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TITOLO
IV - Della divisione
Capo I - Disposizioni generali
Art. 713. Facoltà di domandare la divisione.
I coeredi possono sempre domandare la
divisione [c.c. 715, 846, 1350, n. 11; disp. att. c.c. 140; c.p.c. 22, n. 1,
784].
Quando però tutti gli eredi istituiti o
alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione
non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo
nato [c.c. 320, 375, n. 3].
Egli può anche disporre che la divisione
dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso
dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità
giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o
più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un
termine minore di quello stabilito dal testatore [c.c. 1111, 1295, 1350, n. 11,
2646, 2908].
Art. 714. Godimento separato di parte dei beni.
Può domandarsi la divisione anche quando uno
o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si
sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo [c.c. 1102,
1158].
Art. 715. Casi d'impedimento alla divisione.
Se tra i chiamati alla successione vi è un
concepito, la divisione [c.c. 713] non può aver luogo prima della nascita del
medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un
giudizio sulla legittimità [c.c. 244] o sulla filiazione naturale [c.c. 250, 263,
269] di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a
succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura
amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma
dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede [c.c. 600].
L'autorità giudiziaria può tuttavia
autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si
applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti
senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri
coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo
le opportune cautele nell'interesse dei nascituri [c.c. 462].
Art. 716. Divisione di beni costituiti in patrimonio
familiare.
(Articolo
abrogato dall'art. 200 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Nella divisione dei beni ereditari non si possono
comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare [c.c. 167] prima che
tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal
secondo comma dell'articolo 175].
Art. 717. Sospensione della divisione per ordine del giudice.
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei
coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni,
la divisione dell'eredità [c.p.c. 786, 787] o di alcuni beni, qualora
l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio
ereditario.
Art. 718. Diritto ai beni in natura.
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in
natura dei beni mobili e immobili dell'eredità [c.c. 733, 734], salve le
disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti
ereditari.
Se i coeredi aventi diritto a più della metà
dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti
e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili [c.p.c.
747, 787] e, se occorre, di quei beni immobili [c.p.c. 788] la cui alienazione
rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.
Quando concorre il consenso di tutte le
parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo
che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
Art. 720. Immobili non divisibili.
Se nell'eredità vi sono immobili non
comodamente divisibili [c.c. 560], o il cui frazionamento recherebbe
pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [c.c. 722, 846] o dell'igiene,
e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro
frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con
addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla
quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono
congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa
luogo alla vendita all'incanto [c.c. 1772, 2646; c.p.c. 748, 788].
Art. 721. Vendita degli immobili.
I patti e le condizioni della vendita degli
immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti
dall'autorità giudiziaria [c.p.c. 747, 788].
Art. 722. Beni indivisibili nell'interesse della produzione
nazionale.
In quanto non sia diversamente disposto dalle
leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche
nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale [c.c. 846].
Art. 723. Resa dei conti.
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei
mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono
rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla
determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli [c.c. 728] o rimborsi
che si devono tra loro i condividenti [c.p.c. 263].
Art. 724. Collazione e imputazione.
I coeredi tenuti a collazione [c.c. 747], a
norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro
donato [c.c. 552].
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le
somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i
coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725. Prelevamenti.
Se i beni donati non sono conferiti in
natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del
secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa
ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto è possibile, si
formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati
conferiti in natura.
Art. 726. Stima e formazione delle parti.
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima
di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti
[c.c. 753].
Eseguita la stima [c.c. 733], si procede alla
formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in
proporzione delle quote [c.c. 469; c.p.c. 789].
Art. 727. Norme per la formazione delle porzioni.
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e
722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una
quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità [c.c. 760],
in proporzione dell'entità di ciascuna quota [disp. att. c.c. 194].
Si deve tuttavia evitare, per quanto è
possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno
una importanza storica, scientifica o artistica [c.c. 816].
Art. 728. Conguagli in danaro.
L'ineguaglianza in natura nelle quote
ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [c.c. 723, 2817, n. 2,
2834].
Art. 729. Assegnazione o attribuzione delle porzioni.
L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta
mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante
attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote
diseguali, si può procedere per estrazione a sorte [c.c. 2646; c.p.c. 789].
Art. 730. Deferimento delle operazioni a un notaio.
Le operazioni indicate negli articoli
precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un
notaio [c.p.c. 790, 791]. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta
con decreto del tribunale (*) del luogo dell'aperta successione [c.c. 456].
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle
operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione
dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza [c.p.c. 22,
n. 1, 789].
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(*) La parola «tribunale» ha sostituito l'originaria
«pretore» per effetto di quanto stabilito dall'art. 144 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51.
Art. 731. Suddivisioni tra stirpi.
Le norme sulla divisione dell'intero asse si
osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe [c.c.
469].
Art. 732. Diritto di prelazione.
Il coerede, che vuol alienare [c.c. 1542,
1543, 1547] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la
proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali
hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine
di due mesi dall'ultima delle notificazioni [c.c. 2964]. In mancanza della
notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e
da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria
[c.c. 1501].
Se i coeredi che intendono esercitare il
diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733. Norme date dal testatore per la divisione.
Quando il testatore ha stabilito particolari
norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi [c.c.
549], salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote
stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si
effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o
legatario [c.c. 726]: la divisione proposta da questa persona non vincola gli
eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce
contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua [c.c. 718, 763,
1349].
Art. 734. Divisione fatta dal testatore.
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli
eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile [c.c. 556].
Se nella divisione fatta dal testatore non
sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte [c.c. 763], i beni in
essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge [c.c. 566], se non
risulta una diversa volontà del testatore [c.c. 588, 713, 762, 763].
Art. 735. Preterizione di eredi e lesione di legittima.
La divisione nella quale il testatore non
abbia compreso qualcuno dei legittimari [c.c. 536] o degli eredi istituiti è
nulla [c.c. 553].
Il coerede che è stato leso nella quota di
riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [c.c.
554, 763, 767].
Art. 736. Consegna dei documenti.
Compiuta la divisione, si devono rimettere a
ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti
particolarmente loro assegnati [c.c. 2646].
I documenti di una proprietà che è stata
divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di
comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se
ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti
eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a
tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l'obbligo di comunicarli a
ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la
persona è determinata con decreto dal tribunale (*) del luogo dell'aperta
successione [c.c. 456], su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli
altri.
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(*) La parola «tribunale» ha sostituito l'originaria
«pretore» per effetto di quanto stabilito dall'art. 144 del D.L.vo 19 febbraio
1998, n. 51.
Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 201 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I figli legittimi e naturali e i loro
discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione
devono conferire [c.c. 1113] ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal
defunto per donazione [c.c. 556, 769] direttamente o indirettamente, salvo che
il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei
limiti della quota disponibile.
Art. 738. Limiti della collazione per il coniuge.
(Articolo
così sostituito dall'art. 202 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Non sono soggette a collazione le donazioni
di modico valore fatte al coniuge.
Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede.
Donazioni a coniugi.
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni
fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia
conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte
congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione
a questo donata è soggetta a collazione.
Art. 740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
(Articolo
così sostituito dall'art. 203 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il discendente che succede per
rappresentazione [c.c. 467] deve conferire ciò che è stato donato
all'ascendente [c.c. 737], anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità
di questo [disp. att. c.c. 135].
Art. 741. Collazione di assegnazioni varie.
(Articolo
così sostituito dall'art. 204 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha
speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di
matrimonio [c.c. 742], per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o
professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita [c.c. 1919, 1923] a loro favore o per pagare i loro debiti.
Art. 742. Spese non soggette a collazione.
Non sono soggette a collazione le spese di
mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle
ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [c.c. 741].
Le spese per il corredo nuziale e quelle per
l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto
eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità
previste dal secondo comma dell'articolo 770.
Art. 743. Società contratta con l'erede.
Non è dovuta collazione di ciò che si è
conseguito per effetto di società [c.c. 2247] contratta senza frode [c.c. 765,
1344] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state
regolate con atto di data certa [c.c. 2704].
Art. 744. Perimento della cosa donata.
Non è soggetta a collazione la cosa perita
per causa non imputabile al donatario [c.c. 1465].
Art. 745. Frutti e interessi.
I frutti delle cose e gli interessi sulle
somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta
la successione [c.c. 456].
Art. 746. Collazione d'immobili.
La collazione di un bene immobile [c.c. 737,
748] si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla
propria porzione, a scelta di chi conferisce [c.c. 747].
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato,
la collazione si fa soltanto con l'imputazione [c.c. 749].
Art. 747. Collazione per imputazione.
La collazione [c.c. 724] per imputazione
[c.c. 737, 746, 750, 753] si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo
della aperta successione [c.c. 456].
Art. 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del
donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro
valore al tempo dell'aperta successione [c.c. 456].
Devono anche computarsi a favore del
donatario le spese straordinarie [c.c. 1150] da lui sostenute per la
conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i
deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile [c.c.
746] in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle
somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti [c.c. 975, 1152].
Art. 749. Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile
alienato.
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato
[c.c. 746] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti
dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.
Art. 750. Collazione di mobili.
La collazione dei mobili si fa soltanto per
imputazione [c.c. 747], sulla base del valore che essi avevano al tempo
dell'aperta successione.
Se si tratta di cose delle quali non si può
far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il
valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente [c.c. 1474] al tempo
dell'aperta successione [c.c. 456].
Se si tratta di cose che con l'uso si
deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con
riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello
Stato, degli altri titoli di credito [c.c. 1992] quotati in borsa e delle
derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si
fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta
successione.
Art. 751. Collazione del danaro.
La collazione del danaro donato si fa
prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il
valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita
all'epoca dell'aperta successione [c.c. 1277].
Quando tale danaro non basta e il donatario
non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o
immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote [c.c. 456].
Art. 752. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.
I coeredi [c.c. 756] contribuiscono tra loro
al pagamento dei debiti e pesi ereditari [c.c. 754, 755] in proporzione delle
loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [c.c.
662, 663, 1010, 1295, 1315, 1318, 1319, 1546].
Art. 753. Immobili gravati da rendita redimibile.
Ogni coerede, quando i beni immobili
dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile
[c.c. 1865], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi
prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi
si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello
stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri
con cui si stimano gli altri beni immobili [c.c. 726, 747], detratto dal valore
di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative
al riscatto della rendita [c.c. 1866], salvo che esista un patto speciale
intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo
l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i
coeredi.
Art. 754. Pagamento dei debiti e rivalsa.
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al
pagamento dei debiti e pesi ereditari [c.c. 752] personalmente in proporzione
[c.c. 1295] della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il
coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri
coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo
752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [c.c. 755,
1201, 1203, n. 3, 1299].
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il
pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente
da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede
[c.c. 1299].
Art. 755. Quota di debito ipotecario non pagata da un
coerede.
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua
quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri
coeredi [c.c. 752, 754, 1299].
Art. 756. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti
ereditari [c.c. 495, 668], salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo
legato [c.c. 2858] e l'esercizio del diritto di separazione [c.c. 513]; ma il
legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra
nelle ragioni del creditore contro gli eredi [c.c. 752, 1201, 1203, n. 5,
2866].
Art. 757. Diritto dell'erede sulla propria quota.
Ogni coerede è reputato solo e immediato
successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla
successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse
mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [c.c. 2646, 2825].
Art. 758. Garanzia tra coeredi.
I coeredi si devono vicendevole garanzia
[c.c. 797] per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla
divisione [c.c. 760, 1483; c.p.c. 22, n. 1].
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa
con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione
per propria colpa [c.c. 1487].
Art. 759. Evizione subita da un coerede.
Se alcuno dei coeredi subisce evizione [c.c.
1483], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve
essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita
dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a
ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui
si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per
cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto
l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Art. 760. Inesigibilità di crediti.
Non è dovuta garanzia [c.c. 758] per
l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi [c.c. 727,
1267], se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la
divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di
una rendita [c.c. 1864] è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
Art. 761. Annullamento per violenza o dolo.
La divisione può essere annullata quando è
l'effetto di violenza [c.c. 1434] o di dolo [c.c. 768, 1439].
L'azione si prescrive in cinque anni dal
giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [c.c.
1442].
Art. 762. Omissione di beni ereditari.
L'omissione di uno o più beni dell'eredità
[c.c. 494] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento
della divisione stessa [c.c. 734].
Art. 763. Rescissione per lesione.
La divisione può essere rescissa quando
taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto [c.c. 735, 766,
767, 1448, 2652, n. 1; c.p.c. 22, n. 2].
La rescissione è ammessa anche nel caso di
divisione fatta dal testatore [c.c. 734], quando il valore dei beni assegnati
ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad
esso spettante [c.c. 733].
L'azione si prescrive in due anni dalla
divisione [c.c. 1449, 2946].
Art. 764. Atti diversi dalla divisione.
L'azione di rescissione [c.c. 767] è anche
ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i
coeredi la comunione dei beni ereditari [c.c. 1448].
L'azione non è ammessa [c.c. 765] contro la
transazione [c.c. 1965] con la quale si è posta fine alle questioni insorte a
causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non
fosse al riguardo incominciata alcuna lite [c.c. 1970].
Art. 765. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.
L'azione di rescissione non è ammessa [c.c.
764] contro la vendita del diritto ereditario [c.c. 477, 1542, 1544] fatta
senza frode [c.c. 743, 1344] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da
parte degli altri coeredi o di uno di essi [c.c. 1447].
Art. 766. Stima dei beni.
Per conoscere se vi è lesione [c.c. 763] si
procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della
divisione.
Art. 767. Facoltà del coerede di dare il supplemento.
Il coerede contro il quale è promossa
l'azione di rescissione [c.c. 735, 763, 764] può troncarne il corso e impedire
una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro
o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati [c.c.
1448, 1450].
Art. 768. Alienazione della porzione ereditaria.
Il coerede che ha alienato la sua porzione o
una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [c.c.
1439] o violenza [c.c. 1434], se l'alienazione è seguita quando il dolo era
stato scoperto o la violenza cessata [c.c. 761].
Il coerede non perde il diritto di proporre
l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o
di valore minimo in rapporto alla quota.
Capo V-bis -
Del patto di famiglia
(Capo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
Art. 768-bis. Nozione.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Art. 768-ter. Forma.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
Art. 768-quater. Partecipazione.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Art. 768-quinquies. Vizi del consenso.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.
Art. 768-sexies. Rapporti con i terzi.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Art. 768-septies. Scioglimento.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Art. 768-octies. Controversie.
(Articolo aggiunto dall’art. 2 della legge 14 febbraio 2006, n. 55)
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.