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Art. 449. Registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni
comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello
stato civile.
Art. 450. Pubblicità dei registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare
gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla
legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati
alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Art. 451. Forza probatoria degli atti.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a
querela di falso [c.c. 2700; c.p.c. 221], di ciò che l'ufficiale pubblico
attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a
prova contraria [c.c. 2697].
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun
valore.
Art. 452. Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.
Se non si sono tenuti i registri o sono andati
distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte
la registrazione dell'atto, la prova della nascita [c.c. 236, 240] o della morte
può essere data con ogni mezzo [c.c. 132].
In caso di mancanza, di distruzione totale o
parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente,
questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Art. 453. Annotazioni.
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto
già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata
dall'autorità giudiziaria.
Art. 454. Rettificazioni.
(Articolo
abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)
[La rettificazione degli atti dello stato civile si
fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, [c.p.c. 324] con la
quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto
esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto
smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri].
Art. 455. Efficacia della sentenza di rettificazione.
La sentenza di rettificazione non può essere opposta
a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono
parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [c.c. 2909].