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TITOLO IX - Della potestà dei genitori
(Rubrica così modificata dall'art. 136 della legge 19 maggio 1975, n.
151)
Art. 315. Doveri del figlio verso i genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 137 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il figlio deve rispettare i genitori [c.c. 300, 358]
e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Art. 316. Esercizio della potestà dei genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino
all'età maggiore [c.c. 2] o alla emancipazione [c.c. 390].
La potestà è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave
pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili.
Il giudice [disp. att. c.c. 38], sentiti i genitori
ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni
che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei
genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del
figlio.
Art. 317. Impedimento di uno dei genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 139 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro
impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà,
questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a
seguito di separazione [c.c. 150], di scioglimento [c.c. 149], di annullamento
[c.c. 117] o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono
affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato in tali casi,
secondo quanto disposto nell'articolo 155.
Art. 317-bis. Esercizio della potestà.
(Articolo
aggiunto dall'art. 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale
[c.c. 250] spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano
conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non
convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il
riconoscimento. Il giudice [disp. att. c.c. 38], nell'esclusivo interesse del
figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della
potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere
di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del
figlio minore.
Art. 318. Abbandono della casa del genitore.
(Articolo così
sostituito dall'art. 141 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o
del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi
assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono
richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [c.c. 344].
Art. 319. Cattiva condotta del figlio.
(Articolo
abrogato dall'art. 142 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il
padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva
l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un
istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale [c.c.
359, 410, n. 1].
L'autorizzazione può essere chiesta anche
verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con
decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.
Contro il decreto del presidente del tribunale è
ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito
il pubblico ministero].
Art. 320. Rappresentanza e amministrazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 143 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in
tutti gli atti civili e ne amministrano i beni [c.c. 155, 334, 465, 643]. Gli
atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono
o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio
difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare [c.c. 777; c.p.c.
733], ipotecare [c.c. 2806] o dare in pegno [c.c. 2784] i beni pervenuti al
figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad
eredità o legati, accettare donazioni [c.c. 356, 471, 519, 782, 784], procedere
allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui [c.c. 1813] o locazioni
ultranovennali [c.c. 1572] o compiere altri atti eccedenti la ordinaria
amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri [c.p.c.
806] giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del
figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza
autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può
essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del
giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa,
fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i
figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi
che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli
un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente
all'altro genitore.
Art. 321. Nomina di un curatore speciale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 144 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o
quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non
vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria
amministrazione, il giudice [c.c. disp. att. c.c. 38], su richiesta del figlio
stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e
sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale [c.p.c. 78]
autorizzandolo al compimento di tali atti.
Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 145 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei
precedenti articoli [c.c. 320, 321] del presente titolo possono essere annullati
su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o
aventi causa [c.c. 1425, 1441].
Art. 323. Atti vietati ai genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 146 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I genitori esercenti la potestà sui figli non
possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per
interposta persona [c.c. 599] dei beni e dei diritti del minore [c.c. 1471, n.
3].
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto
nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa [c.c. 322, 1425, 1442].
I genitori esercenti la potestà non possono
diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [c.c. 1260,
1261].
Art. 324. Usufrutto legale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 147 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I genitori esercenti la potestà hanno in comune
l'usufrutto [c.c. 1002] dei beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento
della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del
proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per
intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i
genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la
condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima [c.c. 536, 537];
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o
donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione,
l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Art. 325. Obblighi inerenti all'usufrutto legale.
(Articolo così
sostituito dall'art. 148 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri
dell'usufruttuario [c.c. 324, 1001].
Art. 326. Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
(Articolo così
sostituito dall'art. 149 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
L'usufrutto legale non può essere oggetto di
alienazione [c.c. 980, 1470], di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte
dei creditori [c.c. 2784, 2810, 2910].
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte
dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non
può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia [c.c. 170].
Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
(Articolo così
sostituito dall'art. 150 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà
è il solo titolare dell'usufrutto legale.
Art. 328. Nuove nozze.
(Articolo così
sostituito dall'art. 151 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il genitore che passa a nuove nozze [c.c. 1014]
conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del
figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Art. 329. Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha
continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza
opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti,
egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo
della domanda [c.c. 217, 1148].
Art. 330. Decadenza dalla potestà sui figli.
(Articolo così
sostituito dall'art. 152 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà
[c.c. 320] quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (Comma
così modificato dall'art. 37 della legge 28 marzo 2001, n. 149).
Art. 331. Passaggio della patria potestà alla madre.
(Articolo
abrogato dall'art. 153 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando, pronunziata la decadenza [c.c. 330],
l'esercizio della patria potestà passa alla madre [c.c. 317, 327], il tribunale
può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve
attenersi [c.c. 37]. Il tribunale, può anche ordinare che il figlio venga
allontanato dalla casa paterna] [c.c. 333, 336].
Art. 332. Reintegrazione nella potestà.
(Articolo così
sostituito dall'art. 154 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il giudice può reintegrare nella potestà il
genitore che ne è decaduto [c.c. 330], quando, cessate le ragioni per le quali
la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per
il figlio [c.c. 336, 402].
Art. 333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
(Articolo così
sostituito dall'art. 155 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori
non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo
330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. c.c.
38], secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può
anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (Comma
così modificato dall'art. 37 della legge 28 marzo 2001, n. 149).
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334. Rimozione dall'amministrazione.
(Articolo così
sostituito dall'art. 156 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Quando il patrimonio del minore è male amministrato,
il tribunale può stabilire le condizioni [c.c. 337] a cui i genitori devono
attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi
dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto
legale [c.c. 320, 324, 336].
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è
disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335. Riammissione nell'esercizio della amministrazione.
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed
eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale
nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi
che hanno provocato il provvedimento [c.c. 336].
Art. 336. Procedimento.
(Articolo così
sostituito dall'art. 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti
sono adottati su ricorso [c.p.c. 737] dell'altro genitore, dei parenti o del
pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore, [anche a spese dello Stato
nei casi previsti dalla legge] (Comma
aggiunto dall'art. 37 della legge 28 marzo 2001, n. 149. Le parole tra parentesi
sono state abrogate dagli artt. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Art. 337. Vigilanza del giudice tutelare.
(Articolo così
sostituito dall'art. 158 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Il giudice tutelare [c.c. 344] deve vigilare
sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per
l'esercizio della potestà [c.c. 316] e per l'amministrazione dei beni.
Art. 338. Condizioni imposte alla madre superstite.
(Articolo
abrogato dall'art. 159 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Il
padre può per testamento [c.c. 587], per atto pubblico [c.c. 2699] o per
scrittura privata autenticata [c.c. 2703] stabilire condizioni alla madre
superstite per l'educazione dei figli [c.c. 147, 317] e per l'amministrazione
dei beni.
La madre, che non voglia accettare le condizioni, può
domandare di essere dispensata dall'osservanza di esse; e il tribunale provvede
in camera di consiglio [c.p.c. 737], assunte informazioni e sentito il pubblico
ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado] [c.c. 76].
Art. 339. Curatore del nascituro.
(Articolo
abrogato dall'art. 159 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Se alla
morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di
chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore
per la protezione del nascituro [c.c. 1, 784] e, occorrendo, per
l'amministrazione dei beni di lui] [c.c. 462, 643, 784].
Art. 340. Nuove nozze della madre.
(Articolo
abrogato dall'art. 159 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[La
madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima
che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso
e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa
esserle conservata [c.c. 341], oppure stabilisce condizioni, riguardo
all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.
In caso di inosservanza della precedente disposizione
la madre perde di diritto l'amministrazione [c.c. 328] e il marito è
responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in
seguito indebitamente conservata [c.c. 1292].
Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei
parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre
nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per
l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni [c.c. 335].
L'ufficiale dello stato civile, che celebra o
trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della
Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione].
Art. 341. Responsabilità del nuovo marito.
(Articolo
abrogato dall'art. 159 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
[Quando la madre è mantenuta nella amministrazione
dei beni o vi è riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato in
quell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido] [c.c. 340, 1292].
Art. 342. Nuove
nozze del genitore non ariano.
(Articolo abrogato dall’art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, e dall’art. 3 del D.L.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287)