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Art. 565. Categorie dei successibili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Nella successione legittima [c.c. 457, 553, 642] l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi [c.c. 567] e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato [c.c. 586] nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Capo I - Della successione dei parenti
(Rubrica così modificata
dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha unificato i capi I e II)
Art. 566. Successione dei figli legittimi e naturali.
(Articolo così
sostituito dall'art. 185 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e (*) naturali [c.c. 231], in parti uguali [c.c. 581].
Si applica il terzo comma dell'articolo 537.
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(*) La congiunzione “e” è stata eliminata per
effetto della rettifica pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 272 del 13
ottobre 1975.
Art. 567. Successione dei figli legittimati e adottivi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [c.c. 280] e gli adottivi [c.c. 291, 565].
I figli adottivi sono estranei alla successione dei
parenti [c.c. 74] dell'adottante [c.c. 300, 304, 309].
Art. 568. Successione dei genitori.
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli
o sorelle o loro discendenti [c.c. 467, 468, 469], succedono il padre e la madre
in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [c.c. 565].
Art. 569. Successione degli ascendenti.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori,
né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli
ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea
materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado,
l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [c.c. 75, 538,
571].
Art. 570. Successione dei fratelli e delle sorelle.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori,
né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali [c.c.
565].
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però
la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
(Articolo così
sostituito dall'art. 186 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono
fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del
medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori
o uno di essi, sia minore della metà [c.c. 583].
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno
di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono
venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si
devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a
uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572. Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né
altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si
apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea
[c.c. 74, 469].
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il
sesto grado [c.c. 77, 583].
Art. 573. Successione dei figli naturali. (*)
Le disposizioni relative alla successione dei figli
naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [c.c. 250] o
giudizialmente dichiarata [c.c. 269], salvo quanto è disposto dall'articolo
580.
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(*) Il presente articolo era preceduto dal capo II «Della
successione dei figli naturali e dei loro parenti», che è stato unificato al
capo I dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 574. Concorso di figli naturali e legittimi.
(Articolo
abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[I figli naturali, se concorrono con i figli
legittimi [c.c. 566], conseguono metà della quota che conseguono i legittimi,
purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo
dell'eredità [c.c. 592].
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima [c.c. 547, 581], la porzione spettante ai figli naturali] [c.c. 541].
Art. 575. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.
(Articolo
abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Se concorrono con gli ascendenti [c.c. 569] o con il
coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se
concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità
diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al
coniuge] [c.c. 582].
Art. 576. Successione dei soli figli naturali.
(Articolo
abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti
e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità]
[c.c. 539].
Art. 577. Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo
immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se
l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli
o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Art. 578. Successione dei genitori al figlio naturale.
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né
coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha
riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio [c.c. 250, 269].
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di
entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio
[c.c. 284], l'altro è escluso dalla successione [c.c. 258].
Art. 579. Concorso del coniuge e dei genitori.
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né
genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due
terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.
Art. 580. Diritti dei figli naturali non riconoscibili.
(Articolo così
sostituito dall'art. 188 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento,
all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno
vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale
avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro
richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni
ereditari.
Capo II - Della successione del coniuge
(Numerazione così modificata dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.
(Articolo così
sostituito dall'art. 189 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Quando con il coniuge [c.c. 78, 565] concorrono figli
legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto
alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un
terzo negli altri casi.
Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.
(Articolo così
sostituito dall'art. 190 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se
egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se
unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte
residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le
disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a
un quarto dell'eredità.
Art. 583. Successione del solo coniuge.
(Articolo così
sostituito dall'art. 191 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
In mancanza di figli legittimi o naturali, di
ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584. Successione del coniuge putativo.
(Articolo così
sostituito dall'art. 192 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo
la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota
attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la
disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la
persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento
della morte.
Art. 585. Successione del coniuge separato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 193 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione
con sentenza [c.c. 151] passata in giudicato ha gli stessi diritti successori
del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del
secondo comma dell'articolo 548.
Capo III - Della successione dello Stato
(Numerazione
così modificata dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Art. 586. Acquisto dei beni da parte dello Stato.
In mancanza di altri successibili, l'eredità è
devoluta allo Stato [Cost. 42; c.c. 565]. L'acquisto si opera di diritto senza
bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [c.c. 459, 519].
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni acquistati [c.c. 490, n. 2].