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TITOLO XI - Dell'affiliazione e dell'affidamento
(Rubrica così modificata dall'art. 163 della legge 19 maggio 1975, n.
151)
Art. 400. Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.
L'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle
leggi speciali dalle norme del presente titolo [Cost. 31].
Art. 401. Limiti di applicazione delle norme.
Le disposizioni del presente titolo si applicano
anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali
riconosciuti [c.c. 254] dalla sola madre [c.c. 258] che si trovi
nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento (Comma così modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1975, n. 39)
Le stesse disposizioni si applicano ai minori
ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il
mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono
materiale o morale [preleggi 21].
Art. 402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [c.c. 343], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [c.c. 348], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà (La potestà dei genitori sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151) o della tutela sia impedito [c.c. 317, 330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio
della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [c.c. 332].
Art. 403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Quando il minore è moralmente o materialmente
abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone
per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di
provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi
di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua protezione.