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Capo III
- Disposizioni generali e finali
Art. 249.
[Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio
1890, n. 6917, sullo stato delle persone della Famiglia reale] (*).
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(*) L'articolo deve ritenersi abrogato a seguito
della mutata forma istituzionale dello Stato.
Art. 250.
(Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287)
[Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana].
Art. 251.
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito [c.c. 369, 372, 529, 1212, 1532, 1689, 2344, 2352, 2410, n. 2, 2503; disp. att. c.c. 76] (*).
[Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2
dell'articolo 2329 deve essere eseguito presso l'istituto d'emissione] (Comma
abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30).
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(*) L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per
l'esercizio del credito è stato soppresso con il D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944,
n. 226.
Art. 252.
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la
prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di
quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche
all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni
in corso, ma il nuovo termine decorre dall'1 luglio 1939 se esso è stabilito
dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal II libro, dal 28
ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice
stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge
precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso
in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più
breve di quello stabilito dalle leggi anteriori [c.c. 1158, 2655, 2934, 2946,
2962].
Art. 253.
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste
dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito
pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate
forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi [c.c. 1871].
Art. 254.
I modelli dei registri delle persone giuridiche [c.c. 11, 33], delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica (*), delle adozioni [c.c. 314], delle tutele [c.c. 344] e curatele, delle successioni [c.c. 456] e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.
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(*) Testo così modificato a seguito della mutata
forma istituzionale dello Stato.
Art. 255.
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664, 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma, del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente
al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello
progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni
trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria
dall'articolo 36 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256.
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.