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TITOLO III - Delle successioni testamentarie
Capo I -
Disposizioni generali
Art. 587. Testamento.
Il testamento è un atto revocabile [c.c. 679, 680]
con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere [c.c.
457, 466], di tutte le proprie sostanze o di parte di esse [c.c. 14, 965, 978,
1872].
Le disposizioni di carattere non patrimoniale [c.c.
254, 256, 285, 348, 355, 424, 620, 629], che la legge consente siano contenute
in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del
testamento [c.c. 601], anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
Le disposizioni testamentarie [c.c. 536], qualunque
sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo
universale [c.c. 637, 1141] e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono
l'universalità o una quota dei beni del testatore [c.c. 674]. Le altre
disposizioni sono a titolo particolare [c.c. 631] e attribuiscono la qualità di
legatario [c.c. 50, 649].
L'indicazione di beni determinati o di un complesso
di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta
che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio [c.c.
734].
Art. 589. Testamento congiuntivo o reciproco.
Non si può fare testamento da due o più persone nel
medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca [c.c.
635].
Art. 590. Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
La nullità della disposizione testamentaria [c.c.
619, 627, 779], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi,
conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato
la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione [c.c. 606, 799].
Art. 591. Casi d'incapacità.
Possono disporre per testamento [c.c. 587, 601] tutti
coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge [c.c. 683].
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età
[c.c. 2];
2) gli interdetti per infermità di mente [c.c. 414];
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi
essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di
volere nel momento in cui fecero testamento [c.c. 428] (Comma così sostituito dall'art. 10 della legge 8 marzo 1975, n. 39)
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente
articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive [c.c. 2946] nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art. 592. Figli naturali riconosciuti o riconoscibili.
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali
quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata [c.c. 258, 269], non
possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la
successione si fosse devoluta in base alla legge [c.c. 574, 627].
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione
risulta nei modi indicati dall'articolo 279, non possono ricevere più di
quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se
la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593. Figli naturali non riconoscibili.
(Articolo
abrogato dall'art. 194 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando il testatore lascia figli legittimi o loro
discendenti, i figli naturali non riconoscibili [c.c. 251], la cui filiazione
risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere
per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno
favorito dei figli legittimi. L'eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni
tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun
caso, complessivamente ricevere più del terzo dell'eredità.
Se al testatore sopravvive il coniuge [c.c. 581], i
figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell'eredità.
L'eccedenza è attribuita al coniuge.
I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in
danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai
figli non riconoscibili [c.c. 574].
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma] [c.c. 580].
Art. 594. Assegno ai figli naturali non riconoscibili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 195 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595. Coniuge del binubo.
(Articolo
abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il
coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla
disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito
dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge
devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.
L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del
coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge
medesimo e tutti i figli del testatore].
Art. 596. Incapacità del tutore e del protutore.
Sono nulle le disposizioni testamentarie della
persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di
questo [c.c. 346] e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per
il rendimento del conto medesimo [c.c. 386, 2964], quantunque il testatore sia
morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore [c.c. 360].
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del
tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o
coniuge del testatore.
Art. 597. Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete.
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di
altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico [c.c. 603], ovvero a
favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento
medesimo.
Art. 598. Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che
ha scritto il testamento segreto [c.c. 604], salvo che siano approvate di mano
dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le
disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato
in plico non sigillato.
Art. 599. Persone interposte.
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle
persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono
nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona [c.c. 323, 378, 627].
Sono reputate persone interposte il padre, la madre,
i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati
congiuntamente con l'incapace [c.c. 2728].
Art. 600. Enti non riconosciuti.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 1
della legge 22 giugno 2000, n. 192)
[Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto
[c.c. 36, 473, 786] non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il
testamento è eseguibile [c.c. 14, 620, 621, 2964] non è fatta l'istanza per
ottenere il riconoscimento [c.c. 12, 631, 715, 786].
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi [c.p.c. 670].
Capo IV
- Della forma dei testamenti
Sezione I - Dei testamenti ordinari
Art. 601. Forme.
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento
olografo [c.c. 602] e il testamento per atto di notaio [c.c. 587, 685, 1350, n.
13].
Il testamento per atto di notaio è pubblico [c.c.
603] o segreto [c.c. 604].
Art. 602. Testamento olografo.
Il testamento olografo [c.c. 601] deve essere scritto
per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [c.c. 606, 684, 685].
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle
disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome [c.c. 6], è
tuttavia valida quando designa con certezza [c.c. 9] la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese
e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si
tratta di giudicare della capacità [c.c. 591] del testatore, della priorità di
data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento [c.c. 651, 656, 657, 682].
Art. 603. Testamento pubblico.
Il testamento pubblico [c.c. 601, 622, 623] è
ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [c.c. 597].
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al
notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio
stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei
testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del
ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo
solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve
menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si
osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di
queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono
intervenire quattro testimoni [c.c. 606].
Art. 604. Testamento segreto.
Il testamento segreto [c.c. 601, 605] può essere
scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere
sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in
parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la
sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato
[c.c. 598, 607].
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che
non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie
disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di
averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò
si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare
testamento segreto [c.c. 685].
Art. 605. Formalità del testamento segreto.
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella
che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il
testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna
[c.c. 685] personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare
nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che
in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o
sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve
pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato
scritto da altri [c.c. 604].
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto
il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui
debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il
fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta
dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento,
sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il
testamento per atto pubblico [c.c. 603, 606, 608]. Tutto ciò deve essere fatto
di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606. Nullità del testamento per difetto di forma.
Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la
sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per
iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la
sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio
[c.c. 603, 605, 607].
Per ogni altro difetto di forma il testamento può
essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di
annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
data esecuzione alle disposizioni testamentarie [c.c. 590, 591; disp. att. c.c.
137].
Art. 607. Validità del testamento segreto come olografo.
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito
suo proprio, ha effetto come testamento olografo [c.c. 602], qualora di questo
abbia i requisiti [c.c. 604, 606, 685, 1424].
Art. 608. Ritiro di testamento segreto od olografo.
Il testamento segreto e il testamento olografo che è
stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani
del notaio presso il quale si trovano [c.c. 685].
A cura del notaio si redige verbale della
restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal
notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico
archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in
margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
Sezione II - Dei testamenti speciali
Art. 609. Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.
Quando il testatore non può valersi delle forme
ordinarie [c.c. 601], perché si trova in luogo dove domina una malattia
reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il
testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] (Parole
soppresse dall'art. 147 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) dal giudice di
pace (*) del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di
culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo
riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa [c.c. 610, 619].
------------------------
(*) Le
parole «giudice di pace» sostituiscono «conciliatore» in virtù dell'art. 39
della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 610. Termine di efficacia.
Il testamento ricevuto nel modo indicato
dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione
della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie [c.c.
601].
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento
deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in
cui è stato ricevuto [c.c. 608, 613, 614].
Art. 611. Testamento a bordo di nave.
Durante il viaggio per mare il testamento può essere
ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa [c.c. 619; c.n. 171, n. 5,
174, 203].
Il testamento del comandante può essere ricevuto da
colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio [c.n. 321].
Art. 612. Forme.
Il testamento indicato dall'articolo precedente è
redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere
sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se
il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo
che ha impedito la sottoscrizione [c.c. 619].
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo
ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo
d'equipaggio [c.n. 171, n. 5, 174, 203, 296].
Art. 613. Consegna.
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia
un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità
medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta
sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio
[c.c. 610].
Al ritorno della nave nella Repubblica (*) i due
originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono
essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della
predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si
fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata [c.c. 614].
------------------------
(*)
Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 614. Verbale di consegna.
L'autorità marittima o consolare locale deve
redigere verbale della consegna del testamento [c.c. 610, 613] e trasmettere il
verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle
comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave
della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina
il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro
all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del
testatore [c.c. 43, 608, 617].
Art. 615. Termine di efficacia.
Il testamento fatto durante il viaggio per mare,
nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre
mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento
nelle forme ordinarie [c.c. 601, 618].
Art. 616. Testamento a bordo di aeromobile.
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante
il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza
di uno o, quando è possibile, di due testimoni [c.n. 888].
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma
degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta [c.n.
772].
Art. 617. Testamento dei militari e assimilati.
Il testamento dei militari e delle persone al seguito
delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un
cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due
testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha
ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono
sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al
quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il
deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza
[c.c. 43, 614] del testatore.
Art. 618. Casi e termini d'efficacia.
Nella forma speciale stabilita dall'articolo
precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o
servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di
operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono
acquartierati o di presidio fuori della Repubblica (*) o in luoghi dove siano
interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il
ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme
ordinarie [c.c. 601, 615].
------------------
(*) Testo così modificato a seguito della mutata
forma istituzionale dello Stato.
Art. 619. Nullità.
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli
quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero
la sottoscrizione [c.c. 609, 612] della persona autorizzata a riceverla o del
testatore [disp. att. c.c. 137].
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto
del secondo comma dell'articolo 606 [c.c. 590, 611].
Sezione III - Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620. Pubblicazione del testamento olografo.
Chiunque è in possesso di un testamento [c.c. 587]
olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia
della morte del testatore [c.p. 491].
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al tribunale del circondario (*) in cui si è aperta la successione
[c.c. 456], che sia fissato un termine per la presentazione [c.p.c. 749].
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento
in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un
verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e
fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il
verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni
e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto
dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura
degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la
morte presunta [c.c. 50, 58, 63].
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario
[c.c. 623].
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione [c.c. 345, 600; disp. att. c.c. 3, 7].
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha
interesse, il tribunale (**) può disporre che periodi o frasi di carattere non
patrimoniale [c.c. 587] siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che
fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia
integrale.
------------------------
(*) Le
parole «tribunale del circondario» hanno sostituito le originarie «pretore
del mandamento» per effetto di quanto stabilito dall'art. 145 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51.
(**) La parola «tribunale» ha sostituito
l'originaria «pretore» per effetto di quanto stabilito dall'art. 144 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 621. Pubblicazione del testamento segreto.
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato
dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore [c.c. 623].
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del
circondario (*) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine
per l'apertura e la pubblicazione [c.c. 600; c.p.c. 749; disp. att. c.c. 7].
Si applicano le disposizioni del terzo comma
dell'articolo 620.
------------------------
(*) Le
parole «tribunale del circondario» hanno sostituito le originarie «pretore
del mandamento» per effetto di quanto stabilito dall'art. 145 del D.L.vo 19
febbraio 1998, n. 51.
Art. 622. Comunicazione dei testamenti alla pretura.
Il notaio deve [c.c. 345] trasmettere alla
cancelleria del tribunale (*), nella cui giurisdizione si è aperta la
successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621
e del testamento pubblico [c.c. 603; disp. att. c.c. 55].
------------------------
(1)
L'espressione «del tribunale» sostituisce l'originaria «della pretura» per
effetto di quanto stabilito dall'art. 148 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 623. Comunicazioni agli eredi e legatari.
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico
[c.c. 603], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento
olografo o segreto, dopo la pubblicazione [c.c. 620, 621], comunica l'esistenza
del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza
[c.c. 43].
Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 624. Violenza, dolo, errore.
La disposizione testamentaria può essere impugnata
[c.c. 482] da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore [c.c.
625], di violenza [c.c. 1435], o di dolo [c.c. 1427, 1429, n. 4, 1434, 1439].
L'errore sul motivo [c.c. 626], sia esso di fatto o
di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il
motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a
disporre [c.c. 787, 788].
L'azione si prescrive in cinque anni [c.c. 1442] dal
giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore [c.c.
2652, n. 7, 2690, n. 4].
Art. 625. Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.
Se la persona dell'erede o del legatario è stata
erroneamente indicata, la disposizione ha effetto [c.c. 624], quando dal
contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona
il testatore voleva nominare [c.c. 628].
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che
forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma
è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626. Motivo illecito.
Il motivo [c.c. 624] illecito [c.c. 794] rende nulla
la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che
ha determinato il testatore a disporre [c.c. 647, 648, 788, 1345].
Art. 627. Disposizione fiduciaria.
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che
le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono
soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se
espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di
persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha
spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla
persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia
un incapace [c.c. 590, 799, 2034, 2039].
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per
interposta persona a favore d'incapaci a ricevere [c.c. 462, 592, 599].
Art. 628. Disposizione a favore di persona incerta.
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona
che sia indicata in modo da non poter essere determinata [c.c. 625].
Art. 629. Disposizioni a favore dell'anima.
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide
qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da
impiegarsi a tale fine [c.c. 587].
Esse si considerano come un onere [c.c. 647] a carico
dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648.
Il testatore [c.c. 587] può designare una persona
che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un
interessato a richiedere l'adempimento [c.c. 700].
Art. 630. Disposizioni a favore dei poveri.
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili,
espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a
cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in
cui il testatore aveva il domicilio [c.c. 43] al tempo della sua morte, e i beni
sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la
persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non
può o non vuole accettare l'incarico [c.c. 664, 1349, 1473].
Art. 631. Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo.
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale
si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del
legatario [c.c. 632], ovvero la determinazione della quota di eredità.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo
particolare [c.c. 1349] in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un
terzo [c.c. 588, 1473] tra più persone determinate dal testatore o appartenenti
a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la
disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti [c.c. 600]
determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo
alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera
lasciata all'onerato [c.c. 699, 778].
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la
scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in
cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
Art. 632. Determinazione di legato per arbitrio altrui.
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio
dell'onerato o di un terzo [c.c. 1349, 1473] di determinare l'oggetto o la
quantità del legato [c.c. 631].
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione
per i servizi prestati al testatore [c.c. 770], anche se non ne sia indicato
l'oggetto o la quantità [c.c. 664].
Sezione II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633. Condizione sospensiva o risolutiva.
Le disposizioni a titolo universale o particolare
possono farsi sotto condizione [c.c. 634] sospensiva [c.c. 641] o risolutiva
[c.c. 430, 638, 646, 1353, 1354; disp. att. c.c. 139].
Art. 634. Condizioni impossibili o illecite.
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non
apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative [c.c.
637, 647, 692, 794], all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è
stabilito dall'articolo 626 [preleggi 31; c.c. 1354].
Art. 635. Condizione di reciprocità.
È nulla la disposizione a titolo universale o
particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato
nel testamento dell'erede o del legatario [c.c. 589].
Art. 636. Divieto di nozze.
È illecita la condizione che impedisce le prime
nozze o le ulteriori.
Tuttavia il legatario di usufrutto [c.c. 978] o di
uso [c.c. 1021], di abitazione [c.c. 1022] o di pensione, o di altra prestazione
periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può
goderne che durante il celibato o la vedovanza [disp. att. c.c. 138].
Art. 637. Termine.
Si considera non apposto [c.c. 634] a una
disposizione a titolo universale [c.c. 588] il termine [c.c. 702, 1184] dal
quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
Art. 638. Condizioni di non fare o di non dare.
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che
l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo
indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva,
salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore [c.c. 633,
639].
Art. 639. Garanzia in caso di condizione risolutiva.
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a
condizione risolutiva [c.c. 638], l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi
l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea
garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi
nel caso che la condizione si avverasse [c.c. 640, 2821; c.p.c. 119, 750].
Art. 640. Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione
sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea
garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario
quando il legato è a termine finale [c.c. 707; c.p.c. 119, 750].
Art. 641. Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione
sospensiva [c.c. 633], finché questa condizione non si verifica o non è certo
che non si può più verificare [c.c. 1356], è dato all'eredità un
amministratore [c.c. 642].
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o
il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due
articoli precedenti.
Art. 642. Persone a cui spetta l'amministrazione.
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è
stata disposta la sostituzione [c.c. 688], ovvero al coerede o ai coeredi,
quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [c.c.
674].
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono
coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento,
l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo [c.c. 565].
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando
concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [c.c. 641; c.p.c. 24].
Art. 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Le disposizioni dei due precedenti articoli si
applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito [c.c.
462], figlio di una determinata persona vivente [c.c. 320]. A questa spetta la
rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche
quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa [c.c. 1471, n. 3].
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta
al padre e, in mancanza di questo, alla madre [c.c. 784].
Art. 644. Obblighi e facoltà degli amministratori.
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli
sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente [c.p.c.
781].
Art. 645. Condizione sospensiva potestativa senza termine.
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o
al legato è sospensiva potestativa [c.c. 1355] e non è indicato il termine per
l'adempimento [c.c. 1183] gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria
perché fissi questo termine [c.c. 650; c.p.c. 749].
Art. 646. Retroattività della condizione.
L'adempimento della condizione [c.c. 633] ha effetto
retroattivo [c.c. 1360]; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione
risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la
condizione si è verificata [c.c. 1316]. L'azione per la restituzione dei frutti
si prescrive in cinque anni [c.c. 2948].
Art. 647. Onere.
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può
essere apposto un onere [c.c. 549, 629, 690, 793].
Se il testatore non ha diversamente disposto,
l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre
all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione [c.p.c. 119, 750].
L'onere impossibile o illecito si considera non
apposto [c.c. 634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il
solo motivo determinante [c.c. 626, 794].
Art. 648. Adempimento dell'onere.
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi
interessato [c.c. 793].
Nel caso d'inadempimento dell'onere [c.c. 677],
l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione [c.c. 1453] della
disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o
se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante [c.c. 626]
della disposizione.
Sezione III - Dei legati
Art. 649. Acquisto del legato.
Il legato si acquista [c.c. 667, 669, 673] senza
bisogno di accettazione [c.c. 459], salva la facoltà di rinunziare [c.c. 467,
483, 513, 521, 538, 683, 691, 697, 2648, 2652, n. 7, 2685, 2690, n. 4].
Quando oggetto del legato è la proprietà di una
cosa determinata [c.c. 499, 654] o altro diritto appartenente al testatore [c.c.
651], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al
momento della morte del testatore [c.c. 1146].
Il legatario però deve domandare all'onerato il
possesso della cosa legata [c.c. 658, 667, 672], anche quando ne è stato
espressamente dispensato dal testatore [c.c. 495, 2648].
Art. 650. Fissazione di un termine per la rinunzia.
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità
giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende
esercitare la facoltà di rinunziare [c.c. 481, 519, 645, 1183, 1399; c.p.c.
749]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il
legatario perde il diritto di rinunziare [c.c. 2964].
Art. 651. Legato di cosa dell'onerato o di un terzo.
Il legato di cosa dell'onerato [c.c. 649] o di un
terzo [c.c. 669] è nullo [c.c. 654, 673], salvo che dal testamento o da altra
dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata
apparteneva all'onerato o al terzo [c.c. 656]. In questo ultimo caso l'onerato
è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al
legatario [c.c. 1474, 2932], ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il
giusto prezzo [c.c. 1474].
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al
tempo del testamento [c.c. 602], si trova in proprietà del testatore al momento
della sua morte, il legato è valido [c.c. 657, 686].
Art. 652. Legato di cosa solo in parte del testatore.
Se al testatore appartiene una parte [c.c. 654] della
cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente
a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore
di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente [c.c.
1480].
Art. 653. Legato di cosa genericamente determinata.
È valido il legato di cosa determinata solo nel
genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al
tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte [c.c. 654, 664,
666, 669].
Art. 654. Legato di cosa non esistente nell'asse.
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa
particolare [c.c. 513, 649], o una cosa determinata soltanto nel genere da
prendersi dal suo patrimonio [c.c. 651, 653], il legato non ha effetto se la
cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al
tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto
per la quantità che vi si trova [c.c. 652].
Art. 655. Legato di cosa da prendersi da certo luogo.
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha
effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha
tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi
si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal
luogo in cui di solito erano custodite.
Art. 656. Legato di cosa del legatario.
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il
testamento [c.c. 602] era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa
si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione
[c.c. 456, 651].
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa
si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido
se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e
dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Art. 657. Legato di cosa acquistata dal legatario.
Se il legatario, dopo la confezione del testamento
[c.c. 602], ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito,
la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'articolo
686 [c.c. 651, 656].
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata
è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato [c.c. 663] o
da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo
oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le
circostanze indicate dall'articolo 651.
Art. 658. Legato di credito o di liberazione da debito.
Il legato di un credito o di liberazione da un debito
ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo
della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario
i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore [c.c. 649,
1237].
Art. 659. Legato a favore del creditore.
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa
un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il
legatario del suo credito.
Art. 660. Legato di alimenti.
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia
fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto [c.c. 670].
Art. 661. Prelegato.
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di
tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.
Art. 662. Onere della prestazione del legato.
Il testatore può porre la prestazione del legato a
carico degli eredi [c.c. 663] ovvero a carico di uno o più legatari [c.c. 483].
Quando il testatore non ha disposto [c.c. 1173], alla prestazione sono tenuti
gli eredi [c.c. 671].
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in
proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non
ha diversamente disposto [c.c. 752].
Art. 663. Legato imposto a un solo erede.
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato
particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo
[c.c. 483, 657, 1315].
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i
coeredi [c.c. 662] sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con
beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta
una contraria volontà del testatore [c.c. 752].
Art. 664. Adempimento del legato di genere.
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere
[c.c. 653], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un
terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non
inferiore alla media [c.c. 1178]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola
delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può
essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del
testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o
a un terzo [c.c. 631, 1473], questi devono scegliere una cosa di media qualità;
ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può
scegliere la migliore [c.c. 632].
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta,
questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631 [c.c. 666; c.p.c.
751].
Art. 665. Scelta nel legato alternativo.
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato
[c.c. 666], a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo
[c.c. 1286].
Art. 666. Trasmissione all'erede della facoltà di scelta.
Tanto nel legato di genere quanto in quello
alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto
farla [c.c. 664], la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede [c.c. 653,
665].
La scelta fatta è irretrattabile [c.c. 1286].
Art. 667. Accessioni della cosa legata.
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze [c.c.
649, 817, 818], deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al
tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato
anche le costruzioni fatte nel fondo [c.c. 934], sia che esistessero già al
tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni
caso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti
posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e
costituiscano con esso una unità economica [c.c. 846].
Art. 668. Adempimento del legato.
Se la cosa legata è gravata da una servitù [c.c.
1027], da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita
fondiaria [c.c. 1863], il peso ne è sopportato dal legatario [c.c. 320, 374, n.
3].
Se la cosa legata è vincolata per una rendita
semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è
tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale,
secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente
disposto [c.c. 756].
Art. 669. Frutti della cosa legata.
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera,
appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi
sono dovuti al legatario da questo momento [c.c. 649, 821].
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo [c.c.
651], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [c.c. 653],
i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal
giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il
testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670. Legato di prestazioni periodiche.
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine
decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la
prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al
principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il
termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il
legato a titolo di alimenti [c.c. 445, 660].
Art. 671. Legati e oneri a carico del legatario.
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e
di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata
[c.c. 320, 374, n. 3, 662].
Art. 672. Spese per la prestazione del legato.
Le spese per la prestazione del legato sono a carico
dell'onerato [c.c. 649, 1196].
Art. 673. Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione.
Il legato non ha effetto se la cosa legata è
interamente perita durante la vita del testatore [c.c. 649, 651].
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la
morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non
imputabile [c.c. 1221, 1256, 1259, 1465].
Sezione IV - Del diritto di accrescimento
Art. 674. Accrescimento tra coeredi.
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso
testamento nell'universalità dei beni [c.c. 588], senza determinazione di parti
o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [c.c.
519] o non voglia accettare [c.c. 523] la sua parte si accresce agli altri [c.c.
642].
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa
quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota
medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento
risulta una diversa volontà del testatore [c.c. 688].
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione
[c.c. 467, 688, 773].
Art. 675. Accrescimento tra collegatari.
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari
[c.c. 649] ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento
risulti una diversa volontà [c.c. 688] e salvo sempre il diritto di
rappresentazione [c.c. 467].
Art. 676. Effetti dell'accrescimento.
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto
[c.c. 773].
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si
verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede
o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale
[c.c. 677, 690].
Art. 677. Mancanza di accrescimento.
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione
dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario
mancante va a profitto dell'onerato [c.c. 523, 565, 678].
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli
obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti
di obblighi di carattere personale [c.c. 676].
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel
caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere
[c.c. 648].
Art. 678. Accrescimento nel legato di usufrutto.
Quando a più persone è legato un usufrutto [c.c.
698] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento
ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso
della cosa su cui cade l'usufrutto [c.c. 676, 982].
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione
del legatario mancante si consolida con la proprietà.
Sezione V - Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679. Revocabilità del testamento.
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di
revocare [c.c. 587] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o
condizione contraria non ha effetto [c.c. 256, 458, 463, n. 4, 1412].
Art. 680. Revocazione espressa.
La revocazione espressa può farsi soltanto con un
nuovo testamento [c.c. 587], o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due
testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in
parte, la disposizione anteriore [c.c. 682].
Art. 681. Revocazione della revocazione.
La revocazione totale o parziale di un testamento
[c.c. 680] può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite
dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682. Testamento posteriore.
Il testamento posteriore [c.c. 601, 683], che non
revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni
che sono con esso incompatibili [c.c. 680].
Art. 683. Testamento posteriore inefficace.
La revocazione fatta con un testamento posteriore
[c.c. 682] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto
perché l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace
o indegno [c.c. 463, 591], ovvero ha rinunziato all'eredità [c.c. 519] o al
legato [c.c. 649].
Art. 684. Distruzione del testamento olografo.
Il testamento olografo [c.c. 602] distrutto, lacerato
o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a
meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal
testatore, ovvero si provi che il testatore [c.c. 463, n. 5] non ebbe
l'intenzione di revocarlo.
Art. 685. Effetti del ritiro del testamento segreto.
Il ritiro del testamento segreto [c.c. 604], a opera
del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova
depositato [c.c. 608], non importa revocazione del testamento quando la scheda
testamentaria può valere come testamento olografo [c.c. 602, 607].
Art. 686. Alienazione e trasformazione della cosa legata.
L'alienazione che il testatore faccia della cosa
legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [c.c.
1500], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando
l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [c.c.
1427], ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la
cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e
la primitiva denominazione [c.c. 667, 940].
È ammessa la prova di una diversa volontà del
testatore.
Art. 687. Revocazione per sopravvenienza di figli.
Le disposizioni a titolo universale o particolare,
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o
discendenti [c.c. 462], sono revocate di diritto per l'esistenza o la
sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché
postumo [c.c. 232], o legittimato [c.c. 280] o adottivo [c.c. 291], ovvero per
il riconoscimento [c.c. 250] di un figlio naturale [c.c. 268, 803].
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato
concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale
legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del
testamento e soltanto in seguito legittimato.
La revocazione non ha invece luogo qualora il
testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o
discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione
e non si fa luogo a rappresentazione [c.c. 467], la disposizione ha il suo
effetto.
Capo
VI - Delle sostituzioni
Sezione I - Della sostituzione ordinaria
Art. 688. Casi di sostituzione ordinaria.
Il testatore può sostituire all'erede istituito
altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità
[c.c. 70, 72, 463, 467, 523, 642, 674].
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi
casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso,
salvo che consti una sua diversa volontà [c.c. 675, 795].
Art. 689. Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca.
Possono sostituirsi più persone a una sola e una
sola a più.
La sostituzione può anche essere reciproca tra i
coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la
proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta
anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è
chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra
tutti i sostituiti.
Art. 690. Obblighi dei sostituiti.
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti
agli istituiti [c.c. 647], a meno che una diversa volontà sia stata espressa
dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale [c.c. 676].
Art. 691. Sostituzione ordinaria nei legati.
Le norme stabilite in questa sezione si applicano
anche ai legati [c.c. 649].
Sezione II - Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692. Sostituzione fedecommissaria.
(Articolo così
sostituito dall'art. 197 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in
linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il
figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire
[c.c. 694] alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della
persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura
dell'interdetto medesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore
di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far
presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di
interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al
primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale
gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui
l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due
anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di
mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto
alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693. Diritti e obblighi dell'istituito.
L'istituito ha il godimento e la libera
amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in
giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì
compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le
norme concernenti l'usufruttuario [c.c. 981].
[Se l'istituito trascura di osservare i propri
obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un
amministratore] (Comma abrogato dall'art.
198 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Art. 694. Alienazione dei beni.
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione
dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente,
disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con
le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia
di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie [c.c. 692;
c.p.c. 747, 748].
Art. 695. Diritti dei creditori personali dell'istituito.
I creditori personali dell'istituito possono agire
soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione [c.c. 820].
Art. 696. Devoluzione al sostituito.
(Articolo così
sostituito dall'art. 199 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'eredità si devolve al sostituito al momento della
morte dell'istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Art. 697. Sostituzione fedecommissaria nei legati.
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili
anche ai legati [c.c. 649].
Art. 698. Usufrutto successivo.
La disposizione, con la quale è lasciato a più
persone [c.c. 678] successivamente l'usufrutto [c.c. 796, 978, 979], una rendita
[c.c. 1872] o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla
morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Art. 699. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili.
È valida la disposizione testamentaria avente per
oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per
premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o
a un'arte, opere di assistenza o per altri fini di pubblica utilità, a favore
di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di
determinate famiglie [c.c. 28, 631, 795]. Tali annualità possono riscattarsi
secondo le norme dettate in materia di rendita [c.c. 1865, 1879].
Art. 700. Facoltà di nomina e di sostituzione.
Il testatore può nominare uno o più esecutori
testamentari [c.c. 629] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non
possano accettare, altro o altri in loro sostituzione [c.c. 702].
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi
devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le
attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un
bene o di un diritto ereditario [c.c. 708].
Il testatore può autorizzare l'esecutore
testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare
nell'ufficio.
Art. 701. Persone capaci di essere nominate.
Non possono essere nominati esecutori testamentari
coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi [c.c. 2, 394, 424, 1425].
Anche un erede o un legatario può essere nominato
esecutore testamentario.
Art. 702. Accettazione e rinunzia alla nomina.
L'accettazione della nomina di esecutore
testamentario [c.c. 700] o la rinunzia alla stessa deve risultare da
dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale (*) nella cui giurisdizione
si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle
successioni [disp. att. c.c. 52, 53].
L'accettazione non può essere sottoposta a
condizione o a termine [c.c. 637, 1184, 1353].
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi
interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso
il quale l'esecutore si considera rinunziante [c.c. 481, 1399; c.p.c. 749].
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(1) L'espressione «del tribunale» sostituisce
l'originaria «della pretura» per effetto di quanto stabilito dall'art. 148 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 703. Funzioni dell'esecutore testamentario.
L'esecutore testamentario deve curare che siano
esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore,
egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne
fanno parte [c.c. 707].
Il possesso non può durare più di un anno dalla
dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di
evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà
mai superare un altro anno [c.c. 709].
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di
famiglia [c.c. 1176] e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti.
Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione
all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi [c.p.c. 747].
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non
pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità [c.c. 519] o ad
accettarla col beneficio d'inventario [c.c. 484].
Art. 704. Rappresentanza processuale.
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le
azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti
dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede
e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio [c.p.c. 102,
105].
Art. 705. Apposizione di sigilli e inventario.
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli [c.p.c.
752] quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o
persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni
dell'eredità [c.p.c. 769] in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro
rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706. Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.
Il testatore può disporre che l'esecutore
testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione
[c.c. 713] tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il
disposto dell'articolo 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore
testamentario deve sentire gli eredi.
Art. 707. Consegna dei beni all'erede.
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede,
che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio
del suo ufficio [c.c. 703].
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di
obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di
legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti,
od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o
degli oneri [c.c. 640, 1179].
Art. 708. Disaccordo tra più esecutori testamentari.
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente
[c.c. 700] non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità
giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
Art. 709. Conto della gestione.
L'esecutore testamentario [c.c. 703] deve rendere il
conto [c.c. 710] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato
l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno [c.p.c.
263].
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei
danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più,
rispondono solidalmente per la gestione comune [c.c. 1292; c.p.c. 22, n. 4].
Il testatore non può esonerare l'esecutore
testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della
gestione.
Art. 710. Esonero dell'esecutore testamentario.
Su istanza di ogni interessato, l'autorità
giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi
irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi [c.c. 709], per inidoneità
all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve
sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
Art. 711. Retribuzione.
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito.
Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.
Art. 712. Spese.
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per
l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità [c.c. 461, 511].