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TITOLO XII - delle misure di protezione delle persone prive in tutto
od in parte di autonomia
(Rubrica così sostituita dall’art. 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
(Capo premesso dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Art. 404. - Amministrazione di sostegno.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
La persona che, per effetto di una infermità ovvero
di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita
da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei
soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può
essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a
decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato,
il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice
tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della
persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno
provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno
deve contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche
a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo
con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che
l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di
vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il
giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di
sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice
tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di
sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di
nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le
annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel
decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. Soggetti.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di
sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o
inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per
quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza
di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il
ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico
ministero.
Art. 407. Procedimento.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di
sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale,
le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il
nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei
discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la
persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in
cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le
esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie
informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio,
gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai
fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina
dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. Scelta dell'amministratore di sostegno.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con
esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in
previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi,
il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di
sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente,
il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere
revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore
di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità,
e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale
rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto
depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e
tutte le facoltà previste nel presente capo.
Art. 409. Effetti dell'amministrazione di sostegno.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Il beneficiario conserva la capacità di agire per
tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza
necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può
in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.
Art. 410. Doveri dell'amministratore di sostegno.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore
di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte
o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel
soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico
ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al
giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a
continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei
casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Si applicano all'amministratore di sostegno, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a
388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresì',
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni
testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia
parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona
che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale
nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge
per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a
quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con
decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal
beneficiario direttamente.
Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su
istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del
beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi
causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di
cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. Revoca dell'amministrazione di sostegno.
(Articolo
aggiunto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno,
il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono
che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata
al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche
d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno
quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di
interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi
provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del
tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la
dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
Capo
II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
(Capo
aggiunto dall’art. 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Art. 414. Persone che possono essere interdette.
(Articolo
così sostituito dall’art. 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali
si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione.
Art. 415. Persone che possono essere inabilitate.
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del
quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione [c.c. 414], può
essere inabilitato [c.c. 417].
Possono anche essere inabilitati coloro che, per
prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti,
espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il
cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono
del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi [c.c. 429, 432; c.p.c.
712].
Art. 416. Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.
Il minore non emancipato può essere interdetto o
inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età [c.c. 2, 102]. L'interdizione
o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età
maggiore [disp. att. c.c. 40].
Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere
promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla
persona stabilmente convivente (Parole così
sostituite dall’art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 6), dai parenti
entro il quarto grado [c.c. 76], dagli affini entro il secondo grado [c.c. 78]
dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c.
69].
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà (La potestà dei genitori sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151) o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712].
Art. 418. Poteri dell'autorità giudiziaria.
Promosso il giudizio di interdizione [c.p.c. 712], può
essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [c.c.
432].
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela
l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione [c.c. 414], il
pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il
tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria [disp.
att. c.c. 40; c.p.c. 713, 714].
Se nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il
giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del
procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di
cui al quarto comma dell'articolo 405 (Comma
aggiunto dall’art. 6 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ).
Art. 419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.
Non si può pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o
dell'inabilitando [c.p.c. 713].
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico [c.p.c. 61]. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori
utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o
inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può
essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio
all'inabilitando [c.c. 422, 423, 427; c.p.c. 717, 719].
Art. 420. Internamento definitivo in manicomio.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180)
[La nomina del tutore provvisorio [c.c. 419] può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico ministero] [c.p.c. 717].
Art. 421. Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro
effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza [c.c. 427], salvo il caso
previsto dall'articolo 416 [c.c. 431, 776; c.p.c. 718].
Art. 422. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o
d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [c.c.
419; c.p.c. 324] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in
giudicato.
Art. 423. Pubblicità.
Il decreto di nomina del tutore o del curatore
provvisorio [c.c. 419] e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [disp.
att. c.c. 48] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile
per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Art. 424. Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.
Le disposizioni sulla tutela dei minori [c.c. 343] e
quelle sulla curatela dei minori emancipati [c.c. 392] si applicano
rispettivamente alla tutela degli interdetti [c.c. 45, 90, 102, 166, 273, 701,
774, 1471, n. 3, 2198] e alla curatela degli inabilitati [preleggi 21; c.c.
1190; disp. att. c.c. 100].
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente
anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore
provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non
si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del
curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona
più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo
408 (Comma così sostituito dall’art. 7
della legge 9 gennaio 2004, n. 6).
Art. 425. Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.
L'inabilitato può continuare l'esercizio
dell'impresa commerciale [c.c. 2195, 2198] soltanto se autorizzato dal tribunale
su parere del giudice tutelare [disp. att. c.c. 38, 43, 45; c.c. 344].
L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [c.c. 2203;
disp. att. c.c. 100].
Art. 426. Durata dell'ufficio.
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela
dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione
del coniuge, della persona stabilmente convivente (Parole aggiunte dall’art. 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 6)
degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o
l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può
stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che
taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. (Comma aggiunto dall’art. 9 della legge 9 gennaio 2004, n. 6).
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di
interdizione [c.c. 423] possono essere annullati [c.c. 1425] su istanza del
tutore, dell'interdetto [c.c. 1190] o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del
pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore
provvisorio [c.c. 419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato
o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
[c.c. 374] fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità,
dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione [c.c. 776].
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della
sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano
le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 428. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti
possono essere annullati [c.c. 775, 1425] su istanza della persona medesima o
dei suoi eredi o aventi causa [c.c. 377, 799], se ne risulta un grave
pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere
pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare
alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o
altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge [c.c.
120, 591, n. 3].
Art. 429. Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Quando cessa la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione, queste possono essere revocate [c.c. 266, 432, 2942, n. 1]
su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76] o degli
affini entro il secondo grado [c.c. 78], del tutore dell'interdetto, del
curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero [disp. att. c.c.
42].
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se
la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui [c.c. 415]. Se ritiene
che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [c.p.c. 720].
Se nel corso del giudizio per la revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente
alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il
tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti
al giudice tutelare. (Comma aggiunto
dall’art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 6).
Art. 430. Pubblicità.
Alla sentenza di revoca [c.c. 431] dell'interdizione
o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.
Art. 431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
La sentenza che revoca l'interdizione o
l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato [c.c. 421,
430, 1442, 2908].
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione
della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è
esclusa con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324].
Art. 432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.
L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata
l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia
riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare
inabilitato l'infermo medesimo [c.c. 415, 418, 429].
Si applica anche in questo caso il primo comma
dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione,
compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca
l'interdizione, possono essere impugnati [c.c. 427] solo quando la revoca è
esclusa con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324].