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TITOLO V - Delle donazioni
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 769. Definizione.
La donazione [preleggi 24] è il contratto [c.c. 922,
1350, n. 1] col quale, per spirito di liberalità [c.c. 809], una parte
arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa un'obbligazione [c.c. 50, 219, 437, 477, 1872].
Art. 770. Donazione rimuneratoria.
È donazione anche la liberalità fatta per
riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale
rimunerazione [c.c. 437, 632, 797, n. 3].
Non costituisce donazione la liberalità che si suole
fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [c.c. 742,
805].
Art. 771. Donazione di beni futuri.
La donazione non può comprendere che i beni presenti
del donante. Se comprende beni futuri [c.c. 1348], è nulla rispetto a questi
[c.c. 1419], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [c.c. 820, 1418,
1472].
Qualora oggetto della donazione sia una universalità
di cose [c.c. 816] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di
sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono
successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
Art. 772. Donazione di prestazioni periodiche.
La donazione che ha per oggetto prestazioni
periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una
diversa volontà.
Art. 773. Donazione a più donatari.
La donazione fatta congiuntamente a favore di più
donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una
diversa volontà.
È valida la clausola con cui il donante dispone che,
se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca
agli altri [c.c. 674, 676].
Art. 774. Capacità di donare.
Non possono fare donazione coloro che non hanno la
piena capacità di disporre dei propri beni [c.c. 2, 394, 424]. È tuttavia
valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato [c.c. 776] nel loro
contratto di matrimonio [c.c. 785] a norma degli articoli 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al
minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale [c.c.
397, 2198].
Art. 775. Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere.
La donazione fatta da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta
[c.c. 591, n. 3], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o
aventi causa [c.c. 428, 799].
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui la donazione è stata fatta [c.c. 1442].
Art. 776. Donazione fatta dall'inabilitato.
La donazione fatta dall'inabilitato [c.c. 774], anche
se anteriore alla sentenza di inabilitazione [c.c. 421] o alla nomina del
curatore provvisorio [c.c. 419], può essere annullata se fatta dopo che è
stato promosso il giudizio di inabilitazione [c.p.c. 712].
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità [c.c.
415] può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi
anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione [c.c. 427].
Art. 777. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.
Il padre e il tutore [c.c. 320, 343] non possono fare
donazioni per la persona incapace da essi rappresentata [c.c. 378].
Sono consentite, con le forme abilitative richieste,
le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o
dell'inabilitato [c.c. 375, 785, 1389].
Art. 778. Mandato a donare.
È nullo [c.c. 1418] il mandato con cui si
attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di
determinare l'oggetto della donazione [c.c. 1703].
È peraltro valida la donazione a favore di persona
che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a
determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate
dal donante stesso [c.c. 631].
È del pari valida la donazione che ha per oggetto
una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i
limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Art. 779. Donazione a favore del tutore o protutore.
È nulla la donazione [c.c. 799, 1418, 1421] a favore
di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato
approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo
[c.c. 388, 590, 1471, n. 3;CCd318/42 137].
Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.
Art. 780. Donazione al figlio naturale non riconoscibile.
(Articolo
abrogato dall'art. 205 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[E' nulla la donazione [c.c. 799, 1418, 1421] fatta
dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o
dichiarata [c.c. 250, 251, 252, 269, 278].
La nullità non si estende agli assegni fatti dal
genitore in occasione del matrimonio [c.c. 741, 742] o per la sistemazione
professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e
sociali del donante.
La nullità può essere fatta valere dal donante, dai
suoi discendenti legittimi o dal coniuge [c.c. 799].
Si applicano le disposizioni dell'articolo 599].
Art. 781. Donazione tra coniugi.
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi
l'uno all'altro alcuna liberalità [c.c. 159, 162, 178, 219, 783, 1418], salve
quelle conformi agli usi (*).
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(*)
Articolo dichiarato incostituzionale: sentenza Corte costituzionale, 14-27
giugno 1973, n. 91.
Art. 782. Forma della donazione.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico
[c.c. 1350, n. 13, 2699], sotto pena di nullità [c.c. 1421, 1422, 2725]. Se ha
per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con
indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una
nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio [c.c. 783].
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o
con atto pubblico posteriore [c.c. 785]. In questo caso la donazione non è
perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato [c.c.
1326] al donante [c.c. 1411].
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante
quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [c.c. 1328, 1329].
[Se la donazione è fatta a una persona giuridica
[c.c. 473], il donante non può revocare [c.c. 1328] la sua dichiarazione dopo
che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità
governativa l'autorizzazione ad accettare [c.c. 17]. Trascorso un anno dalla
notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può
essere revocata [c.c. 2643]] (Comma
abrogato dall'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito
dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192)
Art. 783. Donazioni di modico valore.
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni
mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la
tradizione [c.c. 781, 782].
La modicità deve essere valutata anche in rapporto
alle condizioni economiche del donante.
Art. 784. Donazione a nascituri.
La donazione può essere fatta anche a favore di chi
è soltanto concepito [c.c. 1, 462], ovvero a favore dei figli di una
determinata persona vivente al tempo della donazione [c.c. 785], benché non
ancora concepiti.
L'accettazione della donazione a favore di nascituri,
benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321
[c.c. 462, 643].
Salvo diversa disposizione del donante,
l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali
possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [c.c. 1179; c.p.c. 119]. I
frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione
è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non
concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del
donatario.
Art. 785. Donazione in riguardo di matrimonio.
La donazione fatta in riguardo di un determinato
futuro matrimonio [c.c. 782, 784], sia dagli sposi tra loro [c.c. 774], sia da
altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi,
si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché
non segua il matrimonio [c.c. 80, 437, 777, 805].
L'annullamento del matrimonio [c.c. 117] importa la
nullità della donazione [c.c. 1418]. Restano tuttavia salvi i diritti
acquistati dai terzi di buona fede [c.c. 1445] tra il giorno del matrimonio e il
passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.
Il coniuge di buona fede [c.c. 128] non è tenuto a restituire i frutti
percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio [c.c. 805].
La donazione in favore di figli nascituri rimane
efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio
putativo [c.c. 128].
Art. 786. Donazione a ente non riconosciuto.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo sostituito
dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192)
[La donazione a favore di un ente non riconosciuto [c.c. 12] non ha efficacia [c.c. 1418], se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento [c.c. 14, 15, 600, 2964]. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'articolo 782 [c.c. 473; disp. att. c.c. 2, 3].
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti
maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.].
Art. 787. Errore sul motivo della donazione.
La donazione può essere impugnata per errore sul
motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è
il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [c.c. 624,
1427].
Art. 788. Motivo illecito.
Il motivo illecito [c.c. 634, 1345] rende nulla la
donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante
alla liberalità [c.c. 626, 794, 1345, 1418].
Art. 789. Inadempimento o ritardo nell'esecuzione.
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790. Riserva di disporre di cose determinate.
Quando il donante si è riservata la facoltà di
disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma
sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere
esercitata dagli eredi [c.c. 796].
Art. 791. Condizione di riversibilità.
Il donante può stipulare la riversibilità delle
cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso
di premorienza [c.c. 4] del donatario e dei suoi discendenti [c.c. 792].
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica
indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del
donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del
solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto [c.c. 1354].
Art. 792. Effetti della riversibilità.
Il patto di riversibilità [c.c. 791] produce
l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare
al donante [c.c. 1504] liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca
iscritta a garanzia della dote [c.c. 2817, n. 3] o di altre convenzioni
matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti
[c.c. 560], e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso
contratto matrimoniale [c.c. 162] da cui l'ipoteca risulta.
È valido il patto per cui la riversione non deve
pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio
del donatario, compresi in esso i beni donati [c.c. 540].
Art. 793. Donazione modale.
La donazione può essere gravata da un onere [c.c.
374, n. 3, 794, 797, n. 3, 1861].
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere
[c.c. 647] entro i limiti del valore della cosa donata.
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il
donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso [c.c.
648].
La risoluzione per inadempimento [c.c. 1453]
dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal
donante o dai suoi eredi.
Art. 794. Onere illecito o impossibile.
L'onere [c.c. 793] illecito o impossibile si
considera non apposto [c.c. 634, 1256]; rende tuttavia nulla la donazione se ne
ha costituito il solo motivo determinante [c.c. 626, 647, 788, 1418].
Art. 795. Divieto di sostituzione.
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se
non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà [c.c. 688,
689].
La nullità delle sostituzioni non importa nullità
della donazione.
Art. 796. Riserva di usufrutto.
È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei
beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o
anche di più persone, ma non successivamente [c.c. 698, 790, 979, 1002].
Art. 797. Garanzia per evizione.
Il donante [c.c. 1266] è tenuto a garanzia verso il
donatario, per l'evizione [c.c. 758, 1476, n. 3, 1483] che questi può soffrire
delle cose donate, nei casi seguenti:
1) se ha espressamente promesso la garanzia;
2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto
personale di lui [c.c. 1487];
3) se si tratta di donazione che impone oneri al
donatario, o di donazione rimuneratoria [c.c. 770, 793], nei quali casi la
garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità
delle prestazioni ricevute dal donante [c.c. 168, 180, 186].
Art. 798. Responsabilità per vizi della cosa.
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si
estende ai vizi della cosa [c.c. 1490], a meno che il donante sia stato in dolo
[c.c. 168, 180].
Art. 799. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.
La nullità della donazione [c.c. 627, 775, 779], da
qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa
dal donante [c.c. 428] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la
morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione
[c.c. 590, 602, 1444, 2034].
Art. 800. Cause di revocazione.
La donazione può essere revocata [c.c. 805, 806,
809] per ingratitudine [c.c. 801] o per sopravvenienza di figli [c.c. 803, 2652,
n. 1, 2908].
Art. 801. Revocazione per ingratitudine.
La domanda di revocazione per ingratitudine [c.c.
800, 806, 809] non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno
dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso
colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave
pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti
[c.c. 437] dovuti ai sensi degli articoli 433 435 e 436 [disp. att. c.c. 141].
Art. 802. Termini e legittimazione ad agire.
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine
deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi
eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del
fatto che consente la revocazione [c.c. 2652, n. 1, 2900, 2964].
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio
volontario [c.p. 575] in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di
revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno
in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Art. 803. Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di
avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono [c.c. 805]
essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente
legittimo del donante [c.c. 800]. Possono inoltre essere revocate per il
riconoscimento di un figlio naturale [c.c. 250, 687], fatto entro due anni dalla
donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva
notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il
figlio del donante era già concepito [c.c. 462] al tempo della donazione [c.c.
804, 806, 809].
Art. 804. Termine per l'azione.
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli
[c.c. 803] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita
dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza
del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio
naturale [c.c. 2652, n. 1, 2900, 2964].
Il donante non può proporre o proseguire l'azione
dopo la morte del figlio o del discendente.
Art. 805. Donazioni irrevocabili.
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, né
per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie [c.c. 770] e quelle
fatte in riguardo di un determinato matrimonio [c.c. 168, 785, 800, 801, 803].
Art. 806. Inammissibilità della rinunzia preventiva.
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione
della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli [c.c. 800, 801,
803].
Art. 807. Effetti della revocazione.
Revocata la donazione per ingratitudine o
sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi
esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [c.c.
808].
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne
il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi [c.c.
820], a partire dal giorno della domanda stessa [c.c. 1148].
Art. 808. Effetti nei riguardi dei terzi.
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza
di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla
domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa [c.c. 807, 2652, nn. 1 e
5].
Il donatario, che prima della trascrizione della
domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne
diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore
sofferta dai beni stessi.
Art. 809. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da
quelli previsti dall'articolo 769 [c.c. 1236, 1237, 1411, 1862, 1875, 1920],
sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per
causa d'ingratitudine [c.c. 801] e per sopravvenienza di figli [c.c. 803] nonché
a quelle sulla riduzione delle donazioni [c.c. 803] per integrare la quota
dovuta ai legittimari [c.c. 553, 554, 555, 557, 564].
Questa disposizione non si applica alle liberalità
previste dal secondo comma dell'articolo 770 e a quelle che a norma
dell'articolo 742 non sono soggette a collazione.