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Art. 1. Capacità
giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita [Cost. 3, 22].
I diritti che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all'evento della nascita [c.c. 320, 462, 687, 715,
784].
[Le
limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate
razze sono stabilite da leggi speciali]
(Comma abrogato dall'art. 3 del D.L.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287).
Art. 2.
Maggiore età. Capacità di agire.
(Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39)
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età
inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro.
Art. 3. Capacità
in materia di lavoro.
(Articolo
abrogato dall'art. 2 della legge 8 marzo 1975, n. 39)
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore].
Art. 4.
Commorienza.
Quando un effetto giuridico dipende dalla
sopravvivenza di una persona a un'altra [c.c. 462, 791] e non consta quale di
esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [c.c. 61,
69, 1418, 2728].
Art. 5. Atti di
disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono
vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o
quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume [Cost. 32; preleggi 31; c.c. 1418].
Art. 6. Diritto
al nome.
Ogni persona ha diritto al nome [Cost. 22] che le è
per legge attribuito [c.c. 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2563, 2565].
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [c.c.
602].
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche
al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7. Tutela
del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso
del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri
indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente [preleggi 8, 9; c.c. 2056,
2563, 2564; c.p.c. 9] la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei
danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza
sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120; c.p. 186].
Art. 8. Tutela
del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione
può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [c.p.c. 100]
fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
Art. 9. Tutela
dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia
acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7
[c.c. 602].
Art. 10. Abuso
dell'immagine altrui.
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del
coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita (1), ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria [c.p.c. 9] su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [c.c. 2056] (2).