%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
TITOLO IX-bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari
(Titolo
aggiunto dall'art. 2 della legge 4 aprile 2001, n. 154)
Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 4 aprile 2001, n. 154)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente
è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca
reato perseguibile d'ufficio] (Parole
soppresse dall’art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 304), su istanza di
parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all'articolo 342-ter.
Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione.
(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 4 aprile 2001, n. 154)
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice
ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la
cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa
familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio
della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di
altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia,
salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra
l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione
familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il
sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi
e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone
conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente
diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo
stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui
ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre
dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere
superiore a sei mesi a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le
modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine
all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della
forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.