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TITOLO VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età
(Rubrica così modificata dall'art. 58 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
Capo I - Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
(Rubrica così modificata dall'art. 59 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
Art. 291. Condizione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 431)
L'adozione è permessa alle persone che non hanno
discendenti legittimi o legittimati [c.c. 231], che hanno compiuto gli anni
trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che
intendono adottare [c.c. 87,n. 6, 1023].
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il
tribunale [c.c. 312] può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto
almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al
comma precedente [c.c. 436, 468, 536].
Art. 292. Divieto di adozione per diversità di razza
(Articolo
abrogato dall'art. 3 del D.L.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287)
Art. 293. Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 131 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere
adottati dai loro genitori.
[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale] [c.c. 250, 269] (Comma abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
[Se l'adottato è un figlio naturale non
riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione] (Comma abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
Art. 294. Pluralità di adottati o di adottanti.
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti
successivi [c.c. 87, n. 7] (Comma così
sostituito dall'art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 431)
Nessuno può essere adottato da più di una persona,
salvo che i due adottanti siano marito e moglie [c.c. 299, 303].
Art. 295. Adozione da parte del tutore.
Il tutore non può adottare la persona della quale ha
avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua
amministrazione [c.c. 385, 386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano
state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per
il loro adempimento [c.c. 1179].
Art. 296. Consenso per l'adozione.
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante
e dell'adottando [c.c. 297, 298, 311].
[Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il
consenso è dato dal suo legale rappresentante] (Comma così sostituito dall'art. 5 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e
successivamente abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
[Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve
essere personalmente sentito] [c.c. 348] (Comma
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 132 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori
dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se
coniugati e non legalmente separati [c.c. 150, 311].
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298. Decorrenza degli effetti dell'adozione.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del
decreto che la pronunzia [c.c. 309, 313].
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante
quanto l'adottando possono revocare il loro consenso [c.c. 296, 305].
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso
e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare al
tribunale (*) memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti
dal momento della morte dell'adottante.
------------------------
(*)
L'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sostituisce alla competenza della
Corte d'appello quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha
residenza.
Art. 299. Cognome dell'adottato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo
antepone al proprio [c.c. 6, 262].
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto
[c.c. 250] dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il
riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome
del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente
revocata [c.c. 305]. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri
genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato
assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata,
l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di
lei.
Art. 300. Diritti e doveri dell'adottato.
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso
la sua famiglia di origine [c.c. 315], salve le eccezioni stabilite dalla legge
[c.c. 301].
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra
l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti
dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [c.c. 87, 433, 436,
468, 567].
Art. 301. Potestà e amministrazione di beni dell'adottato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 133 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente
abrogato dall'art. 67 della legge 4
maggio 1983, n. 184)
[La potestà sull'adottato e il relativo esercizio
spettano all'adottante [c.c. 300, 303, 315].
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di
istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 [c.c.
436, 1023, 2941, n. 2].
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di
essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non
ne ha l'usufrutto legale [c.c. 324], ma può impiegarne le rendite per le spese
di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 382].
Art. 302. Inventario.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4
maggio 1983, n. 184)
[L'adottante deve fare l'inventario dei beni [c.p.c.
769] dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese
dalla data del decreto di adozione [c.c. 301, 313]. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
di questo libro [c.c. 357-382].
L'adottante che omette di fare l'inventario nel
termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato
dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del
risarcimento dei danni].
Art. 303. Cessazione della potestà dell'adottante.
(Articolo così
sostituito dall'art. 134 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente
abrogato dall'art. 67 della legge 4
maggio 1983, n. 184)
[Se
cessa l'esercizio da parte dell'adottante [c.c. 301, 330] o degli adottanti
della potestà, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini
o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni
circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori] [c.c. 307].
Art. 304. Diritti di successione.
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun
diritto di successione [c.c. 567].
I diritti dell'adottato nella successione
dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [c.c. 468, 536].
Art. 305. Revoca dell'adozione.
L'adozione si può revocare soltanto nei casi
preveduti dagli articoli seguenti [c.c. 314; disp. att. c.c. 35; disp. att. c.c.
127].
Art. 306. Revoca per indegnità dell'adottato.
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal
tribunale [disp. att. c.c. 35] su domanda dell'adottante, quando l'adottato
abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con
pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato la
revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità [c.c. 463] in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti [c.c.
309, 314, 536].
Art. 307. Revoca per indegnità dell'adottante.
(Articolo così
sostituito dall'art. 62 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.
Art. 308. Revoca promossa dal pubblico ministero.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[La revoca dell'adozione può essere promossa dal
pubblico ministero per ragioni di buon costume] [c.c. 314].
Art. 309. Decorrenza degli effetti della revoca.
Gli effetti dell'adozione [c.c. 298, 299] cessano
quando passa in giudicato la sentenza di revoca [disp. att. c.c. 37].
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte
dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante [c.c. 306, 463, 567].
Art. 310. Cessazione degli effetti dell'adozione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 135 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente
abrogato all'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Gli effetti dell'adozione [c.c. 298] cessano:
1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo
di adozione [c.c. 87, n. 6 e comma quarto];
2) per legittimazione del figlio adottivo da parte
dell'adottante [c.c. 280];
3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante].
Capo II - Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età
(Rubrica così modificata dall'art. 63 della legge
4 maggio 1983, n. 184)
Art. 311. Manifestazione del consenso.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [c.c. 296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza [c.c. 43].
[In caso di grave impedimento il detto presidente può
delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone
indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 296] (Comma
soppresso dall'art. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431).
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata autenticata [c.c. 2702, 2703].
Art. 312. Accertamenti del tribunale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 64 della legge 4
maggio 1983, n. 184)
Il tribunale, assunte le opportune informazioni,
verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state
adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando [disp. att. c.c. 35; c.c. 291].
Art. 313. Provvedimento del tribunale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 65 della legge 4
maggio 1983, n. 184)
Il tribunale, in camera di consiglio [c.p.c. 737],
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando,
entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la
corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Art. 314. Pubblicità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 31 della legge 28 marzo 2001, n. 149)
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è
trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo
giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato
civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere
altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in
giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni [c.p.c. 120].
Capo III - Dell'adozione speciale
(Il presente capo III, inserito dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431,
è stato successivamente abrogato
dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
Art. 314/2. Requisiti degli adottanti.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in
matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale
neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire
ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno venti
e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando].
Art. 314/3. Requisiti degli adottanti.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[La
adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Sono consentite più adozioni speciali con atto
singolo o con più atti successivi].
Art. 314/4. Condizioni per lo stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Su
istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di
chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età
inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi [c.c. 433], purché la mancanza di
assistenza non sia dovuta a forza maggiore].
La situazione di abbandono sussiste, sempre che
ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono
ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza
per l'infanzia.
Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore,
durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di
adottabilità].
Art. 314/5. Denuncia della situazione di abbandono.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Chiunque
ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di
minori di anni otto.
I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici,
debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice
tutelare [c.c. 344] che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a
conoscenza.
Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di
assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del
luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare
assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di
abbandono, specificandone i motivi].
Art. 314/6. Accertamenti sulla situazione di abbandono.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Il
tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo
precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei
minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno
vissuto e vivono.
Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della patria potestà (La potestà dei genitori sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151)] [c.c. 316].
Art. 314/7. Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Quando
dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di
genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la
cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente [c.c. 269], né
l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi
convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare
lo stato di adottabilità del minore].
Art. 314/8. Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Quando
attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o dei parenti
tenuti agli alimenti indicati nell'articolo precedente e ne è nota la
residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato
fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un
giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano
fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro
residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il
presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti
prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di
persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro
cui le prescrizioni si rivolgono.
Il presidente o il giudice da lui delegato può,
altresì, chiedere al pubblico ministero [c.p.c. 69-72] di promuovere l'azione
per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e,
al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del
secondo comma dell'articolo 314/6].
Art. 314/9. Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Nel
caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il
tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo
140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un
avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli
stessi].
Art. 314/10. Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Quando
dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la
dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del
tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità
previste dall'articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle
quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti
al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell'interesse del
minore, può ordinare la sospensione [c.p.c. 295] del procedimento di
dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.
Analoga sospensione può essere disposta dal
tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo
non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile].
Art. 314/11. Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di
cui all'articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli
articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità
di ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo
314/8 sono rimaste inadempiute.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con
decreto motivato [c.p.c. 732], udito il pubblico ministero nonché il
rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui
egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti [c.c. 433] e al tutore
con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione
nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti].
Art. 314/12. Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di
adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente
una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella
cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento.
L'opposizione può essere proposta dalle persone
indicate nel terzo comma dell'articolo precedente].
Art. 314/13. Giudizio sull'opposizione.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[A
seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un
curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione
innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso
disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore
speciale del minore nonché la convocazione per la udienza fissata delle persone
o del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni
sente il ricorrente, le persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e,
quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra
ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della
sentenza].
Art. 314/14. Impugnazioni.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[La
sentenza è notificata d'ufficio nel testo integrale, all'opponente ed al
curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti
alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica.
Eguale diritto compete al pubblico ministero.
Valgono nel giudizio d'appello, per quanto
applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.
La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso
per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per
multa].
Art. 314/15. Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[La
dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il
decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la
sentenza sono divenuti definitivi].
Art. 314/16. Sospensione della patria potestà.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà (La potestà dei genitori sostituisce la patria potestà, a seguito della modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già
non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore].
Art. 314/17. Cessazione dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per
compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre
l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo
pronuncia.
Nei casi di sospensione del procedimento indicato
nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari
a quello della sospensione].
Art. 314/18. Revoca dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Lo
stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore,
quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 314/7.
Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento
preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o
su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il provvedimento di revoca è dato con la procedura
della decisione in camera di consiglio [c.p.c. 732] sentito il pubblico
ministero.
Nel caso in cui sia avvenuto l'affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i
minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite
dall'articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.
La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro
di cui all'articolo 314/15].
Art. 314/19. Azione revocatoria dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Quando
lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per
revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
L'azione non è esperibile se è intervenuta
dichiarazione di adozione].
Art. 314/20. Affidamento preadottivo.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[La
domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata
definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi
i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore
si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti
intendono adottare.
Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei
requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare
comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico
ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le
modalità.
Il provvedimento dell'affidamento preadottivo è
pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre
giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati].
Art. 314/21. Revoca dell'affidamento preadottivo.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure
delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo,
quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore
rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari,
oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione].
Art. 314/22. Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[I
provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento
preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso
alla sezione per i minorenni della corte di appello il pubblico ministero, il
tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o della istanza di
revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni [c.c. 2964] dalla
comunicazione del provvedimento.
La corte di appello decide in camera di consiglio
sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della
domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone
incaricate della vigilanza].
Art. 314/23. Proroga della durata dello stato di adottabilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[In caso
di revoca dell'affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di
adottabilità previsti dall'articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di
durata pari a quello dell'affidamento preadottivo revocato].
Art. 314/24. Dichiarazione di adozione speciale.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Il
tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso
un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e
la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo
preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che
ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra
formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto in camera di
consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
D'ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove
non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può
prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge.
Quando la domanda di adozione viene proposta da
coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al
primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello
di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti
hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti].
Art. 314/25. Impugnativa del decreto di adozione speciale.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[I
coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla
sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale,
divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e
comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita].
Art. 314/26. Effetti dell'adozione speciale.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Per
effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale
non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli
adottanti.
Con l'adozione speciale cessano i rapporti
dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le
norme penali fondate sul rapporto di parentela].
Art. 314/27. Revocatoria dell'adozione speciale.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Il
provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato quando
ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del codice di
procedura civile.
L'istanza di revocazione può essere presentata dal
pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi [c.c. 2964] dalla
data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base
dell'istanza di revocazione.
Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di
cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato.
Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito
registro di cui all'art. 314/15 e annotato a margine dell'atto di nascita].
Art. 314/28. Certificati anagrafici.
(Articolo
abrogato dall'art. 67 della legge 4 maggio 1983, n. 184)
[Salvi i
casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita,
qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di
qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e
dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314/25].