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TITOLO V - Della parentela e dell'affinità

 

Art. 74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [c.c. 77, 87].

 

 

Art. 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra [c.c. 78].

 

 

Art. 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite [c.c. 78].

 

 

Art. 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 87, n. 1, 417, 583].

 

 

Art. 78. Affinità.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado [c.c. 75, 76] in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [c.c. 434, n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [c.c. 117], salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.