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TITOLO II - Delle successioni legittime

 

 

Art. 565. Categorie dei successibili.

(Articolo così sostituito dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Nella successione legittima [c.c. 457, 553, 642] l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi [c.c. 567] e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato [c.c. 586] nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

 

 

Capo I - Della successione dei parenti

(Rubrica così modificata dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha unificato i capi I e II)

 

 

Art. 566. Successione dei figli legittimi e naturali.

(Articolo così sostituito dall'art. 185 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e (*) naturali [c.c. 231], in parti uguali [c.c. 581].

Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

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(*) La congiunzione “e” è stata eliminata per effetto della rettifica pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 272 del 13 ottobre 1975.

 

Art. 567. Successione dei figli legittimati e adottivi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [c.c. 280] e gli adottivi [c.c. 291, 565].

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti [c.c. 74] dell'adottante [c.c. 300, 304, 309].

 

 

Art. 568. Successione dei genitori.

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [c.c. 467, 468, 469], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [c.c. 565].

 

 

Art. 569. Successione degli ascendenti.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [c.c. 75, 538, 571].

 

 

Art. 570. Successione dei fratelli e delle sorelle.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali [c.c. 565].

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

 

 

Art. 571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.

(Articolo così sostituito dall'art. 186 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà [c.c. 583].

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

 

 

Art. 572. Successione di altri parenti.

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [c.c. 74, 469].

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [c.c. 77, 583].

 

 

Art. 573. Successione dei figli naturali. (*)

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [c.c. 250] o giudizialmente dichiarata [c.c. 269], salvo quanto è disposto dall'articolo 580.

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(*) Il presente articolo era preceduto dal capo II «Della successione dei figli naturali e dei loro parenti», che è stato unificato al capo I dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

 

Art. 574. Concorso di figli naturali e legittimi.

(Articolo abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi [c.c. 566], conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità [c.c. 592].

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima [c.c. 547, 581], la porzione spettante ai figli naturali] [c.c. 541].

 

 

Art. 575. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.

(Articolo abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

[Se concorrono con gli ascendenti [c.c. 569] o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge] [c.c. 582].

 

 

Art. 576. Successione dei soli figli naturali.

(Articolo abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità] [c.c. 539].

 

 

Art. 577. Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

 

 

Art. 578. Successione dei genitori al figlio naturale.

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio [c.c. 250, 269].

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [c.c. 284], l'altro è escluso dalla successione [c.c. 258].

 

 

Art. 579. Concorso del coniuge e dei genitori.

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

 

 

Art. 580. Diritti dei figli naturali non riconoscibili.

(Articolo così sostituito dall'art. 188 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

 

 

Capo II - Della successione del coniuge

(Numerazione così modificata dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

 

Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.

(Articolo così sostituito dall'art. 189 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Quando con il coniuge [c.c. 78, 565] concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

 

 

Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.

(Articolo così sostituito dall'art. 190 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell'eredità.

 

 

Art. 583. Successione del solo coniuge.

(Articolo così sostituito dall'art. 191 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

 

 

Art. 584. Successione del coniuge putativo.

(Articolo così sostituito dall'art. 192 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

 

 

Art. 585. Successione del coniuge separato.

(Articolo così sostituito dall'art. 193 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza [c.c. 151] passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548.

 

 

Capo III - Della successione dello Stato

(Numerazione così modificata dall'art. 184 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

 

 

Art. 586. Acquisto dei beni da parte dello Stato.

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato [Cost. 42; c.c. 565]. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [c.c. 459, 519].

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati [c.c. 490, n. 2].