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Sezione I - Dello stato di figlio legittimo
Art. 231. Paternità del marito.
Il marito è padre del figlio concepito durante il
matrimonio [c.c. 232, 235, 243, 252, 253, 433, n. 2, 468, 536, 566].
Art. 232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 90 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio
e non sono ancora trascorsi trecento giorni [c.c. 231, 233, 235, 253] dalla data
dell'annullamento [c.c. 117], dello scioglimento [c.c. 149] o della cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [c.c. 151] o dalla omologazione di separazione consensuale [c.p.c. 711] ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Art. 233. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 91 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta
giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei
coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità [c.c. 232, 235].
Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
(Articolo così
sostituito dall'art. 92 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare
che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento [c.c. 117], dallo
scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio [c.c. 149],
è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante
la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia
di separazione giudiziale [c.c. 151], o dalla omologazione di separazione
consensuale [c.c. 158] ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al
giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle
more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può proporre azione per
reclamare lo stato di legittimo.
Art. 235. Disconoscimento di paternità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 93 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'azione per il disconoscimento di paternità del
figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo
compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto
da impotenza, anche se soltanto di generare [c.c. 122];
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso
adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del
figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del
presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la
paternità.
L'azione di disconoscimento può essere esercitata
anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi
in cui può essere esercitata dal padre.
Sezione II - Delle prove della filiazione legittima
Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato.
La filiazione legittima si prova con l'atto di
nascita iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 238, 241, 451, 457].
Basta in mancanza di questo titolo il possesso
continuo dello stato di figlio legittimo [c.c. 131, 237, 240].
Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato.
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti
che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di
parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [c.c.
131, 236, 240, 241].
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che la persona abbia sempre portato il cognome del
padre che essa pretende di avere;
che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia
provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento
di essa;
che sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali;
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla
famiglia [c.c. 238, 270].
Art. 238. Atto di nascita conforme al possesso di stato.
(Articolo così
sostituito dall'art. 94 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234,
235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli
attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato
conforme all'atto stesso [c.c. 236, 237].
Parimenti non si può contestare la legittimità di
colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita [c.c. 253].
Art. 239. Supposizione di parto o sostituzione di neonato.
Qualora si tratti di supposizione di parto o di
sostituzione di neonato [c.p. 566, 567, 568], ancorché vi sia un atto di
nascita conforme al possesso di stato [c.c. 238], il figlio può reclamare uno
stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei
limiti e secondo le regole dell'articolo 241 [c.c. 249].
Parimenti si può contestare la legittimità del
figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra
indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette [c.c. 248].
Art. 240. Mancanza dell'atto di matrimonio.
La legittimità del figlio di due persone, che hanno
pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere
contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del
matrimonio [c.c. 130], qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso
di stato [c.c. 236, 237, 238, 452] che non sia in opposizione con l'atto di
nascita.
Art. 241. Prova con testimoni.
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di
stato [c.c. 236, 237], o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come
nato da genitori ignoti [c.p. 495], la prova della filiazione può darsi col
mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è
un principio di prova per iscritto [c.c. 242, 2724, n. 1], ovvero quando le
presunzioni [c.c. 2727] e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare
l'ammissione della prova.
Art. 242. Principio di prova per iscritto.
Il principio di prova per iscritto [c.c. 241, 2724,
n. 1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del
padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle
parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in
vita, avrebbe interesse nella controversia.
Art. 243. Prova contraria.
La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti
a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di
avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta
provata la maternità.
Sezione III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità
Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'azione di disconoscimento della paternità da parte
della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del
figlio [c.c. 245, 246].
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di
un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo
in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era
lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in
detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può
essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o
dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile il disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si
tratta di minore di età inferiore (Comma
così sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184).
Art. 245. Sospensione del termine.
(Articolo così
sostituito dall'art. 96 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se la parte interessata a promuovere l'azione di
disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità
di mente [c.c. 414], la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente
è sospesa [c.c. 2964], nei suoi confronti sino a che dura lo stato di
interdizione [c.c. 2941]. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.
Art. 246. Trasmissibilità dell'azione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 97 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della
paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine
[c.c. 244], sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della
madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del
presunto padre o della madre o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio
postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i
discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal
raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247. Legittimazione passiva.
(Articolo così
sostituito dall'art. 98 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono
litisconsorti necessari [c.p.c. 102], nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione
è proposta in contraddittorio con un curatore [c.p.c. 78] nominato dal giudice
davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un
maggiore inabilitato [c.c. 390, 415], l'azione è proposta contro la stessa
assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono
morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato
dal giudice.
Art. 248. Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 99 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi
dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia
interesse.
L'azione è imprescrittibile [c.c. 2934].
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone
premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni
dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i
genitori.
Art. 249. Reclamo della legittimità.
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al
figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque
anni dopo aver raggiunto la maggiore età [c.c. 2], può essere promossa dai
discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e in
loro mancanza, contro i loro eredi.
L'azione è imprescrittibile [c.c. 2934] riguardo al
figlio [c.c. 248, 263, 2946].
Capo II - Della filiazione naturale e della legittimazione
(Rubrica così modificata dall'art. 100 della legge 19 maggio 1975, n.
151)
Sezione I - Della filiazione naturale (Rubrica così modificata dall'art. 101 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
§ 1 Del
riconoscimento dei figli naturali
Art. 250. Riconoscimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 102 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici
anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già
effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il
riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su
ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore
in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico
ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della
domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 251. Riconoscimento di figli incestuosi.
(Articolo così
sostituito dall'art. 103 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I figli nati da persone, tra le quali esiste un
vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in
linea collaterale nel secondo grado [c.c. 74, 75, 76], ovvero un vincolo di
affinità [c.c. 78] in linea retta non possono essere riconosciuti dai loro
genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo
esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui
deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il
riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui [c.c. 128, 278, 281,
293].
Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto
riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio.
Art. 252. Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.
(Articolo così
sostituito dall'art. 104 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide
in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela
del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella
famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [disp.
att. c.c. 38] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia
accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro
genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il
giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve
osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto
anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è
subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già
convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse
l'esistenza del figlio naturale.
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore
naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253. Inammissibilità del riconoscimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 105 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in
contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si
trova [c.c. 231, 232, 278, 281].
Art. 254. Forma
del riconoscimento. (Formulazione così modificata
dall'avviso di rettifica pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 2 ottobre 1976,
n. 263)
(Articolo così
sostituito dall'art. 106 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto
nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla
nascita [c.c. 250, 408, 411] o al concepimento [c.c. 401], davanti ad un
ufficiale dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] (Parole
soppresse dall'art. 138 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) o in un atto
pubblico [c.c. 2699] o in un testamento [c.c. 256, 587], qualunque sia la forma
di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa
dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento,
anche se la legittimazione non abbia luogo.
Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto.
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio
premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali
riconosciuti [c.c. 250, 282].
Art. 256. Irrevocabilità del riconoscimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 107 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è
contenuto in un testamento [c.c. 254, 587, 679] ha effetto dal giorno della
morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.
Art. 257. Clausole limitatrici.
È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti
del riconoscimento [c.c. 250].
Art. 258. Effetti del riconoscimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 108 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al
genitore da cui fu fatto [c.c. 250, 260, 261, 262, 277, 401, 536, 578, 592, 687]
salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non
può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni,
qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate. (Ammenda - ora sanzione amministrativa - così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 259. Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.
(Articolo
abrogato dall'art. 109 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il
figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio [c.c.
250], non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso
dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al
riconoscimento] [c.c. 284, n. 4].
Art. 260. Poteri dei genitori.
(Articolo
abrogato dall'art. 109 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il
genitore che ha riconosciuto il figlio naturale [c.c. 258] ha rispetto a lui i
diritti derivanti dalla patria potestà [c.c. 315] tranne l'usufrutto legale
[c.c. 324].
Se il riconoscimento è fatto dai due genitori,
congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà [c.c.
315] sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di
altro impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti derivanti
dalla patria potestà [c.c. 2941, n. 2], e nel caso di decadenza da tali diritti
secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati
dalla madre [c.c. 317].
Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può
attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti
dalla patria potestà; può altresì limitare l'esercizio di questi diritti,
ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori]
[c.c. 277].
Art. 261. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 110 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti
dei figli legittimi.
Art. 262. Cognome del figlio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 111 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che
per primo lo ha riconosciuto [c.c. 258]. Se il riconoscimento è stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume
il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre,
il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide
circa, l'assunzione del cognome del padre.
Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Il riconoscimento può essere impugnato per difetto
di veridicità dall'autore del riconoscimento [c.c. 250], da colui che è stato
riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse [c.c. 264, 265, 268].
L'impugnazione è ammessa anche dopo la
legittimazione [c.c. 280, 715, 2934].
L'azione è imprescrittibile [c.c. 248, 249, 2946].
Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto.
(Articolo così
sostituito dall'art. 112 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Colui che è stato riconosciuto non può, durante la
minore età [c.c. 2] o lo stato d'interdizione per infermità di mente [c.c.
414] impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di
consiglio [c.p.c. 737] su istanza del pubblico ministero o del tutore o
dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio
stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione
per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale [c.c. 263, 267,
268; c.p.c. 78].
Art. 265. Impugnazione per violenza.
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza
[c.c. 1434] dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la
violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore [c.c. 2],
l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore
[c.c. 263, 268, 2964, 2968].
Art. 266. Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale.
Il riconoscimento può essere impugnato per
l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [c.c. 414] dal
rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione [c.c. 429],
dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [c.c. 268,
2964, 2968].
Art. 267. Trasmissibilità dell'azione.
Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se
l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che
sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli
ascendenti o dagli eredi [c.c. 246, 264, 270, 2964].
Art. 268. Provvedimenti in pendenza del giudizio.
Quando è impugnato il riconoscimento [c.c. 263, 264,
265, 266], il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che
ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
§ 2 Della
dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale
Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 113 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La paternità e la maternità naturale possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può
essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di
colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la
quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza
di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non
costituiscono prova della paternità naturale.
Art. 270. Legittimazione attiva e termine.
(Articolo così
sostituito dall'art. 114 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'azione per ottenere che sia dichiarata
giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile
riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione,
questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può
essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti.
Art. 271. Legittimazione attiva e termine.
(Articolo
abrogato dall'art. 115 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[L'azione
per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può
essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età
[c.c. 273, 274, 276] o, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 252,
dalla data dello scioglimento del matrimonio per effetto della morte del
coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della
maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l'azione può essere
promossa dai discendenti legittimi di lui [c.c. 267].
Nei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 269
l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel
comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la
sentenza [c.p.c. 324; c.p.p. 648] o è stato scoperto il documento contenente la
dichiarazione di paternità [c.c. 279, n. 1, 2694].
L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non
può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi] [c.c. 272].
Art. 272. Dichiarazione giudiziale di maternità.
(Articolo
abrogato dall'art. 115 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La
maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti
dall'articolo 269 [c.c. 278].
Essa è dimostrata provando l'identità di colui che
si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si
assume esserne la madre.
L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la
morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli è morto in età minore
[c.c. 2] o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età [c.c.
271, 274, 276, 279].
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio]
[c.c. 248, 249, 263, 273, 2934, 2946].
Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
(Articolo così
sostituito dall'art. 116 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'azione per ottenere che sia giudizialmente
dichiarata la paternità o la maternità naturale [c.c. 269] può essere
promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà
prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore [c.c. 357] però deve
chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore
speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per
proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal
tutore previa autorizzazione del giudice [disp. att. c.c. 38].
Art. 274. Ammissibilità dell'azione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 2 della legge 23 novembre 1971, n. 1047)
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono (Ved. rettifica in «Gazzetta Ufficiale» n. 272 del 13 ottobre 1975) specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata (Comma così sostituito dall'art. 117 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Sull'ammissibilità il tribunale [disp. att. c.c. 38]
decide in camera di consiglio con decreto motivato [c.p.c. 737], su ricorso di
chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e
assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con
ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo
senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della
inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed
il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni
dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di
depositare memorie illustrative.
Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può,
se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale
che la rappresenti in giudizio.
Art. 275. Pena in caso di inammissibilità.
(Articolo
abrogato dall'art. 118 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione [c.c. 279], può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila].
Art. 276. Legittimazione passiva.
La domanda per la dichiarazione di paternità o di
maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o,
in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia
interesse [c.p.c. 100].
Art. 277. Effetti della sentenza.
La sentenza che dichiara la filiazione naturale
produce gli effetti del riconoscimento [c.c. 258].
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima
utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la
tutela degli interessi patrimoniali di lui (Comma
così sostituito dall'art. 119 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Art. 278. Indagini sulla paternità o maternità.
(Articolo così
sostituito dall'art. 120 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato [c.c. 251, 253].
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato
ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.
Art. 279. Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 121 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può
agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio
naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli
alimenti [c.c. 433].
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice
ai sensi dell'articolo 274.
L'azione può essere promossa nell'interesse del
figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del
pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.
Sezione II - Della legittimazione dei figli naturali
Art. 280. Legittimazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 122 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La legittimazione attribuisce a colui che è nato
fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo [c.c. 252, 263, 290, 291,
293, 433, n. 2, 468, 536, 567].
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori
del figlio naturale o per provvedimento del giudice.
Art. 281. Divieto di legittimazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 123 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Non possono essere legittimati i figli che non
possono essere riconosciuti [c.c. 250, 251, 253].
Art. 282. Legittimazione di figli premorti.
La legittimazione dei figli premorti può anche aver
luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali
riconosciuti [c.c. 255].
Art. 283. Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 124 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I figli legittimati per susseguente matrimonio [c.c.
280, 290] acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se
sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o
anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo
il matrimonio.
Art. 284. Legittimazione per provvedimento del giudice.
(Articolo così
sostituito dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La legittimazione può essere concessa con
provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed
inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
1) che sia domandata [c.c. 254] dai genitori stessi
[c.c. 578] o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel
quinto comma dell'articolo 250;
2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un
gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il
richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;
4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se
ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se
il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già
riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in
presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del
tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore
ai sedici anni.
Art. 285. Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 126 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se uno dei genitori ha espresso in un testamento
[c.c. 587] o in un atto pubblico [c.c. 2699] la volontà di legittimare i figli
naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se
sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.
In questo caso la domanda deve essere comunicata agli
ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi
parenti del genitore entro il quarto grado [c.c. 76].
Art. 286. Legittimazione domandata dallo ascendente.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
riconosciuto [c.c. 254] può in caso di morte del genitore essere fatta da uno
degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una
volontà in contrasto con quella di legittimare [c.c. 285].
Art. 287. Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.
(Articolo così
sostituito dall'art. 127 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Nei casi in cui è consentito di celebrare il
matrimonio per procura [c.c. 111] quando concorrono le condizioni per la
legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali
con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a
contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la
sopravvenuta morte del mandante [c.c. 285].
Quando i figli non sono stati riconosciuti, per
domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà
di riconoscerli o di legittimarli.
Art. 288. Procedura.
(Articolo così
sostituito dall'art. 128 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La domanda di legittimazione accompagnata dai
documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione il richiedente ha la residenza [c.c. 254, 284].
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta
la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera,
in camera di consiglio [c.p.c. 737] sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti
giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa,
richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è
annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
Art. 289. Azioni esperibili dopo la legittimazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 129 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La legittimazione per provvedimento del giudice non
impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio
legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1)
dell'articolo 284, negli articoli 285, 286, e 287, ferma restando la
disposizione dell'articolo 263.
Se manca la condizione indicata nel numero 3)
dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del
quale è mancato l'assenso.
Art. 290. Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.
(Articolo così
sostituito dall'art. 130 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La legittimazione per provvedimento del giudice
produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio [c.c.
283, 288], ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore
riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [c.c. 280].
Se il provvedimento interviene dopo la morte del
genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di
legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data [c.c. 285].