
o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il
muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non
danneggiare il vicino [c.c. 877, 879, 904].
Art. 875. Comunione forzosa del muro che non è sul confine.
Quando il muro si trova ad una distanza dal confine
minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella
stabilita dai regolamenti locali [c.c. 873], il vicino può chiedere la
comunione [c.c. 874, 2742] del muro [c.c. 885, 903], soltanto allo scopo di
fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro,
il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario
preferisca estendere il suo muro sino al confine [c.c. 873, 879, 904].
Il vicino che intende domandare la comunione deve
interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro
al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la
propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla
costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la
risposta [c.c. 882].
Art. 876. Innesto nel muro sul confine.
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul
confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di
renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare una indennità per
l'innesto.
Art. 877. Costruzioni in aderenza.
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto
sul confine [c.c. 874], può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza
appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto
dall'articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del
suolo [c.c. 904].
Art. 878. Muro di cinta.
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non
abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della
distanza indicata dall'articolo 873 [c.c. 892].
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso
comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a
distanza inferiore ai tre metri [c.c. 886].
Art. 879. Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa.
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici
appartenenti al demanio pubblico [c.c. 822, 873, 874, 875] e quelli soggetti
allo stesso regime [c.c. 824], né gli edifici che sono riconosciuti di
interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia
[c.c. 839]. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa
dall'articolo 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le
piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma
devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880. Presunzione di comunione del muro divisorio.
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume
comune [c.c. 885] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al
punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [c.c. 874, 882, 886,
898, 903].
Si presume parimenti comune il muro che serve di
divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi [c.c. 881].
Art. 881. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio.
Si presume che il muro divisorio tra i campi,
cortili, giardini od orti [c.c. 880] appartenga al proprietario del fondo verso
il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo [c.c. 903].
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e
simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli
uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo
spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche
se vi sia soltanto qualcuno di tali segni [c.c. 897].
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più
dalla parte opposta, il muro è reputato comune [c.c. 882]: in ogni caso la
positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.
Art. 882. Riparazioni del muro comune.
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro
comune [c.c. 875, 880, 881] sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto
[c.c. 887] e in proporzione del diritto di ciascuno [c.c. 1104], salvo che la
spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti [c.c. 917].
Il comproprietario di un muro comune può esimersi
dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione,
rinunziando al diritto di comunione [c.c. 888], purché il muro comune non
sostenga un edificio di sua spettanza [c.c. 883, 1123].
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo
delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio [c.c.
886].
Art. 883. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune.
Il proprietario che vuole atterrare un edificio
sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo [c.c. 882],
ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per
evitare ogni danno al vicino.
Art. 884. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune.
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare
appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a
distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto
dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro,
nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un
incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il
muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli
è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi
altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi
[c.c. 1120, 1122].
Art. 885. Innalzamento del muro comune.
Ogni comproprietario può alzare il muro comune [c.c.
875, 880], ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione
della parte sopraedificata [c.c. 903]. Anche questa può dal vicino essere resa
comune a norma dell'articolo 874.
Se il muro non è atto a sostenere la
sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a
sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere
costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo
su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta
di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno
prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di
conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore
spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione
della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di
questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art. 886. Costruzione del muro di cinta.
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per
metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati [c.c. 882, 888]. L'altezza di
essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla
convenzione, deve essere di tre metri [c.c. 878].
Art. 887. Fondi a dislivello negli abitati.
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore
e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per
intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta
all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per
tutta la restante altezza [c.c. 882].
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno
del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888. Esonero dal contributo nelle spese.
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese
di costruzione del muro di cinta o divisorio [c.c. 1104], cedendo, senza diritto
a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere
costruito [c.c. 882, 886]. In tal caso il muro è di proprietà di colui che
l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi
dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo
su cui il muro è stato costruito.
Art. 889. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o
di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più
vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e
simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal
confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei
regolamenti locali.
Art. 890. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un
muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e
simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive,
ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle
necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità
e sicurezza [c.c. 844; c.p. 659, 674].
Art. 891. Distanze per canali e fossi.
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine,
se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una
distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal
confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa
naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso
comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal
ciglio al lembo esteriore della via.
Art. 892. Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali
[c.c. 895]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le
seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto
alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice
o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le
querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [c.c. 898];
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre
metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi
vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le
siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla
base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea
stessa al luogo dove fu fatta la semina [c.c. 894, 896].
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul
confine esiste un muro divisorio, proprio o comune [c.c. 878], purché le piante
siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi,
sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali,
si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i
regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente [c.c.
894].
Art. 894. Alberi a distanza non legale.
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e
le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli
articoli precedenti [c.c. 892, 893].
Art. 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a
distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o
abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale
[c.c. 892].
La disposizione non si applica quando gli alberi
fanno parte di un filare situato lungo il confine [c.c. 899].
Art. 896. Recisione di rami protesi e di radici.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli
alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli
stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in
ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i
frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al
proprietario del fondo su cui sono caduti [c.c. 821].
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al
proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto
dell'articolo 843.
Art. 897. Comunione di fossi.
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune
[c.c. 898, 899].
Si presume che il fosso appartenga al proprietario
che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla
cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni
[c.c. 881].
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o
più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898. Comunione di siepi.
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è
mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in
contrario [c.c. 880, 897, 899].
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la
siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui
parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899. Comunione di alberi.
Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni [c.c.
895, 898].
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si
presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario [c.c. 897].
Gli alberi che servono di limite o che si trovano
nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo
che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza
del taglio [c.c. 1105, 1108, 1109].
Sezione VII - Delle luci e delle vedute
Art. 900. Specie di finestre.
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino
sono di due specie: luci [c.c. 901], quando danno passaggio alla luce e
all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute [c.c.
902, 905, 906, 907] o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare
di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901. Luci.
Le luci che si aprono sul fondo del vicino [c.c. 900]
devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire
la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano
maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di
due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare
luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai
piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di
due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che
sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione
dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902. Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di
prospetto [c.c. 900] è considerata come luce, anche se non sono state osservate
le prescrizioni indicate dall'articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa
sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto [c.c. 2934].
Art. 903. Luci nel muro proprio o nel muro comune.
Le luci possono essere aperte dal proprietario del
muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune [c.c. 880, 881], nessuno dei
proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro [c.c. 1108]; ma chi ha
sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino
non abbia voluto contribuire [c.c. 874, 875, 885].
Art. 904. Diritto di chiudere le luci.
La presenza di luci in un muro non impedisce al
vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza
[c.c. 874, 875, 877].
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere
le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905. Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
Non si possono aprire vedute dirette [c.c. 900] verso
il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il
fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute
dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri
sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di
affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo
tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini
vi è una via pubblica.
Art. 906. Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique.
Non si possono aprire vedute laterali od oblique
[c.c. 900] sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque
centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più
vicino sporto [c.c. 907].
Art. 907. Distanza delle costruzioni dalle vedute.
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute
dirette [c.c. 900] verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può
fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la
distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la
veduta obliqua si esercita [c.c. 906].
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro
in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a
tre metri sotto la loro soglia.
Sezione VIII - Dello stillicidio
Art. 908. Scarico delle acque piovane.
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che
le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del
vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché
le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso
i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
Sezione IX - Delle acque
Art. 909. Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare
le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le
acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora
non osti il diritto di terzi [c.c. 1904]; ma, dopo essersi servito delle acque,
non può divertirle in danno d'altri fondi.
Art. 910. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.
(Articolo
abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)
[Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario].
Art. 911. Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di
fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire
canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto,
aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze
stabilite nell'articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere
che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi
o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione
dei terreni o agli usi domestici o industriali [c.c. 912, 918].
Art. 912. Conciliazione di opposti interessi.
Se sorge controversia tra i proprietari a cui
un'acqua non pubblica può essere utile [c.c. 1099], l'autorità giudiziaria
deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto
ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui
l'acqua è destinata o si vuol destinare [c.c. 911, 913, 1044].
L'autorità giudiziaria può assegnare una indennità
ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni
delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
Art. 913. Scolo delle acque.
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque
che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta
l'opera dell'uomo [c.c. 910, 912, 1094-1099].
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire
questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso
[c.c. 1043].
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o
dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale
delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la
modificazione stessa ha recato pregiudizio [c.c. 1044].
Art. 914. Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
Qualora per esigenze della produzione si debba
provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di
raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza
degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i
proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [c.c. 863, 918,
947].
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del
secondo e del terzo comma dell'articolo 921.
Art. 915. Riparazione di sponde e argini.
Qualora le sponde o gli argini che servivano di
ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero
per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire
nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a
ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono
ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale (*), che
provvede in via d'urgenza [c.p.c. 700].
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
------------------------
(*)
L'attuale espressione «tribunale» sostituisce l'originaria «pretore» per
effetto di quanto stabilito dall'art. 149 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 916. Rimozione degli ingombri.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano
anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un
fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi
impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi
vicini [c.c. 1090].
Art. 917. Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le
sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono
contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la
variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei
proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni [c.c.
882].
Art. 918. Consorzi volontari.
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di
fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal
medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui [c.c. 863, 911, 914].
L'adesione degli interessati e il regolamento del
consorzio devono risultare da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 1418, 2725].
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla
maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua
[c.c. 1106].
Art. 919. Scioglimento del consorzio.
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non
quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando,
potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno
degli interessati [c.c. 1111].
Art. 920. Norme applicabili.
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti,
si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la
comunione.
Art. 921. Consorzi coattivi.
Nel caso indicato dall'articolo 918, il consorzio può
anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di
provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si
osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario [c.c.
863].
Il consorzio può anche procedere alla espropriazione
dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.
Art. 922. Modi di acquisto.
La proprietà si acquista per occupazione [c.c. 923,
938], per invenzione [c.c. 927, 929, 932], per accessione [c.c. 934], per
specificazione [c.c. 940], per unione o commistione [c.c. 939] per usucapione
[c.c. 1158], per effetto di contratti [c.c. 769, 1321, 1376], per successione a
causa di morte [c.c. 456] e negli altri modi stabiliti dalla legge [c.c. 852,
855, 1153, 1155, 1159; c.p. 236, 240].
Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 923. Cose suscettibili di occupazione.
Le cose mobili [c.c. 812] che non sono proprietà di
alcuno si acquistano [c.c. 922] con l'occupazione [c.c. 827].
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che
formano oggetto di caccia o di pesca [c.c. 842].
Art. 924. Sciami di api.
Il proprietario di sciami di api ha diritto di
inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo;
se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di
inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo [c.c. 843].
Art. 925. Animali mansuefatti.
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal
proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo, a
indennità per il danno [c.c. 843].
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non
sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza
del luogo dove si trovano.
Art. 926. Migrazione di colombi, conigli e pesci.
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera
o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati
attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano
ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi
viaggiatori.
Art. 927. Cose ritrovate.
Chi trova [c.c. 1257] una cosa mobile deve
restituirla al proprietario [c.c. 930], e, se non lo conosce, deve consegnarla
senza ritardo al sindaco [c.c. 928] (Così
modificato dall'art. 1 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111) del luogo in cui
l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [c.c. 930; c.p. 647, n.
1; c.n. 501].
Art. 928. Pubblicazione del ritrovamento.
Il sindaco (Così
modificato dall'art. 1 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111) rende nota la
consegna [c.c. 927] per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da
farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni
volta [c.c. 931; c.p. 647, n. 1].
Art. 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della
pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo
prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha
trovata [c.c. 922].
Così il proprietario come il ritrovatore,
riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse [c.c.
931, 1152; c.p. 647, n. 1].
Art. 930. Premio dovuto al ritrovatore.
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al
ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della
cosa ritrovata [c.c. 927].
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il
premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del
premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento [c.c. 931,
988].
Art. 931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli
articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le
circostanze, il possessore e il detentore [c.c. 1140].
Art. 932. Tesoro.
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o
sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui
si trova [c.c. 826, 922]. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia
stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del
fondo [c.c. 959, 988; c.p. 647, n. 2] e per metà al ritrovatore. La stessa
disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 933. Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra
quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le
rive del mare sono regolati dalle leggi speciali [c.n. 510].
Parimenti si osservano le leggi speciali per il
ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili [c.n. 933].
Sezione II - Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione
Art. 934. Opere fatte sopra o sotto il suolo.
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente
sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo [c.c. 840, 922],
salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo [c.c. 952] o dalla legge [c.c. 667, 953, 959, 975, 983,
986, 1150, 1593, 2811, 2873].
Art. 935. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni,
piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la
separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi
senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la
piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il
risarcimento dei danni, se è in colpa grave [c.c. 2043].
In ogni caso la rivendicazione dei materiali [c.c.
948] non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha
avuto notizia dell'incorporazione [c.c. 2964].
Art. 936. Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono
state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha
diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve
pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera
oppure l'aumento di valore recato al fondo [c.c. 2040].
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte,
esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre
essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a
togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua
scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede
[c.c. 1147].
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei
mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione
[c.c. 2964].
Art. 937. Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono
state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può
rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può
ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi
dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione [c.c.
2964].
Nel caso che la separazione dei materiali non sia
richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e
il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido [c.c.
1292] al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il
proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario
del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse
ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei
confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei
confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso
[c.c. 2043].
Art. 938. Occupazione di porzione di fondo attiguo.
Se nella costruzione di un edificio si occupa in
buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa
opposizione entro tre mesi [c.c. 2964] dal giorno in cui ebbe inizio la
costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può
attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato [c.c.
922, 2932]. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il
doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939. Unione e commistione.
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari
sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono
separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della
cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà
ne diventa comune [c.c. 922] in proporzione del valore delle cose spettanti a
ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come
principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di
ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del
tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è
unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo
consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato
a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa
principale e il valore della cosa accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso
di colpa grave [c.c. 2043].
Art. 940. Specificazione.
Se taluno ha adoperato una materia che non gli
apparteneva per formare una nuova cosa [c.c. 686], possa o non possa la materia
riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà [c.c. 922] pagando al
proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi
notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al
proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art. 941. Alluvione.
Le unioni di terra e gli incrementi che si formano
successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o
torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle
leggi speciali [c.c. 947, 2651].
Art. 942. Terreni abbandonati dalle acque correnti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 37)
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che
insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra,
appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta
possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque
correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico [c.c. 822].
Art. 943. Laghi e stagni.
Il terreno che l'acqua copre quando essa è
all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del
lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la
terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944. Avulsione.
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea
una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la
trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva [c.c. 945], il
proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la
proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti
del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
Art. 945. Isole e unioni di terra.
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto
dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico [c.c. 822].
[Se
l'isola si è formata per avulsione [c.c. 944], il proprietario del fondo, da
cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà] (Comma abrogato dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 37).
[La
stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,
attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante,
facendone un'isola] (Comma abrogato
dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 37).
Art. 946. Alveo abbandonato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 37)
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 822].
Art. 947. Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
(Articolo così
sostituito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37)
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si
applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che
per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i
terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel
caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da
bonifiche [c.c. 857] o da altri fatti artificiali indotti dall'attività
antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita
dei beni del demanio idrico.
Art. 948. Azione di rivendicazione.
Il proprietario può rivendicare la cosa [c.c. 1481,
1994, 2653, n. 1], da chiunque la possiede o detiene [c.c. 823, 935, 1153] e può
proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato,
per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a
corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno [c.c. 2789].
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo
possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al
precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive [c.c.
533, 2946], salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri
per usucapione [c.c. 1158, 1162, 2653, n. 1, 2934].
Art. 949. Azione negatoria.
Il proprietario può agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di
temerne pregiudizio [c.c. 1012, 1079, 2653, n. 1].
Se sussistono anche turbative o molestie, il
proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al
risarcimento del danno [c.p.c. 15].
Art. 950. Azione di regolamento di confini.
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno
dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente [c.p.c. 15].
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene
al confine delineato dalle mappe catastali.
Art. 951. Azione per apposizione di termini.
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono
diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che
essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni [c.p.c. 8, n. 2].