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LIBRO
TERZO - DELLA PROPRIETÀ
TITOLO
I - Dei beni
Art. 810. Nozione.
Sono beni le cose che possono formare oggetto di
diritti.
Sezione I - Dei beni nell'ordine corporativo
811. Disciplina corporativa.
(Articolo
abrogato dall'art. 3 del D.L.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287)
Sezione
II - Dei beni immobili e mobili
Art. 812. Distinzione dei beni.
Sono beni immobili [c.c. 819, 2746] il suolo, le
sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni,
anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o
sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione [c.c.
1350, 2643, 2810].
Sono mobili tutti gli altri beni [c.c. 814, 815, 816,
923, 1766, 2784].
Art. 813. Distinzione dei diritti.
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le
disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che
hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative [c.p.c. 555]; le
disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Art. 814. Energie.
Si considerano beni mobili le energie naturali che
hanno valore economico [c.c. 812; c.p. 624].
Art. 815. Beni mobili iscritti in pubblici registri.
I beni mobili iscritti in pubblici registri [c.c.
2683] sono soggetti alle disposizioni che li riguardano [c.c. 507, 509, 534,
561, 812, 819, 1156, 1162, 1706, 1707, 2750, 2779, 2810, 2913, 2914, n. 1, 2915;
c.n. 146, 245, 753, 861] e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni
mobili.
Art. 816. Universalità di mobili.
È considerata universalità di mobili la pluralità
di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria
[c.c. 727, 771, 812, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914, n. 3].
Le singole cose componenti l'universalità possono
formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici [c.c. 818].
Art. 817. Pertinenze.
Sono pertinenze [c.c. 818] le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa [c.c. 667, 983, 1477, 1617,
2810, n. 1].
La destinazione può essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
[c.c. 959; c.n. 29, 246, 247, 248, 862, 863].
Art. 818. Regime delle pertinenze.
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto
la cosa principale comprendono anche le pertinenze [c.c. 667, 1477, 2811, 2912],
se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati
atti o rapporti giuridici [c.c. 817].
La cessazione della qualità di pertinenza non è
opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa
principale [c.c. 816, 819; c.n. 247, 863].
Art. 819. Diritti dei terzi sulle pertinenze.
La destinazione di una cosa al servizio o
all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a
favore dei terzi [c.c. 818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di
buona fede se non risultano da scrittura avente data certa [c.c. 2704]
anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile [c.c. 812] o un bene
mobile iscritto in pubblici registri [c.c. 815, 2683; c.n. 146, 245, 247, 248,
753, 861, 863].
Sezione III - Dei frutti
Art. 820. Frutti naturali e frutti civili.
Sono frutti naturali quelli che provengono
direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti
agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e
torbiere [c.c. 181, 375, n. 1, 464, 771, 807, 959, 984, 2757, 2763, 2764, 2776,
2791, 2865].
Finché non avviene la separazione [c.c. 821], i
frutti formano parte della cosa [c.c. 1477; c.p.c. 516]. Si può tuttavia
disporre di essi come di cosa mobile futura [c.c. 1348, 1472; c.p.c. 531].
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla
cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia [c.c. 1148, 1149]. Tali
sono gli interessi dei capitali [c.c. 1224, 1282, 1284, 1815], i canoni
enfiteutici [c.c. 960], le rendite vitalizie [c.c. 1861, 1872] e ogni altra
rendita, il corrispettivo delle locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1615].
Art. 821. Acquisto dei frutti.
I frutti naturali appartengono al proprietario della
cosa che li produce [c.c. 669, 1263, 1477, 1775, 1960], salvo che la loro
proprietà sia attribuita ad altri [c.c. 181, 820, 896, 959, 984, 1021, 1148,
1472, 1615, 1960, 2791]. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la
separazione [c.c. 2912].
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro
valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto
[c.c. 55, 984, 2041].
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in
ragione della durata del diritto [c.c. 71, 1263, 1531, 1880].
Art. 822. Demanio pubblico.
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio
pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i
porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]; le opere
destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli
aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei,
delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che
sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 11,
823].
Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c.
822, 825], sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore
di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
riguardano [c.n. 30, 700].
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei
beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in
via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà
[c.c. 948, 949, 950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172]
regolati dal presente codice.
Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.
I beni della specie di quelli indicati dal secondo
comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono
soggetti al regime del demanio pubblico [c.c. 823, 1145].
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i
mercati comunali [c.c. 11, 825].
Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.
Sono parimenti soggetti al regime del demanio
pubblico [c.c. 823] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai
comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [c.c. 824], quando i diritti
stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli
precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a
quelli a cui servono i beni medesimi.
Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato [c.c. 827] o,
rispettivamente, delle province e dei comuni [c.c. 11, 828, 829].
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale
dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è
sottratta al proprietario del fondo [c.c. 840], le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [c.c. 839, 932], i beni costituenti la
dotazione della presidenza della Repubblica
(*), le caserme, gli
armamenti, gli aeromobili militari [c.n. 745] e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato
o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza,
gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri
beni destinati a un pubblico servizio.
------------------------
(*)
Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 827. Beni immobili vacanti.
I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno
spettano al patrimonio dello Stato [c.c. 826, 923].
Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato,
delle province e dei comuni [c.c. 826] sono soggetti alle regole particolari che
li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del
presente codice [c.c. 11].
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile
[c.c. 826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi
stabiliti dalle leggi che li riguardano [c.c. 1145].
Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa.
Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. (Denominazione
così modificata dall'art. 10 del D.L.P.
19 giugno 1946, n. 1).
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali [c.c. 826].
Art. 830. Beni degli enti pubblici non territoriali.
I beni appartenenti agli enti pubblici non
territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le
disposizioni delle leggi speciali [c.c. 11].
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico
servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.
Art. 831. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle
norme del presente codice [c.p.c. 514, n. 1], in quanto non è diversamente
disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del
culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti
alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li
riguardano.