%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
Art. 43.
Domicilio e residenza.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa
ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [c.c. 45, 46 , 94,
343; c.p.c. 139].
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale [c.c. 44, 144; c.p.c. 18].
Art. 44.
Trasferimento della residenza e del domicilio.
Il trasferimento della residenza non può essere
opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti
dalla legge [disp. att. c.c. 31].
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio
e la residenza [c.c. 43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di
buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una
diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento
della residenza.
Art. 45.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151)
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza
della famiglia o quello del tutore [c.c. 343; disp. att. c.c. 51]. Se i genitori
sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono
cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore
ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore [c.c. 424].
Art. 46. Sede
delle persone giuridiche.
Quando la legge fa dipendere determinati effetti
dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [c.c. 11, 12, 13] si
ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [c.c. 16, 33; c.p.c. 19,
145].
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi
dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro [c.c. 33] è diversa da
quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica
anche quest'ultima [c.c. 34].
Art. 47.
Elezione di domicilio.
Si può eleggere domicilio speciale per determinati
atti o affari [c.p.c. 30, 139, 141, 170, 366, 480, 543].
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [c.c. 1350, n. 13].