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Art. 11.
Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici
riconosciuti come persone giuridiche [c.c. 862], godono dei diritti secondo le
leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [c.c. 822, 824, 826, 828, 830,
831, 863, 879, 977, 2093, 2501; disp. att. c.c. 254].
Art. 12.
Persone giuridiche private.
(Articolo
modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato e abrogato
dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
[Le
associazioni, le fondazioni [c.c. 14] e le altre istituzioni di carattere
privato [c.c. 863] acquistano la personalità giuridica mediante il
riconoscimento [c.c. 15, 33, 41, 2570] concesso con decreto del presidente della
Repubblica [c.c. 600, 786, 977].
Per determinate categorie di enti che esercitano la
loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti
la facoltà di riconoscerli con loro decreto [disp. att. c.c. 1, 2] (2)].
Art. 13. Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni
contenute nel libro V [c.c. 2200, 2247, 2642; disp. att. c.c. 99].
Art. 14. Atto
costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni [c.c. 12, 28, 33;
disp. att. c.c. 2] devono essere costituite con atto pubblico [CC 16, 33,
1350,(n. 13,) 2699].
La fondazione può essere disposta anche con
testamento [c.c. 587, 600, 786; disp. att. c.c. 3, 7].
Art. 15. Revoca
dell'atto costitutivo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere revocato dal
fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [c.c. 12] ovvero
il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta
[c.c. 786, 2331].
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16. Atto
costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto [c.c. 14, 23, 24, 27,
34] devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del
patrimonio e della sede, [c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e
sull'amministrazione [c.c. 25, 28]. Devono anche determinare, quando trattasi di
associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della
loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di
erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo [c.c. 2365] e lo statuto possono
inoltre contenere le norme relative alla estinzione [c.c. 27, 34] dell'ente e
alla devoluzione del patrimonio [c.c. 31, 32], e, per le fondazioni, anche
quelle relative alla loro trasformazione [c.c. 28; disp. att. c.c. 4].
[Le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate
dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12 [c.c. 21]] (Comma
abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
Art. 17.
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
(Articolo
abrogato dall'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127)
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [c.c. 812], né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [c.c. 649] senza l'autorizzazione governativa [c.c. 473, 782].
Senza questa autorizzazione l'acquisto e
l'accettazione non hanno effetto] [c.c. 255; disp. att. c.c. 5, 6, 7].
Art. 18.
Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori [c.c. 33, 34] sono responsabili
verso l'ente secondo le norme del mandato [c.c. 1710]. È però esente da
responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato
all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che
l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso
[c.c. 22, 25, 29, 2260, 2392, 2941, n. 7].
Art. 19.
Limitazioni del potere di rappresentanza.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non
risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai
terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [c.c. 25, 34, 1387,
1396, 2193, 2207, 2298, 2384].
Art. 20.
Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata
dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [c.c.
2364, n. 1].
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se
ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un
decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi
provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale
[c.c. 2367; disp. att. c.c. 8].
Art. 21.
Deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [c.c.
2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti [c.c. 2369]. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [c.c. 22] gli
amministratori non hanno voto [c.c. 2373].
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in
essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [c.c. 16,
34, 2365; disp. att. c.c. 4].
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione
[c.c. 29, 30; disp. att. c.c. 11] e la devoluzione del patrimonio [c.c. 28, 31,
32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22. Azioni
di responsabilità contro gli amministratori.
Le azioni di responsabilità contro gli
amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [c.c. 18] sono
deliberate dall'assemblea [c.c. 21, 2393] e sono esercitate dai nuovi
amministratori o dai liquidatori [c.c. 25, 29, 2941, n. 7].
Art. 23.
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto [c.c. 16] possono essere annullate, su
istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero
[c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 1445, 2391].
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore,
sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di
colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata,
quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato
ed è notificato agli amministratori [c.c. 2378; disp. att. c.c. 10].
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine
pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa
[disp. att. c.c. 9].
Art. 24.
Recesso ed esclusione degli associati.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo
che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c.
16, 2284, 2322].
L'associato può sempre recedere dall'associazione se
non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori
e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre
mesi prima [c.c. 2285, 2964].
L'esclusione d'un associato non può essere
deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere
all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata
notificata la deliberazione [c.c. 2286, 2287].
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati
esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non
possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione [c.c. 37].
Art. 25.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorità governativa esercita il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina
e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla,
sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni
contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al
buon costume [preleggi 31]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità
dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 23, 1445, 2377, 2391].
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o
dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22].
Art. 26.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L'autorità governativa può disporre il
coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero la unificazione della
loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del
fondatore [c.c. 28].
Art. 27.
Estinzione della persona giuridica.
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo
e nello statuto [c.c. 16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è
stato raggiunto o è divenuto impossibile [c.c. 28, 2272, n. 2].
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti
gli associati sono venuti a mancare [c.c. 2272, n. 4].
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su
istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio [c.c. 29, 30, 34; disp. att.
c.c. 10, 11]] (Comma abrogato dall'art. 11
del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).
Art. 28.
Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o
di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità
governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua
trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore
[c.c. 16, 26, 27; disp. att. c.c. 10].
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che
vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [c.c. 14] come causa
di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone
[c.c. 31, 32].
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e
dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto
di una o più famiglie determinate [c.c. 699].
Art. 29.
Divieto di nuove operazioni.
Gli amministratori non possono compiere nuove
operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara
l'estinzione della persona giuridica [c.c. 27] o il provvedimento con cui
l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o
appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento
dell'associazione medesima [c.c. 21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto,
assumono responsabilità personale e solidale [c.c. 18, 22, 33, 1292, 2279,
2449].
Art. 30.
Liquidazione.
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [c.c.
27] o disposto lo scioglimento dell'associazione [c.c. 21, 34], si procede alla
liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [c.c. 31;
disp. att. c.c. 11].
Art. 31.
Devoluzione dei beni.
I beni della persona giuridica, che restano dopo
esaurita la liquidazione [c.c. 30], sono devoluti in conformità dell'atto
costitutivo o dello statuto [c.c. 16].
Qualora questi non dispongano, se trattasi di
fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti
che hanno fini analoghi [c.c. 32]; se trattasi di associazione, si osservano le
deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [c.c. 21, 28] e,
quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa
[c.c. 42].
I creditori che durante la liquidazione non hanno
fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i
beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [c.c.
2964], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [c.c. 2312, 2324,
2456].
Art. 32.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un
ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo
diverso da quello proprio dell'ente [c.c. 16], l'autorità governativa (1)
devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno
fini analoghi [c.c. 28, 31, 42; disp. att. c.c. 15].
Art. 33.
Registrazione delle persone giuridiche.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
[In ogni provincia è istituito un pubblico registro
delle persone giuridiche [disp. att. c.c. 22, 254].
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto
costitutivo [c.c. 14] e, quella del decreto di riconoscimento [c.c. 12], la
denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata
determinata, la sede [c.c. 46] della persona giuridica [c.c. 34] e il cognome e
il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la
rappresentanza [c.c. 18, 19; disp. att. c.c. 33].
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio
[disp. att. c.c. 27, 28].
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente [c.c. 1292], insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte [c.c. 29, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2508]].
Art. 34.
Registrazione di atti.
(Articolo
abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)
[Nel
registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto [c.c. 16, 21], dopo che sono state approvate dall'autorità governativa,
il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione
degli amministratori [c.c. 18] con indicazione di quelli ai quali spetta la
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
lo scioglimento o dichiarano l'estinzione [c.c. 27], il cognome e il nome dei
liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati
non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a
conoscenza [c.c. 19, 46, 2193, 2298, 2384]].
Art. 35.
Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono
le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le
modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] (Le
parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 11 del D.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361) sono
puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire un milione (Ammenda
così aumentata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 36.
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche [c.c. 12, 600] sono
regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o
la direzione [c.c. 41; c.p.c. 19, 75, 78, 145].
Art. 37. Fondo
comune.
I contributi degli associati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [c.c. 38].
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del
fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [c.c. 24].
Art. 38.
Obbligazioni.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul
fondo comune [c.c. 37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente
e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione [c.c. 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615].
Art. 39.
Comitati.
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati
promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e
simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito
nelle leggi speciali.
Art. 40.
Responsabilità degli organizzatori.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione
dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [c.c. 1292]
della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41.
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità
giuridica [c.c. 12], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente
[c.c. 1292] delle obbligazioni assunte [c.c. 33, 38, 2267, 2291, 2317, 2320,
2331, 2508, 2615]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le
oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del
presidente [c.c. 36; c.p.c. 19, 75, 78]
Art. 42.
Diversa destinazione dei fondi.
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo
scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un
residuo di fondi, l'autorità governativa (1) stabilisce la devoluzione dei
beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [c.c.
31, 32].