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Art. 79. Effetti.
La promessa di matrimonio non obbliga a
contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non
adempimento [c.c. 80, 81].
Art. 80. Restituzione dei doni.
Il promittente può domandare la restituzione
dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato
contratto [c.c. 79, 785, 2058].
La domanda non è proponibile dopo un anno dal
giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno
della morte di uno dei promittenti [c.c. 2964].
Art. 81. Risarcimento dei danni.
La promessa di matrimonio fatta
vicendevolmente per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata [c.c.
2702] da una persona maggiore di età [c.c. 2] o dal minore ammesso a contrarre
matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della
pubblicazione [c.c. 96] obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi
di eseguirla [c.c. 79] a risarcire il danno [c.c. 1223] cagionato all'altra
parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella
promessa [c.c. 1337]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le
obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti [c.c. 2056] (Comma così sostituito dall'art. 3 della
legge 19 maggio 1975, n. 151).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal
promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto
dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal
giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [c.c. 2964].
Art. 82. Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto
cattolico.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro
del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e
delle leggi speciali sulla materia.
Art. 83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti
ammessi nello Stato.
Il matrimonio celebrato davanti a ministri
dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente,
salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Capo III - Del matrimonio celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile
Sezione I - Delle condizioni
necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84. Età.
I minori di età [c.c. 2] non possono
contrarre matrimonio [c.c. 117].
Il tribunale [disp. att. c.c. 38], su istanza
dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con
decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio
chi abbia compiuto i sedici anni [c.c. 90, 165, 390; c.p.c. 737].
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.
Contro il decreto può essere proposto
reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci
giorni dalla comunicazione [c.c. 89].
La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è
decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto
reclamo [c.p.c. 741].
Art. 85. Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per
infermità di mente [c.c. 102, 116 , 119, 414].
Se l'istanza di interdizione è soltanto
promossa [c.c. 417], il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la
celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo
finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato
[c.p.c. 324].
Art. 86. Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato
da un matrimonio precedente [c.c. 65, 68, 97, 102, 116, 117, 124, 149; c.p.
556, 562].
Art. 87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 5 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Non possono contrarre matrimonio fra loro
[c.c. 74, 77]:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea
retta, legittimi o naturali [c.c. 75, 116, 117];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei
o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [c.c. 78]; il
divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione
degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo
grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi
discendenti [c.c. 291, 310, n. 2];
7) i figli adottivi della stessa persona
[c.c. 294];
8) l'adottato e i figli dell'adottante [c.c.
300];
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9)
sono applicabili all'affiliazione [c.c. 409, 413].
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si
applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [c.c. 250].
Il tribunale, su ricorso degli interessati,
con decreto emesso in camera di consiglio, [disp. att. c.c. 38] sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri
3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4,
quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo (Comma così sostituito dall'art. 78 della
legge 4 maggio 1983, n. 184).
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico
ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Art. 88. Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra loro
persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell'altra [c.c. 116, 117; c.p. 56, 575].
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio
ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino
a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze.
(Articolo
così sostituito dall'art. 6 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Non può contrarre matrimonio la donna, se non
dopo trecento giorni dallo scioglimento [c.c. 149], dall'annullamento o dalla
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal
divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2,
lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare,
di uno dei coniugi (Comma così sostituito
dall'art. 22 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [disp.
att. c.c. 38], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio
quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza
passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento
giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la
gravidanza è terminata.
Art. 90. Assistenza del minore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 7 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Con il decreto di cui all'articolo 84 il
tribunale [disp. att. c.c. 38] o la corte d'appello nominano, se le circostanze
lo esigono [c.c. 165], un curatore speciale che assista il minore [c.c. 2]
nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [c.c. 159].
Art. 91. Diversità di razza o di nazionalità
(Articolo
abrogato dall’art. 1 della legge 20 gennaio 1944, n. 25, e dall'art. 3 del
D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287)
Art. 92. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.
(*)
[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8,
9 e dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e
alla Famiglia reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e
delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore].
------------------------
(1) Articolo da ritenersi
abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Sezione II - Delle formalità
preliminari del matrimonio
Art. 93. Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere
preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile
[c.c. 100, 101, 115 , 116, 134, 135].
[La pubblicazione consiste nell'affissione
alla porta della casa comunale [c.c. 95] di un atto dove si indica il nome, il
cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se
essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare
il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e cognome
della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione] (Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
Art. 94. Luogo della pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta [c.c.
96] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la
residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [c.c. 43, 106].
[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve
farsi anche nel comune della precedente residenza] (Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
[L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la
pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali
la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione] (Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
Art. 95. Durata della pubblicazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
[L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa
comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive [c.c.
100, 101, 115, 138].
Art. 96. Richiesta della pubblicazione.
La richiesta della pubblicazione [c.c. 94]
deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto
speciale incarico [c.c. 115, 135].
Art. 97. Documenti per la pubblicazione.
(Articolo
così sostituito, esclusi i primi due commi, dall'articolo unico della legge 19
maggio 1971, n. 423, e successivamente abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396)
[Chi richiede la pubblicazione deve
presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto
di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a
provare la libertà degli sposi [c.c. 86] (Comma
così sostituito dall'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
Coloro che esercitano o hanno esercitato la
potestà [c.c. 316, 317-bis]debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al
quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che
impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere
conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di
stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni
mendaci (Comma così sostituito dall'art.
8 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta
dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano
le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel
secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente
mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di
parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i
documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a
richiederli].
Art. 98. Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non crede
di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del
rifiuto [c.c. 112, 136, 138].
Contro il rifiuto è dato ricorso al
tribunale, che provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737], sentito il
pubblico ministero.
Art. 99. Termine per la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato prima
del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione [c.c. 95, 109, 138].
Se il matrimonio non è celebrato nei
centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta
[c.c. 111]
Art. 100. Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 9 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il tribunale [disp. att. c.c. 38], su istanza
degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della
pubblicazione [c.c. 95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata
nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse
modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli
sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che
nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si
oppone al matrimonio (Comma così
sostituito dall'art. 137 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
Il cancelliere deve far precedere alla
dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti
sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili
conseguenze (Comma così sostituito
dall'art. 137 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).
[Quando è stata autorizzata l'omissione della
pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio,
devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97] (Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Art. 101. Matrimonio in imminente pericolo di vita.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla
celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [c.c. 93] e senza l'assenso al
matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non
esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [c.c. 86, 87, nn. 1,
2 e 4, 88].
L'ufficiale dello stato civile dichiara
nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di
vita [c.n. 204, 834].
Art. 102. Persone che possono fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri
ascendenti e i collaterali entro il terzo grado [c.c. 76] possono fare
opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla
sua celebrazione [c.c. 104].
Se uno degli sposi è soggetto a tutela [c.c.
343] o a cura [c.c. 390, 424], il diritto di fare opposizione compete anche al
tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al
coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [c.c. 86].
Quando si tratta di matrimonio in
contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il
precedente matrimonio fu sciolto [c.c. 149], ai parenti del precedente marito
e, se il matrimonio fu dichiarato nullo [c.c. 117], a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare
opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta
l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa
dell'età, non possa essere promossa l'interdizione [c.c. 85, 120, 414, 416].
Art. 103. Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la
qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause
dell'opposizione, e contenere la elezione di domicilio [c.c. 47] nel comune
dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
[L'atto deve essere notificato nella forma della citazione
[c.p.c. 163] agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale
il matrimonio deve essere celebrato] (Comma
abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
Art. 104. Effetti dell'opposizione.
[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà [c.c. 102], per
causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che
con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] sia rimossa l'opposizione] (Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396).
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che
non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al
risarcimento dei danni.
Art. 105. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali. (*)
[Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si
applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale].
------------------------
(*) Articolo da ritenersi
abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Sezione IV - Della
celebrazione del matrimonio
Art. 106. Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale [c.c. 110] davanti all'ufficiale dello stato
civile [c.c. 113, 136] al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [c.c.
94, 109, 137, 138; disp. att. c.c. 116].
Art. 107. Forma della celebrazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 10 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale
dello stato civile, alla presenza di due testimoni [c.c. 110, 137; disp. att.
c.c. 116], anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e
147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [c.c. 111], l'una dopo
l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in
marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente
dopo la celebrazione [c.c. 109, 130].
Art. 108. Inapponibilità di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi di prendersi
rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine
[c.c. 1184] né a condizione [c.c. 1353].
Se le parti aggiungono un termine o una
condizione l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione
del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la
condizione si hanno per non apposti [c.c. 138].
Art. 109. Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di
celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo
106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo
comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il
matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di
celebrazione [c.c. 107] e in esso inserita. Nel giorno successivo alla
celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato,
invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu
fatta la richiesta [c.c. 130, 138].
Art. 110. Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro
impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità
di recarsi alla casa comunale [c.c. 106], l'ufficiale si trasferisce col
segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di
quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo
107 [c.c. 137].
Art. 111. Celebrazione per procura.
(Articolo
così sostituito dall'art. 11 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I militari e le persone che per ragioni di
servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra,
celebrare il matrimonio per procura [c.c. 287].
La celebrazione del matrimonio per procura
può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi
da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero [disp. att. c.c. 38; c.p.c. 737].
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la
quale il matrimonio si deve contrarre [c.c. 107].
La procura deve essere fatta per atto
pubblico [c.c. 2699]; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in
tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando
sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata
rilasciata [c.c. 99].
La coabitazione, anche temporanea, dopo la
celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura
ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione [c.c. 1396].
Art. 112. Rifiuto della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può
rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla
legge [c.c. 84, 93].
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato
con l'indicazione dei motivi [c.c. 98, 138].
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale
che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [c.p.c.
737].
Art. 113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente
ufficiale dello stato civile.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale
dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la
quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava
pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della
celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [disp.
att. c.c. 116].
Art. 114. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
(*).
[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale
l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della
celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si
applicano le norme dell'articolo 111]
------------------------
(*) Articolo da ritenersi
abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Sezione V - Del matrimonio dei cittadini in
paese straniero e degli stranieri nella Repubblica
(Testo così modificato a seguito della mutata
forma istituzionale dello Stato)
Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni
contenute nella sezione prima di questo capo [c.c. 84], anche quando contrae
matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite [preleggi 17].
[La pubblicazione deve anche farsi nella
Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede
nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio [c.c.
43] (Comma abrogato dall'art. 110 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396).
Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica (*)
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio
nella Repubblica (*) deve presentare all'ufficiale dello stato civile una
dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti
che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [preleggi 17].
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle
disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89 88,
89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza
nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni
di questo codice [c.c. 43, 93].
------------------------
(*) Testo così modificato a
seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
Sezione VI - Della nullità del matrimonio
Art. 117. Matrimonio contratto con violazione degli
articoli 84, 86, 87 e 88.
(Articolo
così sostituito dall'art. 12 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio contratto con violazione degli
articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti
prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo
un interesse legittimo e attuale [c.c. 124, 125, 127, 128, 785, 2908; c.p.c.
100].
Il matrimonio contratto con violazione
dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e
dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta
personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore
età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere
respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la
maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia
accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge
dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza [c.c. 49, 51, 56,
65, 68].
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare
l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non
può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione [c.c. 2964].
La disposizione del primo comma del presente articolo si
applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
Art. 118. Difetto di età.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il matrimonio contratto da persone, delle
quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma
dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal
raggiungimento di tale età [c.c. 2964].
Non può neppure essere impugnato per difetto di età della
moglie, quando la moglie è rimasta incinta].
Art. 119. Interdizione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 14 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio di chi è stato interdetto per
infermità di mente [c.c. 85, 414] può essere impugnato dal tutore, dal pubblico
ministero [c.c. 125] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se,
al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in
giudicato [c.p.c. 324], ovvero se la interdizione [c.c. 421] è stata
pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio
[c.c. 427]. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [c.c. 429],
anche dalla persona che era interdetta, [c.c. 120].
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata
l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Art. 120. Incapacità di intendere o di volere.
(Articolo
così sostituito dall'art. 15 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio può essere impugnato [c.c. 127]
da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato
incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al
momento della celebrazione del matrimonio [c.c. 85, 414, 428].
L'azione non può essere proposta se vi è
stata coabitazione per un anno [c.c. 2964] dopo che il coniuge incapace ha
recuperato la pienezza delle facoltà mentali [c.c. 119].
Art. 121. Mancanza di assenso.
(Articolo
abrogato dall'art. 16 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto
dall'articolo 90 può essere impugnato [c.c. 127] dalla persona della quale era
richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era
necessario.
L'azione non può essere proposta quando il
matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della
quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia
del contratto di matrimonio.
Parimenti l'azione non può essere proposta
dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal
raggiungimento della sua maggiore età] [c.c. 2964].
Art. 122. Violenza ed errore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 17 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio può essere impugnato [c.c. 127]
da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [c.c. 1434]
o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo
sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da
quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore
sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali
dell'altro coniuge [c.c. 1427, 1429].
L'errore sulle qualità personali è essenziale
qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo
stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute
e purché l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o
psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo
svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna
per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il
caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o
professionale [c.p. 102, 105];
4) la circostanza che l'altro coniuge sia
stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore
a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna
sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona
diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai
sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è
stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause
che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore [c.c. 119,
120, 123].
Art. 123. Simulazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 18 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli
obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un
anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti
abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124. Vincolo di precedente matrimonio.
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare
il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio,
tale questione deve essere preventivamente giudicata [c.c. 86, 127].
Art. 125. Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere promossa
dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Art. 126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del
matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro
separazione temporanea durante il giudizio [c.c. 150]; può ordinarla anche
d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti [c.c. 2,
414].
Art. 127. Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non si
trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte
dell'attore [c.c. 117].
Art. 128. Matrimonio putativo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 19 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se il matrimonio è dichiarato nullo [c.c. 68,
117, 122], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità [c.c. 584, 785], quando i
coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso
è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si
producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio
dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e
riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità [c.c. 231,
254, 283].
Se le condizioni indicate nel primo comma si
verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di
lui e dei figli [c.c. 139, 251].
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in
malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto
ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da
bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i
figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido,
hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il
riconoscimento è consentito.
Art. 129. Diritti dei coniugi in buona fede.
(Articolo
così sostituito dall'art. 20 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Quando le condizioni del matrimonio putativo
[c.c. 128] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre
a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere
somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore
dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a
nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta
riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.
Art. 129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del
terzo.
(Articolo
aggiunto dall'art. 21 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio [c.c. 117], è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona
fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in
mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una
somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare
gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati
[c.c. 433].
Il terzo al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il
matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con
uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente
responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità [c.c. 1292].
Art. 130. Atto di celebrazione del matrimonio.
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e
gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai
registri dello stato civile [c.c. 107, 109, 132, 237].
Il possesso di stato [c.c. 131], quantunque
allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di
celebrazione [c.c. 240].
Art. 131. Possesso di stato.
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione
del matrimonio, sana ogni difetto di forma [c.c. 130, 132, 236, 237].
Art. 132. Mancanza dell'atto di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei
registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a
norma dell'articolo 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per
colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di
matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della
esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un
conforme possesso di stato [c.c. 130, 131].
Art. 133. Prova della celebrazione risultante da sentenza
penale.
Se la prova della celebrazione del matrimonio
risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello
stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti
gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
Art. 134. Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con l'ammenda da lire ottantamila
a lire quattrocentomila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno
celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla
prescritta pubblicazione [c.c. 93]. (Ammenda
- ora sanzione amministrativa - così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 135. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
È punito con l'ammenda da lire quarantamila a
lire duecentomila, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o
quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97.
(Ammenda - ora sanzione amministrativa -
così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981,
n. 689).
Art. 136. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato
civile.
L'ufficiale dello stato civile che procede
alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto
di cui egli ha notizia [c.c. 98], è punito con l'ammenda da lire centomila a
lire seicentomila. (Ammenda - ora
sanzione amministrativa - così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 137. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile.
Mancanza dei testimoni.
È punito con l'ammenda da lire sessantamila a
lire quattrocentomila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un
matrimonio per cui non era competente [c.c. 109]. (Ammenda così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge
24 novembre 1981, n. 689).
La stessa pena si applica all'ufficiale dello
stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la
presenza dei testimoni [c.c. 106, 107, 110; disp. att. c.c. 116].
Art. 138. Altre infrazioni.
È punito con l'ammenda (*) stabilita
nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo
contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108,
109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita
una pena speciale in questa sezione.
------------------------
(*) Ora sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'art.
32 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 139. Cause di nullità note a uno dei coniugi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 22 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il coniuge il quale, conoscendo prima della
celebrazione una causa di nullità del matrimonio [c.c. 117] l'abbia lasciata
ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da
lire ottantamila a lire quattrocentomila. (Ammenda
- ora sanzione amministrativa - così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art.
113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 140. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove
nozze.
(Articolo
così sostituito dall'art. 23 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La donna che contrae matrimonio contro il
divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono
puniti con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila. (Ammenda - ora sanzione amministrativa - così
aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n.
689).
Art. 141. Competenza.
I reati previsti nei precedenti articoli sono
di competenza del tribunale.
Art. 142. Limiti d'applicazione delle precedenti
disposizioni.
Le disposizioni della presente sezione si
applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 24 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [Cost 29, 30].
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco
alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a
contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143-bis. Cognome della moglie.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La moglie aggiunge al proprio cognome quello
del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze.
Art. 143-ter. Cittadinanza della moglie.
(Articolo
aggiunto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e successivamente
abrogato dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
[La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua
espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di
cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera].
Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia
(Articolo
così sostituito dall'art. 26 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di
attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145. Intervento del giudice.
(Articolo
così sostituito dall'art. 27 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi
può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice [disp. att. c.c. 41] il
quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai
figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere
una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo
concerna la fissazione della residenza [c.c. 144] o altri affari essenziali, il
giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più
adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
Art. 146. Allontanamento dalla residenza familiare.
(Articolo
così sostituito dall'art. 28 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il diritto all'assistenza morale e materiale
previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che,
allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [c.c. 144] rifiuta
di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione
[c.c. 150, 151] o di annullamento o di scioglimento [c.c. 149] o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento
dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze,
ordinare il sequestro [c.p.c. 670] dei beni del coniuge allontanatosi, nella
misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli
143, terzo comma, e 147.
Art. 147. Doveri verso i figli.
(Articolo
così sostituito dall'art. 29 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli [Cost. 30].
Art. 148. Concorso negli oneri.
(Articolo
così sostituito dall'art. 30 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo [c.c. 143]. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o
naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
figli [c.c. 433].
In caso di inadempimento il presidente del
tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed
assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato,
in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi
sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al
terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore,
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative
all'opposizione al decreto di ingiunzione [c.p.c. 645], in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre
chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.
Art. 149. Scioglimento del matrimonio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 31 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno
dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato
con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e
regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri
casi previsti dalla legge.
Art. 150. Separazione personale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 32 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
E' ammessa la separazione personale dei
coniugi.
La separazione può essere giudiziale o
consensuale [c.c. 151].
Il diritto di chiedere la separazione
giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai
coniugi.
Art. 151. Separazione giudiziale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o
da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice pronunziando la separazione,
dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei
coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [c.c. 143].
Art. 152. Separazione per condanna penale.
(Articolo
abrogato dall'art. 34 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La separazione può essere anche chiesta
contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo [c.p. 22, 32]
o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni [c.p. 23, 32], ovvero
è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici [c.p. 28],
tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e
l'altro coniuge ne è consapevole].
Art. 153. Separazione per non fissata residenza.
(Articolo
abrogato dall'art. 34 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La moglie può chiedere la separazione quando il marito,
senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di
fissarla in modo conveniente alla sua condizione].
Art. 154. Riconciliazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 35 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La riconciliazione tra i coniugi comporta
l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [c.c. 157;
c.p.c. 708].
Art. 155. Provvedimenti riguardo ai figli.
(Articolo
così sostituito dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
(Articolo inserito dall'art. 1 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
(Articolo inserito dall'art. 1 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.
(Articolo inserito dall'art. 1 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.
(Articolo inserito dall'art. 1 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.
(Articolo inserito dall'art. 1 della
legge 8 febbraio 2006, n. 54)
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
Art. 156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali
tra i coniugi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il
diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è
determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli
alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può
imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale [c.c. 280, 1936 ] o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli
obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [c.p.c. 671] di parte
dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere
anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga
versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il
giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 156-bis. Cognome della moglie.
(Articolo
aggiunto dall'art. 38 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del
cognome del marito [c.c. 143-bis] quando tale uso sia a lui gravemente
pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 39 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I coniugi possono di comune accordo far
cessare gli effetti della sentenza di separazione [c.c. 150, 151], senza che
sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con
un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di
separazione.
La separazione può essere pronunziata
nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la
riconciliazione.
Art. 158. Separazione consensuale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 40 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La separazione per il solo consenso dei
coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice [c.c. 150; c.p.c. 711].
Quando l'accordo dei coniugi relativamente
all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di
questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da
adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può
rifiutare allo stato l'omologazione.
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 41 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il regime patrimoniale legale della famiglia,
in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è
costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente
capo.
Art. 160. Diritti inderogabili.
(Articolo
così sostituito dall'art. 42 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Gli sposi non possono derogare né ai diritti
né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio [c.c. 143, 144,
145, 146, 147, 148].
Art. 161. Riferimento generico a leggi o agli usi.
Gli sposi non possono pattuire in modo
generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da
leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi [preleggi 19], ma devono
enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono
regolare questi loro rapporti.
Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali.
(Articolo
così sostituito dall'art. 43 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Le convenzioni matrimoniali debbono essere
stipulate per atto pubblico [c.c. 1350, 2699] sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione [c.c.
215] può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio [c.c.
107].
Le convenzioni possono essere stipulate in
ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 (Comma così sostituito dall'art. 1 della
legge 10 aprile 1981, n. 142).
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai
terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data
del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la
scelta di cui al secondo comma.
Art. 163. Modifica delle convenzioni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 44 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali,
anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico
[c.c. 2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state
parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito
con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi
effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso,
salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro
eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di
omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in
margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione deve inoltre essere fatta a
margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia
richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.
Art. 164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
(Articolo
così sostituito dall'art. 45 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
È consentita ai terzi la prova della
simulazione delle convenzioni matrimoniali [c.c. 1414, 1417].
Le controdichiarazioni scritte possono aver
effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con
la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni matrimoniali.
Art. 165. Capacità del minore.
(Articolo
così sostituito dall'art. 46 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il minore ammesso a contrarre matrimonio
[c.c. 84] è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative
convenzioni matrimoniali [c.c. 162], le quali sono valide se egli è assistito
dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore
speciale nominato a norma dell'articolo 90.
Art. 166. Capacità dell'inabilitato.
Per la validità delle stipulazioni e delle
donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato [c.c. 415, 774] o
da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [c.c.
417], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è
stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Art. 166-bis. Divieto di costituzione di dote.
(Articolo
aggiunto dall'art. 47 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
È nulla ogni convenzione che comunque tenda
alla costituzione di beni in dote.
Sezione II - Del fondo patrimoniale (Rubrica
così modificata dall'art. 48 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale.
(Articolo
così sostituito dall'art. 49 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto
pubblico [c.c. 2699], o un terzo, anche per testamento [c.c. 587, 601], possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o
mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per
atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei
coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche
durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati
rendendoli nominativi [c.c. 2021] con annotazione del vincolo o in altro modo
idoneo.
Art. 168. Impiego ed amministrazione del fondo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 50 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La proprietà dei beni costituenti il fondo
patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito
nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo
patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il
fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della
comunione legale [c.c. 180, 1100].
Art. 169. Alienazione dei beni del fondo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 51 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se non è stato espressamente consentito
nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o
comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di
entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa
dal giudice [disp. att. c.c. 32], con provvedimento emesso in camera di
consiglio [c.p.c. 737], nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.
(Articolo
così sostituito dall'art. 52 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti
di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171. Cessazione del fondo.
(Articolo
così sostituito dall'art. 53 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La destinazione del fondo termina a seguito
dell'annullamento [c.c. 117] o dello scioglimento [c.c. 149] o della cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al
compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice
[disp. att. c.c. 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme
per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei
genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì
attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le
disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [c.c. 191, 1111].
Art. 172. Riduzione.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La costituzione dei beni in patrimonio
familiare, fatta da un terzo [c.c. 168], è soggetta a riduzione se al tempo
della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui
il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di
successioni] [c.c. 553, 555].
Art. 173. Amministrazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[L'amministrazione dei beni che costituiscono
il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà [c.c. 167,
168, 174].
Se la proprietà appartiene ad entrambi i
coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge
designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.
Il coniuge che amministra i beni di cui la
proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico
dell'usufruttuario] [c.c. 1001; c.p.c. 24].
Art. 174. Sostituzione del coniuge amministratore.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione [c.c. 173]
non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere
con i frutti dei beni l'interesse della famiglia [c.c. 167], il tribunale può
affidare l'amministrazione all'altro coniuge [c.c. 214] o anche ad altra
persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti].
Art. 175. Cessazione del vincolo.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare
cessa con lo scioglimento del matrimonio [c.c. 149], se non vi sono figli o se
questi hanno tutti raggiunto la maggiore età [c.c. 2].
In caso diverso il vincolo [c.c. 167] dura
fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla
morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota
legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di
utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente
sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante
sulla quota di legittima] [c.c. 176, 536, 537].
Art. 176. Amministrazione dopo lo scioglimento del
matrimonio.
(Articolo
abrogato dall'art. 54 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta
al coniuge superstite [c.c. 175].
Se mancano entrambi i genitori e non è stata
fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite,
l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni
indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei
figli.
Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore
età o è emancipato [c.c. 390], l'amministratore è nominato dall'autorità
giudiziaria] [c.p.c. 24].
che ha altresì soppresso la suddivisione della Sezione in paragrafi)
Art. 177. Oggetto della comunione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 56 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi
ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei
coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di
ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati
consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e
costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad
uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la
comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178. Beni destinati all'esercizio di impresa.
(Articolo
così sostituito dall'art. 57 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I beni destinati all'esercizio dell'impresa
[c.c. 2082 ] di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi
dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della
comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa [c.c. 191].
Art. 179. Beni personali.
(Articolo
così sostituito dall'art. 58 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Non costituiscono oggetto della comunione e
sono beni personali del coniuge [c.c. 185, 217]:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il
coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale
di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al
matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di
liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla
comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di
ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda
facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento
del danno [c.c. 2043] nonché la pensione attinente alla perdita parziale o
totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del
trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò
sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili
elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla
comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando
tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche
l'altro coniuge.
Art. 180. Amministrazione dei beni della comunione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 59 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'amministrazione dei beni della comunione e
la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano
disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si
concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in
giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi
[c.c. 181, 210].
Art. 181. Rifiuto di consenso.
(Articolo
così sostituito dall'art. 60 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la
stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per
cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice [disp.
att. c.c. 38] per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione
dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma
della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.
Art. 182. Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 61 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
In caso di lontananza o di altro impedimento
di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto
pubblico [c.c. 2699] o da scrittura privata autenticata [c.c. 2703], può
compiere, previa autorizzazione del giudice [disp. att. c.c. 38] e con le
cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è
richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno
dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti
necessari all'attività dell'impresa.
Art. 183. Esclusione dall'amministrazione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 62 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se uno dei coniugi è minore o non può
amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge [disp. att. c.c. 38]
può chiedere di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può
chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che
hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al
coniuge interdetto [c.c. 414] e permane sino a quando non sia cessato lo stato
di interdizione.
Art. 184. Atti compiuti senza il necessario consenso.
(Articolo
così sostituito dall'art. 63 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Gli atti compiuti da un coniuge senza il
necessario consenso dell'altro coniuge [c.c. 180] e da questo non convalidati
[c.c. 1444] sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati
nell'articolo 2683.
L'azione può essere proposta dal coniuge il
cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza
dell'atto [c.c. 2935] e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione
[c.c. 2643]. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne
abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non
può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da
quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il
consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la
comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò
non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti
all'epoca della ricostituzione della comunione.
Art. 185. Amministrazione dei beni personali del coniuge.
(Articolo
così sostituito dall'art. 64 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
All'amministrazione dei beni che non
rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale [c.c. 167, 168, 169, 170,
171] si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 217.
Art. 186. Obblighi gravanti sui beni della comunione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 65 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di
essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della
famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione
contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta
congiuntamente dai coniugi.
Art. 187. Obbligazioni contratte dai coniugi prima del
matrimonio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 66 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I beni della comunione, salvo quanto disposto
nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio.
Art. 188. Obbligazioni derivanti da donazioni o
successioni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 67 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I beni della comunione [c.c. 177], salvo
quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui
sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il
matrimonio e non attribuite alla comunione.
Art. 189. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 68 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I beni della comunione [c.c. 177], fino al
valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i
creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni
contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi,
anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio [c.c. 187], possono
soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono
preferiti i creditori della comunione [c.c. 192].
Art. 190. Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
(Articolo
così sostituito dall'art. 69 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I creditori possono agire in via sussidiaria
sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del
credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i
debiti su di essa gravanti.
Art. 191. Scioglimento della comunione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 70 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La comunione si scioglie per la dichiarazione
di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi per l'annullamento, per lo scioglimento
o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione
personale [c.c. 150, 151], per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei
coniugi.
Nel caso di azienda di cui alla lettera d)
dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per
accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.
Art. 192. Rimborsi e restituzioni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 71 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare
alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi
dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei
beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la
restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in
spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al
momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice [disp. att.
c.c. 38] può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia
lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere
di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di
dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro,
quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Art. 193. Separazione giudiziale dei beni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 72 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La separazione giudiziale dei beni può essere
pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione [c.c. 414] di uno dei
coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il
disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta
nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o
della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non
contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze
e capacità di lavoro [c.c. 143, 148].
La separazione può essere chiesta da uno dei
coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione
retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di
instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del
presente capo [c.c. 215], salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell'atto di
matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.
Art. 194. Divisione dei beni della comunione.
(Articolo
così sostituito dall'art. 73 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
La divisione dei beni della comunione legale
si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della
prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge [disp. att. c.c.
38].
Art. 195. Prelevamento dei beni mobili.
(Articolo
così sostituito dall'art. 74 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Nella divisione i coniugi o i loro eredi
hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi
prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per
successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni
mobili facciano parte della comunione.
Art. 196. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle
cose da prelevare.
(Articolo
così sostituito dall'art. 75 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge
o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente,
essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà,
salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o
perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
(Articolo
così sostituito dall'art. 76 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il prelevamento autorizzato dagli articoli
precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà
individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al
coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione
spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198. Frutti della dote. Alimenti alla vedova.
(Articolo abrogato
dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro
ai quali la dote deve essere restituita [c.c. 193], dal giorno dello
scioglimento del matrimonio [c.c. 149, 184].
La moglie, tuttavia, per l'anno successivo
allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito, in luogo
dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.
Se non vi è stata costituzione di dote, la
moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti [c.c. 433, n. 1] per
l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.
In ogni caso l'eredità del marito deve
fornire, durante un anno, l'abitazione [c.c. 1022] alla moglie, che non sia
separata per propria colpa] [c.c. 156].
Art. 199. Divisione dei frutti.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti
della dote, naturali o civili [c.c. 184, 820], si dividono fra il coniuge
superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il
matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza
dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno [c.c. 984].
L'anno o il periodo si computa dal giorno
corrispondente a quello del matrimonio].
Art. 200. Locazioni.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Se il bene dotale fu locato durante il
matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni
fatte dall'usufruttuario] [c.c. 221, 999].
Art. 201. Spese e miglioramenti.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Le norme dettate in materia di usufrutto
sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal
marito nei beni dotali] [c.c. 985, 1004, 1013].
Art. 202. Casi di separazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La separazione della dote è disposta
giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di
perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che
i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie [c.c.
205, 225] o che i frutti della dote [c.c. 2908] siano distratti dalla loro
destinazione [c.c. 186]. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale
pronunziata per colpa del marito [c.c. 206, 392].
Se la separazione è pronunziata per colpa di
entrambi i coniugi [c.c. 156], l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare
la separazione della dote [c.c. 2653, n. 4].
La separazione stragiudiziale è nulla] [c.c.
226].
Art. 203. Inefficacia della separazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La separazione della dote ordinata
dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta
giorni dal suo passaggio in giudicato [c.c. 2964], mediante atto pubblico [c.c.
1350, n. 13, 2699] col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie
sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo
termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze].
Art. 204. Retroattività della sentenza. Spese per la
restituzione.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La sentenza che pronunzia la separazione è
retroattiva sino al giorno della domanda [c.c. 2653, n. 4].
Le spese per la restituzione della dote sono
a carico del marito] [c.c. 1196].
Art. 205. Divieto ai creditori della moglie di chiedere la
separazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[I creditori della moglie non possono senza
il consenso di questa chiedere la separazione della dote] [c.c. 184, 202, 2900].
Art. 206. Azioni concesse ai creditori del marito.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[I creditori del marito possono impugnare con l'azione
revocatoria [c.c. 209, 2901], quando ne ricorrono gli estremi, la separazione
della dote; e possono intervenire in giudizio [c.p.c. 105, 267] per opporsi
alla domanda di separazione].
Art. 207. Obblighi della moglie.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane
soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147].
Art. 208. Diritti della moglie.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la
libera amministrazione [c.c. 184].
La dote rimane inalienabile, e le somme che
la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con
l'autorizzazione giudiziale [c.c. 187, 190].
Nel caso in cui occorre provvedere a norma
dell'articolo 187, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il
marito non consente].
Art. 209. Cessazione degli effetti della separazione.
(Articolo
abrogato dall'art. 77 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di
autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito [c.p.c.
735]. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico [c.c. 1350, n. 13,
2699], e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.
I creditori della moglie possono impugnare
con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della
dote] [c.c. 206, 2901].
(Rubrica così modificata dall'art. 78 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Art. 210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei
beni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 79 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I coniugi possono, mediante convenzione [c.c.
2647] stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione
legale dei beni [c.c. 177] purché i patti non siano in contrasto con le
disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e)
dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione
legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza
delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione
legale.
Art. 211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
matrimonio.
(Articolo
così sostituito dall'art. 80 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I beni della comunione rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al
valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in
base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far
parte della comunione dei beni.
Art. 212. Amministrazione e godimento dei beni parafernali.
(Articolo
abrogato dall'art. 81 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni
parafernali [c.c. 146].
Se al marito è stata conferita la procura di
amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto
verso la moglie come qualunque altro procuratore [c.c. 1710].
Se il marito ha goduto i beni parafernali
senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se
il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei
frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del
matrimonio [c.c. 149], sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non
rispondono per quelli già consumati] [c.c. 329].
Art. 213. Obbligazioni del marito.
(Articolo
abrogato dall'art. 81 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il marito che gode i beni parafernali è
soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario] [c.c. 1001].
Art. 214. Obbligazioni della moglie per il godimento dei
beni del marito.
(Articolo
abrogato dall'art. 81 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche
nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni
del marito] [c.c. 174].
Sezione V - Del regime di
separazione dei beni (Rubrica così modificata dall'art. 82 della legge
19 maggio 1975, n. 151)
Art. 215. Separazione dei beni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 83 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I coniugi possono convenire che ciascuno di
essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216. Fonti del regolamento della comunione.
(Articolo
abrogato dall'art. 84 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione
[c.c. 227]; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative
alla comunione in generale [c.c. 1100, 2685].
In ogni caso si osservano le disposizioni
seguenti].
Art. 217. Amministrazione e godimento dei beni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 85 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ciascun coniuge ha il godimento e
l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo [c.c. 179, 185].
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la
procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei
frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato [c.c.
1703].
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni
dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i
suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio [c.c. 149], sono tenuti a consegnare i
frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro,
amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art. 218. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge.
(Articolo
così sostituito dall'art. 86 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [c.c. 1001].
Art. 219. Prova della proprietà dei beni.
(Articolo
così sostituito dall'art. 87 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei
confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene [c.c. 179, 2697].
I beni di cui nessuno dei coniugi può
dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di
entrambi i coniugi.
Art. 220. Amministrazione della comunione.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Solo il marito può amministrare i beni della
comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima [c.c. 184];
ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui
proprietà cade nella comunione] [c.c. 222, 226].
Art. 221. Locazioni.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie [c.c.
200], il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole
stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario] [c.c. 999].
Art. 222. Amministrazione affidata alla moglie.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[In caso di lontananza o di altro impedimento
del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario
nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente
l'amministrazione di questi beni [c.c. 185, 220] e, nei casi di necessità o
utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione,
con le cautele che il tribunale creda di stabilire].
Art. 223. Obblighi gravanti sui beni della comunione.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[I beni della comunione rispondono [c.c. 224] di tutti i pesi
e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dall'amministrazione,
anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il
mantenimento della famiglia [c.c. 145, 148] e degli obblighi di alimenti dovuti
per legge dall'uno o dall'altro coniuge] [c.c. 156, 198, 219, 433, n. 1].
Art. 224. Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie.
(Articolo abrogato
dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[I beni della comunione rispondono [c.c. 223] anche di tutte
le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di
quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo
precedente.
Non rispondono, invece, delle obbligazioni,
sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione,
restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se
il godimento di essi è stato conferito nella comunione].
Art. 225. Scioglimento della comunione.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La comunione si scioglie [c.c. 227] per la morte o per la
dichiarazione di assenza [c.c. 49] di uno dei coniugi, per la separazione
personale [c.c. 150] e per la separazione giudiziale dei beni] [c.c. 202, 226,
2653, n. 4].
Art. 226. Separazione giudiziale dei beni.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata
nel caso di inabilitazione [c.c. 415] del marito o di cattiva amministrazione
della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli
affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie [c.c. 2900] o il
marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia [c.c. 202, 1418].
Sono applicabili le disposizioni degli
articoli 204 e 205.
La separazione stragiudiziale è nulla] [c.c.
202, 1418].
Art. 227. Divisione dei beni della comunione.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Avvenuto lo scioglimento della comunione [c.c. 225],
l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le
convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione [c.c. 216, 219].
Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno
sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio
dell'inventario [c.c. 288], uniformandosi a quanto è stabilito in materia di
successioni per la rinunzia alle eredità [c.c. 519] o per l'accettazione delle
medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste] [c.c.
484].
Art. 228. Prelevamento di beni mobili.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi,
anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario [c.c.
484, 519], hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano
prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per
successione o donazione [c.c. 217, 227, 229, 230].
Con la convenzione che istituisce la
comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica [c.c. 2703] dei loro
beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che
venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione [c.c.
217, 230].
In mancanza di tali descrizioni o di altro
atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello
scioglimento si presumono della comunione medesima].
Art. 229. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle
cose da prelevare.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi
hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono
ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la
mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra
causa non imputabile al marito] [c.c. 230].
Art. 230. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
(Articolo
abrogato dall'art. 88 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non
può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro
titolo di proprietà avente data certa [c.c. 2704]. È tuttavia salvo alla moglie
o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione
spetta al marito e anche sugli altri beni di lui].
Art. 230-bis. Impresa familiare.
Salvo che sia configurabile un diverso
rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di
lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e
qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e
degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli
indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono
rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].
Il lavoro della donna è considerato
equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo
comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli
affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella
cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo
comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di
familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso
può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della
prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo,
dal giudice [disp. att. c.c. 38].
In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o
di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma
hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è
compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti
norme.