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TITOLO XIII - Degli alimenti
Art. 433. Persone obbligate
(Articolo così
sostituito dall'art. 168 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
All'obbligo di prestare gli alimenti [c.c. 438, 446,
448; c.p.c. 13] sono tenuti [c.c. 1173], nell'ordine:
1) il coniuge [c.c. 51, 78, 145, 156];
2) i figli legittimi [c.c. 231] o legittimati o
naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi [c.c. 436], anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore [c.c. 434];
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali [c.c. 439, 447, 2948, n. 2; c.p.c. 545;
c.p. 541, 570, n. 2].
Art. 434. Cessazione dell'obbligo tra affini.
L’obbligazione alimentare del suocero e della
suocera e quella del genero e della nuora [c.c. 433, nn. 4 e 5] cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è
passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità [c.c.
78], e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti
sono morti.
Art. 435. Obbligo dei genitori e dei figli naturali.
(Articolo
abrogato dall'art. 169 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il figlio naturale [c.c. 250] deve gli alimenti al
genitore [c.c. 433, nn. 2 e 3]. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori
e degli ascendenti legittimi dell'alimentando [c.c. 277].
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai
discendenti legittimi di questo [c.c. 261, 279]. Il suo obbligo ha grado dopo
quello dei figli naturali dell'alimentando [c.c. 433, n. 3, 440, 441].
Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari [c.c. 438] ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando].
Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 170 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'adottante [c.c. 291] deve gli alimenti al figlio
adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui [c.c. 433, n.
3].
Art.
437. Obbligo del donatario.
Il donatario [c.c. 769] è tenuto, con precedenza su
ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti
di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria
[c.c. 438, 770, 785, 801].
Art. 438. Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa
in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
[c.c. 433].
Essi devono essere assegnati in proporzione del
bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [c.c. 1021] di chi deve
somministrarli [c.c. 440]. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario
per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale
[c.c. 51, 1881].
Il donatario non è tenuto oltre il valore della
donazione tuttora esistente nel suo patrimonio [c.c. 437, 660].
Art. 439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella
misura dello stretto necessario [c.c. 433, n. 6].
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e
l'istruzione se si tratta di minore (Comma
così sostituito dall'art. 9 della legge 8 marzo 1975, n. 39).
Art. 440. Cessazione, riduzione e aumento.
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le
condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve [c.c. 438],
l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento,
secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta
disordinata o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli
obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare,
l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non
quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli
alimenti [c.c. 433, 436].
Art. 441. Concorso di obbligati.
Se più persone sono obbligate nello stesso grado
[c.c. 433] alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla
prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla
prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte,
l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone
chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura [c.c.
438], sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti [c.c.
443], provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze [c.c. 446].
Art. 442. Concorso di aventi diritto.
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei
confronti di un medesimo obbligato [c.c. 433], e questi non è in grado di
provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i
provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [c.c.
74] e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi
diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [c.c.
433, 441, 446].
Art. 443. Modo di somministrazione degli alimenti.
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di
adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in
periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi
ha diritto [c.c. 2948, n. 2].
L'autorità giudiziaria può però, secondo le
circostanze, determinare il modo di somministrazione [c.c. 441].
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria
può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di
uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri
[c.c. 446, 1299].
Art. 444. Adempimento della prestazione alimentare.
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità
stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne
abbia fatto.
Art. 445. Decorrenza degli alimenti.
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda
giudiziale [c.p.c. 163] o dal giorno della costituzione in mora [c.c. 1219]
dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla
domanda giudiziale [c.c. 2948, n. 2].
Art. 446. Assegno provvisorio.
Finché non sono determinati definitivamente il modo
e la misura degli alimenti [c.c. 438, 443], [il pretore o] (Parole
soppresse dall'art. 142 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) il presidente
del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via
provvisoria [c.c. 442] ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a
carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Art. 447. Inammissibilità di cessione e di compensazione.
Il credito alimentare [c.c. 433] non può essere
ceduto.
L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra
parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [c.c.
1241, 1260; c.p.c. 545].
Art. 448. Cessazione per morte dell'obbligato.
L'obbligo degli alimenti [c.c. 433] cessa con la
morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di
sentenza.