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TITOLO III - Del domicilio e della residenza

 

 

Art. 43. Domicilio e residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [c.c. 45, 46 , 94, 343; c.p.c. 139].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [c.c. 44, 144; c.p.c. 18].

 

 

Art. 44. Trasferimento della residenza e del domicilio.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [disp. att. c.c. 31].

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza [c.c. 43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

 

 

Art. 45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.

(Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151)

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore [c.c. 343; disp. att. c.c. 51]. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore [c.c. 424].

 

 

Art. 46. Sede delle persone giuridiche.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [c.c. 11, 12, 13] si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [c.c. 16, 33; c.p.c. 19, 145].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro [c.c. 33] è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima [c.c. 34].

 

 

Art. 47. Elezione di domicilio.

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [c.p.c. 30, 139, 141, 170, 366, 480, 543].

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [c.c. 1350, n. 13].