%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I - Disposizioni generali sulle
successioni
Capo I - Dell'apertura della successione,
della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456. Apertura della successione.
La successione si apre al momento della
morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto [preleggi 23; c.c. 43, 57,
58, 72, 620; c.p.c. 22].
Art. 457. Delazione dell'eredità.
L'eredità si devolve per legge [c.c. 565] o
per testamento [c.c. 587].
Non si fa luogo alla successione legittima se
non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono
pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [c.c. 536].
Art. 458. Divieto di patti successori.
Fatto
salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, (Parole inserite
dall’art. 1 della legge 14 febbraio 2006, n. 55) è nulla [c.c. 1418] ogni convenzione con cui taluno dispone della
propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei
diritti [c.c. 2122] che gli possono spettare su una successione non ancora
aperta, o rinunzia ai medesimi [c.c. 557, 679, 1348, 2823].
Art. 459. Acquisto dell'eredità.
L'eredità si acquista con l'accettazione
[c.c. 470, 478, 485, 488, 527, 586, 2648]. L'effetto dell'accettazione risale
al momento nel quale si è aperta la successione [c.c. 456].
Art. 460. Poteri del chiamato prima dell'accettazione.
Il chiamato all'eredità può esercitare le
azioni possessorie [c.c. 476, 1168; c.p.c. 703] a tutela dei beni ereditari,
senza bisogno di materiale apprensione [c.c. 1146].
Egli inoltre può compiere atti conservativi
[c.p.c. 670], di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi
autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono
conservare o la cui conservazione importa grave dispendio [c.p.c. 747, 748].
Non può il chiamato compiere gli atti
indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un
curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.
Art. 461. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
Se il chiamato rinunzia alla eredità [c.c.
519], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico
dell'eredità [c.c. 511, 712].
Art. 462. Capacità delle persone fisiche.
Sono capaci di succedere tutti coloro che
sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione [c.c. 1, 456,
627, 687, 784].
Salvo prova contraria, si presume concepito
al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni
dalla morte della persona della cui successione si tratta [c.c. 232, 803].
Possono inoltre ricevere per testamento i
figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore,
benché non ancora concepiti [c.c. 643, 674, 715, 784].
Art. 463. Casi d'indegnità.
E' escluso dalla successione come indegno
[c.c. 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541]:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di
uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un
discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle
cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [c.p. 43, 575];
2) chi ha commesso, in danno di una di tali
persone, un fatto al quale la legge [penale] (Parola soppressa dall’art. 1
della legge 8 luglio 2005, n. 137) dichiara applicabili le disposizioni
sull'omicidio [c.p. 397, 579, 580];
3) chi ha denunziato una di tali persone per
reato punibile [con la morte,] (Parole soppresse dall’art. 1 della legge 8
luglio 2005, n. 137) con
l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre
anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [c.p.
368]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti
reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in
giudizio penale [c.p. 372];
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima (Numero inserito dall’art. 1 della legge 8 luglio 2005, n. 137);
4) chi ha indotto con dolo [c.c. 1439] o violenza [c.c. 1434] la
persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il
testamento, o ne l'ha impedita [c.c. 679];
5) chi ha soppresso, celato o alterato il
testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [c.c. 684];
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha
fatto scientemente uso [c.p. 491].
Art. 464. Restituzione di frutti.
L'indegno è obbligato a restituire i frutti
[c.c. 820] che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione [c.c. 456].
Art. 465. Indegnità del genitore.
Colui che è escluso per indegnità dalla
successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli
[c.c. 467], i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai
genitori [c.c. 320, 324, 327].
Art. 466. Riabilitazione dell'indegno.
Chi è incorso nell'indegnità [c.c. 463] è
ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo
ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento [c.c. 587,
2699].
Tuttavia l'indegno non espressamente
abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva
la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione
testamentaria.
Art. 467. Nozione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 171 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La rappresentazione [c.c. 70, 465, 564, 740]
fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro
ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare
l'eredità o il legato [c.c. 552, 649, 674, 675, 687].
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando
il testatore non ha provveduto [c.c. 688] per il caso in cui l'istituito (Ved.
rettifica in «Gazzetta Ufficiale» n. 272 del 13 ottobre 1975) non possa o
non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di
legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468. Soggetti.
La rappresentazione ha luogo, nella linea
retta [c.c. 75], a favore dei discendenti dei figli legittimi [c.c. 231],
legittimati [c.c. 280] e adottivi [c.c. 291, 304], nonché dei discendenti dei figli
naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei
fratelli e delle sorelle del defunto [c.c. 740].
I discendenti possono succedere per
rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità [c.c. 519] della persona
in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [c.c. 463, 479] di
succedere rispetto a questa [c.c. 462].
Art. 469. Estensione del diritto di rappresentazione.
Divisione.
La rappresentazione ha luogo in infinito
[c.c. 572], siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero
in ciascuna stirpe [c.c. 731].
La rappresentazione ha luogo anche nel caso
di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si
fa per stirpi [c.c. 726].
Se uno stipite ha prodotto più rami, la
suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri
del medesimo ramo.
Capo V - Dell'accettazione dell'eredità
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 470. Accettazione pura e semplice e accettazione col
beneficio d'inventario.
L'eredità può essere accettata puramente e
semplicemente [c.c. 474] o col beneficio d'inventario [c.c. 459, 484, 2648,
2685].
L'accettazione col beneficio d'inventario può
farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 471. Eredità devolute a minori o interdetti.
Non si possono accettare le eredità devolute
ai minori e agli interdetti [c.c. 2, 320, 414], se non col beneficio
d'inventario [c.c. 484], osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374
[c.c. 489].
Art. 472. Eredità devolute a minori emancipati o a
inabilitati.
I minori emancipati [c.c. 390] e gli
inabilitati [c.c. 415] non possono accettare le eredità, se non col beneficio
d'inventario [c.c. 489], osservate le disposizioni dell'articolo 394.
Art. 473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192)
L'accettazione delle eredità devolute alle
persone giuridiche [c.c. 600, 782] o ad associazioni, fondazioni ed enti non
riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società [c.c. 13,
2247].
Art. 474. Modi di accettazione.
L'accettazione può essere espressa [c.c. 475]
o tacita [c.c. 470, 476].
Art. 475. Accettazione espressa.
L'accettazione è espressa quando in un atto
pubblico [c.c. 2699] o in una scrittura privata [c.c. 2702], il chiamato
all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede
[c.c. 2648].
È nulla la dichiarazione di accettare sotto
condizione [c.c. 1353] o a termine [c.c. 520, 1184].
Parimenti è nulla la dichiarazione di
accettazione parziale di eredità [c.c. 1326, 1419].
Art. 476. Accettazione tacita.
L'accettazione è tacita [c.c. 474] quando il
chiamato all'eredità compie un atto [c.c. 2648] che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede [c.c. 460, 477, 485, 487, 527].
Art. 477. Donazione, vendita e cessazione dei diritti di
successione.
La donazione [c.c. 769], la vendita [c.c.
765, 1470, 1542] o la cessione [c.c. 1260], che il chiamato all'eredità faccia dei
suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad
alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità [c.c. 476].
Art. 478. Rinunzia che importa accettazione.
La rinunzia ai diritti di successione,
qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei
chiamati, importa accettazione [c.c. 459, 519].
Art. 479. Trasmissione del diritto di accettazione.
Se il chiamato all'eredità muore senza averla
accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o
rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a
tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del
trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta [c.c.
468].
Art. 480. Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si
prescrive in dieci anni [c.c. 485, 487, 525, 2946].
Il termine decorre dal giorno dell'apertura
della successione [c.c. 456] e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno
in cui si verifica la condizione [c.c. 633, 1353].
Il termine non corre per i chiamati ulteriori
[c.c. 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e
successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Art. 481. Fissazione di un termine per l'accettazione.
Chiunque vi ha interesse può chiedere che
l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se
accetta o rinunzia all'eredità [c.c. 519]. Trascorso questo termine senza che
abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [c.c.
650, 702, 1399, 2964; c.p.c. 749].
Art. 482. Impugnazione per violenza o dolo.
L'accettazione dell'eredità si può impugnare
[c.c. 624] quando è effetto di violenza [c.c. 1434] o di dolo [c.c. 1324, 1427,
1439].
L'azione si prescrive in cinque anni dal
giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [c.c. 526,
1442].
Art. 483. Impugnazione per errore.
L'accettazione dell'eredità non si può
impugnare se viziata da errore [c.c. 526, 1324, 1428].
Tuttavia, se si scopre un testamento del
quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a
soddisfare i legati [c.c. 649] scritti in esso oltre il valore dell'eredità
[c.c. 662, 663], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta
[c.c. 536]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si
riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se
alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data
azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità
incombe all'erede [c.c. 2697].
Sezione II - Del beneficio
d'inventario
Art. 484. Accettazione col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio di inventario
[c.c. 470, 564, 1203, n. 4, 2830] si fa mediante dichiarazione [c.c. 703, 1350,
n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario
in cui si è aperta la successione [c.c. 456], e inserita nel registro delle
successioni conservato nello stesso tribunale [c.c. 557, 2941, n. 5] (Comma così modificato dall'art. 143 del
D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione
deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri
immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 2648].
La dichiarazione deve essere preceduta o
seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile
[c.p.c. 769].
Se l'inventario è fatto prima della
dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato
compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel
registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [c.c. 511].
Art. 485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi
titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi
dal giorno dell'apertura della successione [c.c. 456] o della notizia della
devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in
grado di completarlo, può ottenere dal tribunale (La parola «tribunale» ha sostituito l'originaria «pretore» a seguito di
quanto stabilito dall'art. 144 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del
luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi
circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 749].
Trascorso tale termine senza che l'inventario
sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice
[c.c. 476, 564, 2964].
Compiuto l'inventario, il chiamato che non
abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di
quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per
deliberare se accetta [c.c. 470] o rinunzia [c.c. 519] all'eredità. Trascorso
questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice
[c.c. 459, 480, 487].
Art. 486. Poteri.
Durante i termini stabiliti dall'articolo
precedente per fare l'inventario [c.c. 485] e per deliberare, il chiamato,
oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio
come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina
un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [c.c. 529; c.p.c.
78, 780].
Art. 487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di
beni.
Il chiamato all'eredità che non è nel
possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col
beneficio d'inventario [c.c. 484], fino a che il diritto di accettare non è
prescritto [c.c. 480].
Quando ha fatto la dichiarazione, deve
compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la
proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in
mancanza, è considerato erede puro e semplice [c.c. 476, 2964].
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da
dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni
successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il
diritto di accettare l'eredità.
Art. 488. Dichiarazione in caso di termine fissato
dall'autorità giudiziaria.
Il chiamato all'eredità, che non è nel
possesso di beni ereditari, qualora gli sia assegnato un termine a norma
dell'articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se
fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice
[c.c. 459, 2964].
L'autorità giudiziaria può accordare una
dilazione [c.p.c. 749].
Art. 489. Incapaci.
I minori [c.c. 2], gli interdetti [c.c. 414]
e gli inabilitati [c.c. 415] non s'intendono decaduti dal beneficio
d'inventario [c.c. 471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore
età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [c.c. 431],
qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente
sezione [c.c. 2964].
Art. 490. Effetti del beneficio d'inventario.
L'effetto del beneficio d'inventario [c.c.
505] consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede
[c.c. 2941, n. 5].
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i
diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si
sono estinti per effetto della morte [c.c. 448];
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei
debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [c.c.
586].
3) i creditori dell'eredità e i legatari
hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.
Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le
disposizioni del capo seguente [c.c. 512], se vogliono conservare questa preferenza
anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491. Responsabilità dell'erede nell'amministrazione.
L'erede con beneficio d'inventario non
risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [c.c.
496, 531, 1176].
Art. 492. Garanzia.
Se i creditori o altri aventi interesse lo
richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili
[c.c. 812] compresi nell'inventario, per i frutti [c.c. 820] degli immobili e per
il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari
[c.c. 1179; c.p.c. 750].
Art. 493. Alienazione dei beni ereditari senza
autorizzazione.
L'erede decade dal beneficio d'inventario
[c.c. 509, 564], se aliena o sottopone a pegno [c.c. 2784] o ipoteca [c.c.
2808] beni ereditari, o transige [c.c. 1965, 1966] relativamente a questi beni
senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal
codice di procedura civile [c.p.c. 747, 748].
Per i beni mobili l'autorizzazione non è
necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio
d'inventario [c.c. 499].
Art. 494. Omissioni o infedeltà nell'inventario.
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che
ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti
all'eredità [c.c. 762], o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario
stesso, passività non esistenti [c.c. 527].
Art. 495. Pagamento dei creditori e legatari.
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista
nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso
che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o
legatari non si oppongono [c.c. 498, 2906] ed egli non intende promuovere la
liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari [c.c.
649] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [c.c. 2741].
Esaurito l'asse ereditario, i creditori
rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari
[c.c. 756], ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti
del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal
giorno dell'ultimo pagamento salvo che il credito sia anteriormente prescritto
[c.c. 2946].
Art. 496. Rendimento del conto.
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della
sua amministrazione [c.c. 491] ai creditori e ai legatari, i quali possono fare
assegnare un termine all'erede [c.p.c. 263, 749].
Art. 497. Mora nel rendimento del conto.
L'erede non può essere costretto al pagamento
con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [c.c. 1219] a
presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [c.p.c. 263].
Dopo la liquidazione del conto, non può
essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza
delle somme di cui è debitore.
Art. 498. Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.
Qualora entro il termine indicato
nell'articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o
di legatari [c.c. 495, 2906], l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve
provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e
legatari [c.c. 499].
A tal fine egli, non oltre un mese dalla
notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo
dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro
un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le
dichiarazioni di credito [c.c. 504, 507, 509, 2964].
L'invito è spedito per raccomandata ai
creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è
pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (*).
------------------------
(*) I fogli degli annunzi
legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31 della legge 24 novembre
2000, n. 340.
Art. 499. Procedura di liquidazione.
Scaduto il termine entro il quale devono
presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del
notaio, a liquidare le attività ereditarie [c.c. 498] facendosi autorizzare
alle alienazioni necessarie [c.c. 493; c.p.c. 747]. Se l'alienazione ha per
oggetto beni sottoposti a privilegio [c.c. 2745] o a ipoteca [c.c. 2808], i
privilegi non si estinguono [c.c. 495], e le ipoteche non possono essere
cancellate [c.c. 2882] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo
stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello
stato di graduazione previsto dal comma seguente [c.c. 2885].
L'erede forma, sempre con l'assistenza del
notaio, lo stato di graduazione [c.c. 501, 508]. I creditori sono collocati
secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari.
Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito
in proporzione dei rispettivi crediti [c.c. 2741].
Qualora, per soddisfare i creditori, sia
necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di
specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di
specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500. Termine per la liquidazione.
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno
dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le
attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [c.p.c. 749].
Art. 501. Reclami.
Compiuto lo stato di graduazione [c.c. 508],
il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari [c.c. 499] di
cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un
estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia (*).
Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo
stato di graduazione diviene definitivo [c.c. 502, 2964].
------------------------
(*) I fogli degli annunzi
legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31 della legge 24 novembre
2000, n. 340.
Art. 502. Pagamento dei creditori e dei legatari.
Divenuto definitivo lo stato di graduazione
[c.c. 501] o passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza che pronunzia sui
reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello
stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [c.p.c.
474].
La collocazione dei crediti condizionali non
impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano
cauzione [c.c. 1179; c.p.c. 119].
I creditori e i legatari che non si sono
presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo
il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.
Questa azione si prescrive [c.c. 2934] in tre anni dal giorno in cui lo stato è
divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui
reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [c.c. 2946].
Art. 503. Liquidazione promossa dall'erede.
Anche quando non vi è opposizione di
creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione
prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o
ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
Art. 504. Liquidazione nel caso di più eredi.
Se vi sono più eredi con beneficio
d'inventario [c.c. 510], ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve
convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha
stabilito per la dichiarazione dei crediti [c.c. 498]. I coeredi che non si
presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505. Decadenza dal beneficio.
L'erede, che in caso di opposizione, non
osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo
stato di graduazione nel termine stabilito dall'articolo 500, decade dal
beneficio d'inventario [c.c. 490, 509, 564, 2964].
Parimenti decade dal beneficio d'inventario
l'erede che, nel caso previsto dall'articolo 503, dopo l'invito ai creditori di
presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita
la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso
a norma dell'articolo 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta
di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio
d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai
legatari [c.c. 509].
Art. 506. Procedure individuali.
Eseguita la pubblicazione prescritta dal
terzo comma dell'articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a
istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma
la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e
ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto
dall'articolo 499.
I crediti a termine diventano esigibili [c.c.
1185, 1186]. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è
munito di garanzia reale [c.c. 2747, 2808] su beni la cui alienazione non si
renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad
assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai
creditori previsto dal terzo comma dell'articolo 498 è sospeso il decorso degli
interessi dei crediti chirografari [c.c. 1282]. I creditori tuttavia hanno
diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli
eventuali residui.
Art. 507. Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del
termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [c.c. 498], se non
ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni
ereditari a favore dei creditori e dei legatari [c.c. 1977, 2964].
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate
dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il
domicilio o la residenza; [c.c. 43] deve iscrivere la dichiarazione di rilascio
nel registro delle successioni [disp. att. c.c. 52, 53], annotarla, in margine
alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e
trascriverla [c.c. 508] presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi
in cui si trovano gli immobili ereditari [c.c. 2643, n. 5] e presso gli uffici
dove sono registrati i beni mobili [c.c. 815, 2685].
Dal momento in cui è trascritta la
dichiarazione di rilascio [c.c. 2648], gli atti di disposizione dei beni
ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai
legatari [c.c. 2644, 2649].
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato
secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta
liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.
Art. 508. Nomina del curatore.
Trascritta la dichiarazione di rilascio [c.c.
507], il tribunale (La parola «tribunale»
ha sostituito l'originaria «pretura» per effetto di quanto stabilito dall'art.
144 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo dell'aperta successione,
su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio,
nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli
articoli 498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto
nel registro delle successioni [disp. att. c.c. 52, 53].
Le attività che residuano, pagate le spese
della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di
graduazione [c.c. 499, 501], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma
dell'articolo 502.
Art. 509. Liquidazione proseguita su istanza dei creditori
o legatari.
Se, dopo la scadenza del termine stabilito
per presentare le dichiarazioni di credito [c.c. 498], l'erede incorre nella
decadenza dal beneficio d'inventario [c.c. 493, 505, 2964], ma nessuno dei
creditori o legatari la fa valere, il tribunale (La parola «tribunale» ha sostituito l'originaria «pretura» per effetto
di quanto stabilito dall'art. 144 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del
luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari [c.c.
505], sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di
credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla
liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo
la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta
valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto
nel registro delle successioni [disp. att. c.c. 52, 53], annotato a margine
della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto
negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili
ereditari [c.c. 2643, n. 5] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili
[c.c. 815, 2649, 2687].
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è
tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie
dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto
ai creditori e ai legatari.
Art. 510. Accettazione o inventario fatti da uno dei
chiamati.
L'accettazione con beneficio d'inventario
[c.c. 484] fatta da uno dei chiamati [c.c. 504] giova a tutti gli altri, anche
se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la
dichiarazione.
Art. 511. Spese.
Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario
e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario
[c.c. 484] sono a carico dell'eredità [c.c. 461, 712].
Art. 512. Oggetto della separazione.
La separazione [c.c. 515] dei beni del
defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del
defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata [c.c. 514],
a preferenza dei creditori dell'erede [c.c. 490].
Il diritto alla separazione spetta anche ai
creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e
ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513. Separazione contro i legatari di specie.
I creditori del defunto possono esercitare la
separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie
[c.c. 649, 654, 756].
Art. 514. Rapporti tra creditori separatisti e non
separatisti.
I creditori e i legatari che hanno esercitato
la separazione [c.c. 512] hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a
preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il
valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a
soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i
legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la
separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata il valore di
questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto
spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito
integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti [disp. att. c.c. 54].
Quando la separazione è esercitata da
creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è
anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non
separatisti di fronte ai legatari separatisti.
Restano salve in ogni caso le cause di
prelazione [c.c. 2741, 2772].
Art. 515. Cessazione della separazione.
L'erede può impedire o far cessare la
separazione [c.c. 512] pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione
[c.p.c. 750] per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione
o sottoposto a termine oppure è contestato [c.c. 1179; c.p.c. 119].
Art. 516. Termine per l'esercizio del diritto alla
separazione.
Il diritto alla separazione [c.c. 517, 518] deve
essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione
[c.c. 456, 2964; c.p.c. 749].
Art. 517. Separazione riguardo ai mobili.
Il diritto alla separazione [c.c. 516] riguardo
ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al
tribunale (La parola «tribunale» ha
sostituito l'originaria «pretura» per effetto di quanto stabilito dall'art. 144
del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) del luogo dell'aperta successione, il
quale ordina l'inventario [c.p.c. 769], se non è ancora fatto, e dà le
disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede,
il diritto alla separazione [c.c. 518] comprende soltanto il prezzo non ancora
pagato.
Art. 518. Separazione riguardo agli immobili.
Riguardo agli immobili e agli altri beni
capaci d'ipoteca [c.c. 2810], il diritto alla separazione [c.c. 516, 517] si
esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni
stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche
[c.c. 2827, 2838], indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è
conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di
separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo
[c.c. 2839].
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche
se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima [c.c. 2852] e
prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario,
anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono
applicabili le norme sulle ipoteche [c.c. 2808].
Art. 519. Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con
dichiarazione, ricevuta da un notaio [c.c. 320, 374, n. 3, 461, 478, 564, 586,
683, 703, 740] o dal cancelliere del tribunale del circondario (Le parole «del tribunale del circondario»
hanno sostituito le originarie «della pretura del mandamento» per effetto di
quanto stabilito dall'art. 146 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) in cui
si è aperta la successione [c.c. 650], e inserita nel registro delle
successioni [c.c. 456, 481; disp. att. c.c. 52].
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai
quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a
cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma
precedente [c.c. 527; disp. att. c.c. 133].
Art. 520. Rinunzia condizionata, a termine o parziale.
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione
[c.c. 1353] o a termine [c.c. 1184] o solo per parte [c.c. 475].
Art. 521. Retroattività della rinunzia.
Chi rinunzia all'eredità è considerato come
se non vi fosse mai stato chiamato [c.c. 524, 525].
Il rinunziante può tuttavia ritenere la
donazione o domandare il legato [c.c. 649] a lui fatto sino alla concorrenza
della porzione disponibile [c.c. 536], salve le disposizioni degli articoli 551
e 552.
Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.
Nelle successioni legittime la parte di colui
che rinunzia si accresce [c.c. 674] a coloro che avrebbero concorso col
rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [c.c. 467, 468, 469] e salvo
il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo,
l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523. Devoluzione nelle successioni testamentarie.
Nelle successioni testamentarie, [c.c. 587]
se il testatore non ha disposto una sostituzione [c.c. 688] e se non ha luogo
il diritto di rappresentazione [c.c. 467, 468, 469], la parte del rinunziante
si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi
legittimi a norma dell'articolo 677.
Art. 524. Impugnazione della rinunzia da parte dei
creditori.
Se taluno rinunzia [c.c. 521], benché senza
frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi
autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante [c.c. 2652,
n. 1], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza
dei loro crediti [c.c. 2900, 2901, 2939].
Il diritto dei creditori si prescrive in
cinque anni dalla rinunzia [c.c. 2946].
Art. 525. Revoca della rinunzia.
Fino a che il diritto di accettare l'eredità
non è prescritto [c.c. 480] contro i chiamati che vi hanno rinunziato [c.c.
521], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro
dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni
dell'eredità.
Art. 526. Impugnazione per violenza o dolo.
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo
se è l'effetto di violenza [c.c. 1434] o di dolo [c.c. 483, 1324, 1439].
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno
in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [c.c. 482, 1442].
Art. 527. Sottrazione di beni ereditari.
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o
nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di
rinunziarvi [c.c. 519] e si considerano eredi puri e semplici nonostante la
loro rinunzia [c.c. 459, 476, 494].
Art. 528. Nomina del curatore.
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità
e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario (Le parole «tribunale del circondario» hanno
sostituito le originarie «pretore del mandamento» per effetto di quanto
stabilito dall'art. 145 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) in cui si è
aperta la successione [c.c. 456], su istanza delle persone interessate o anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del
cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia (*) e iscritto nel registro delle successioni [c.c. 2830; c.p.c. 781].
------------------------
(*) Il foglio
degli annunzi legali della provincia è stato abolito dall'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340.
Art. 529. Obblighi del curatore.
Il curatore [c.c. 486, 644] è tenuto a
procedere all'inventario [c.p.c. 769] dell'eredità, a esercitarne e promuoverne
le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad
amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di
credito [disp. att. c.c. 251] designato dal tribunale (La parola «tribunale» ha sostituito l’originaria «pretore» per effetto
di quanto stabilito dall'art. 144 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) il
danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli
immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [c.c.
531; c.p.c. 263, 782, 783].
Art. 530. Pagamento dei debiti ereditari.
Il curatore può provvedere al pagamento dei
debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale (La parola «tribunale» ha sostituito
l’originaria «pretore» per effetto di quanto stabilito dall'art. 144 del D.L.vo
19 febbraio 1998, n. 51) [c.p.c. 782].
Se però alcuno dei creditori o dei legatari
fa opposizione [c.c. 2906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento,
ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli
articoli 498 e seguenti [disp. att. c.c. 134].
Art. 531. Inventario, amministrazione e rendimento dei
conti.
Le disposizioni della sezione II del capo V
di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il
rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni
al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità
per colpa [c.c. 491, 1176; c.p.c. 263].
Art. 532. Cessazione della curatela per accettazione
dell'eredità.
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando
l'eredità è stata accettata [c.c. 470, 586].
Art. 533. Nozione.
L'erede può chiedere il riconoscimento della
sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni
ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi [c.c. 71, 73, 534, 2652, n. 7; c.p.c. 22 , n.
1].
L'azione è imprescrittibile [c.c. 948, 2934,
2946], salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni [c.c. 1158].
Art. 534. Diritti dei terzi.
L'erede può agire anche contro gli aventi
causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto
di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali
provino di avere contrattato in buona fede [c.c. 1147, 1415].
La disposizione del comma precedente non si
applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [c.c.
815], se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non
sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte
dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale
contro l'erede apparente [c.c. 2652, n. 7; 2690 , n. 4].
Art. 535. Possessore di beni ereditari.
Le disposizioni in materia di possesso si
applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la
restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [c.c. 1148,
1149, 1150].
Il possessore in buona fede, che ha alienato
pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede
il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora
dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo [c.c. 2038].
È possessore in buona fede colui che ha
acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere
erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave [c.c. 1147].
Sezione I - Dei diritti
riservati ai legittimari
Art. 536. Legittimari.
(Articolo
così sostituito dall'art. 172 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Le persone a favore delle quali la legge
riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione [c.c. 457, 483, 521,
557, 558, 560, 588] sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli
ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [c.c. 280] e
gli adottivi [c.c. 291, 306, 324, n. 3].
A favore dei discendenti dei figli legittimi
o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge
riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537. Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.
(Articolo
così sostituito dall'art. 173 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se
il genitore lascia un figlio solo, legittimo [c.c. 232, 324, n. 3] o naturale,
a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la
quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi
e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in
denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che
non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [disp. att. c.c.
38], valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti legittimi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 174 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se chi muore non lascia figli legittimi né
naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del
patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la
riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
Art. 539. Riserva a favore dei figli naturali.
(Articolo
abrogato dall'art. 175 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è
riconosciuta [c.c. 250, 254] o dichiarata [c.c. 269] è riservato un terzo del
patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se
i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542,
543, 545 e 546 per i casi di concorso].
Art. 540. Riserva a favore del coniuge.
(Articolo
così sostituito dall'art. 176 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
A favore del coniuge [c.c. 547, 792] è
riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni
dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge anche quando concorra con altri
chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare [c.c. 144] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del
defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora
questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge
ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541. Concorso di figli legittimi e naturali.
(Articolo
abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli
naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su
tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue
ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi
non sia inferiore al terzo del patrimonio.
I figli legittimi hanno facoltà di pagare in
danaro o in beni immobili ereditari [c.c. 547], a giusta stima, la porzione
spettante ai figli naturali] [c.c. 574, 581].
Art. 542. Concorso di coniuge e figli.
(Articolo
così sostituito dall'art. 178 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un
solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del
patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono
più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al
coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i
figli, legittimi [c.c. 231] e naturali [c.c. 250], è effettuata in parti
uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537.
Art. 543. Concorso di coniuge e figli naturali.
(Articolo
abrogato dall'art. 179 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale,
al coniuge è riservato l'usufrutto [c.c. 547] di cinque dodicesimi del
patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena
proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni
assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti
dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono più, al coniuge
è riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la
piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in
usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l'altra metà fa parte
della disponibile].
Art. 544. Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.
(Articolo
così sostituito dall'art. 180 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Quando chi muore non lascia né figli
legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo
è riservata la metà del patrimonio [c.c. 582], ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota
di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
Art. 545. Concorso di ascendenti legittimi e figli
naturali.
(Articolo
abrogato dall'art. 181 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la
quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se
questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.
La quota è ripartita in modo che agli
ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a
quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del
patrimonio del defunto].
Art. 546. Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali
e coniuge.
(Articolo
abrogato dall'art. 181 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi
è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del
patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto [c.c.
547] di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una
porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo e al
sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali.
La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli
naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre
quinti e il resto fa parte della disponibile].
Art. 547. Soddisfacimento delle
ragioni del coniuge.
(Articolo
abrogato dall'art. 181 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del
coniuge [c.c. 540, 544, 546] mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia
[c.c. 1872] o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali
ereditari [c.c. 541, 574], da determinarsi di comune accordo o, in mancanza,
dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso [c.c.
764].
Fino a che non sia soddisfatto delle sue
ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni
ereditari] [c.c. 542-544].
Art. 548. Riserva a favore del coniuge separato.
(Articolo
così sostituito dall'art. 182 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il coniuge cui non è stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato
[c.c. 585].
Il coniuge cui è stata addebitata la
separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno
vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a
carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e
alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità
superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima
disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad
entrambi i coniugi.
Art. 549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei
legittimari.
Il testatore non può imporre pesi o
condizioni sulla quota spettante ai legittimari [c.c. 647] salva l'applicazione
delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [c.c. 713].
Art. 550. Lascito eccedente la porzione disponibile.
Quando il testatore dispone di un usufrutto
[c.c. 978] o di una rendita vitalizia [c.c. 1872] il cui reddito eccede quello
della porzione disponibile [c.c. 556], i legittimari, ai quali è stata
assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la
scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della
porzione disponibile [c.c. 1350, n. 5, 2643, n. 5]. Nel secondo caso il
legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di
erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando
il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la
disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo
di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se
dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con
donazione [c.c. 769].
Art. 551. Legato in sostituzione di legittima.
Se a un legittimario è lasciato un legato in
sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato [c.c. 649, 650] e
chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde
il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia
inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa
disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al
legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima
grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello
della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava
sulla disponibile [c.c. 556].
Art. 552. Donazioni e legati in conto di legittima.
Il legittimario che rinunzia all'eredità,
quando non si ha rappresentazione [c.c. 467], può sulla disponibile ritenere le
donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa
dispensa dall'imputazione [c.c. 564], se per integrare la legittima spettante
agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni
[c.c. 553, 724], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla
disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario
accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a
quest'ultimo.
Art. 553. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in
concorso con legittimari.
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre
in tutto o in parte la successione legittima [c.c. 565], nel concorso di
legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi
ultimi si riducono proporzionalmente [c.c. 552, 558, 809] nei limiti in cui è
necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono
imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal
defunto in virtù di donazioni o di legati [c.c. 735].
Art. 554. Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la
quota di cui il defunto poteva disporre [c.c. 556] sono soggette a riduzione
nei limiti della quota medesima [c.c. 557, 558, 2652, n. 8].
Art. 555. Riduzione delle donazioni.
Le donazioni, il cui valore eccede la quota
della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla
quota medesima [c.c. 219, 735, 809; disp. att. c.c. 135].
Le donazioni non si riducono se non dopo
esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [c.c. 1923,
2652, n. 8].
Art. 556. Determinazione della porzione disponibile.
Per determinare l'ammontare della quota di
cui il defunto poteva disporre [c.c. 550, 554, 692, 734, 737] si forma una
massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte,
detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia
stato disposto a titolo di donazione [c.c. 562, 737], secondo il loro valore
determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 [c.c.
747-750], e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva
disporre.
Art. 557. Soggetti che possono chiedere la riduzione.
La riduzione delle donazioni [c.c. 809] e
delle disposizioni lesive della porzione di legittima [c.c. 554] non può essere
domandata che dai legittimari [c.c. 536] e dai loro eredi o aventi causa [c.c.
564].
Essi non possono rinunziare a questo diritto,
finché vive il donante [c.c. 1348], né con dichiarazione espressa, né prestando
il loro assenso alla donazione [c.c. 458].
I donatari e i legatari non possono chiedere
la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno
i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha
accettato con il beneficio d'inventario [c.c. 484, 2690, n. 5].
Art. 558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
La riduzione delle disposizioni testamentarie
avviene proporzionalmente [c.c. 553] senza distinguere tra eredi e legatari [c.c.
554].
Se il testatore ha dichiarato che una sua
disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione
non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a
integrare la quota riservata ai legittimari [c.c. 536].
Art. 559. Modo di ridurre le donazioni.
Le donazioni si riducono cominciando
dall'ultima e risalendo via via alle anteriori [c.c. 562, 563, 809].
Art. 560. Riduzione del legato o della donazione
d'immobili.
Quando oggetto del legato o della donazione
[c.c. 649, 769] da ridurre è un immobile [c.c. 561], la riduzione si fa
separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota
riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente
[c.c. 720] e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza
maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per
intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere
tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari [c.c. 792].
Il legatario o il donatario che è
legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi
l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario [c.c. 536].
Art. 561. Restituzione degli immobili.
Gli immobili restituiti in conseguenza della
riduzione [c.c. 560] sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o
il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652.
I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti
anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del
donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente
minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni
dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i
mobili iscritti in pubblici registri [c.c. 815] (Comma così modificato dall'art.
2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
I frutti sono dovuti
a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [c.c. 1148].
Art. 562. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.
Se la cosa donata è perita per causa
imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa
donata non può essere richiesta contro l'acquirente [c.c. 563], e il donatario
è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può
recuperare dal donatario [c.c. 559] si detrae dalla massa ereditaria [c.c.
556], ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei
donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563. Azione contro gli aventi causa dai donatari
soggetti a riduzione.
Se i donatari contro i quali è stata
pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono
trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario,
premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi
acquirenti [c.c. 562], nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai
donatari medesimi [c.c. 559], la restituzione degli immobili [c.c. 2652, n. 8,
2690, n. 5] (Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'art.
3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
L'azione per
ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle
alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche
essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei
beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona
fede [c.c. 1153, 1154, 1155, 1156, 1157] (Comma così modificato dall'art. 2
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80).
Il terzo acquirente
può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando
l'equivalente in danaro.
Salvo il disposto
del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma
e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e
trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto
stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è
personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima
che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione (Comma così modificato
dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Art. 564. Condizioni per l'esercizio dell'azione di
riduzione.
Il legittimario che non ha accettato
l'eredità col beneficio d'inventario [c.c. 484, 490] non può chiedere la
riduzione delle donazioni e dei legati [c.c. 557], salvo che le donazioni e i
legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano
rinunziato all'eredità [c.c. 519]. Questa disposizione non si applica all'erede
che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto [c.c. 485, 493,
505].
In ogni caso il legittimario, che domanda la
riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua
porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato
espressamente dispensato [c.c. 552].