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Capo II  -  Disposizioni transitorie

Sezione I - Disposizioni relative al libro I

 

Art. 114.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termini degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'articolo 58 del nuovo codice.

Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'articolo 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

 

Art. 115.

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14, L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.

Il capo primo della legge suddetta è abrogato.

 

Art. 116.

L'impugnazione prevista nell'articolo 123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1 luglio 1939.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1 luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare [c.c. 137].

 

Art. 117.

Se il matrimonio è stato annullato prima dell'1 luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

 

Art. 118.

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima dell'1 luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data [c.c. 179].

 

Art. 119.

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima dell'1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.

Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

 

Art. 120.

L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice [c.c. 233, 235, 244], anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dall'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

 

Art. 121.

Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo [c.c. 249], spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima dell'1 luglio 1939.

 

Art. 122.

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice [c.c. 250].

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'1 luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

 

Art. 123.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del 1865. L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice.

I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell'1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.

Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall'articolo 271 del nuovo codice.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

 

Art. 124.

La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.

 

Art. 125.

La disposizione dell'articolo 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.

 

Art. 126.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima dell'1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'articolo 205 del codice del 1865.

 

Art. 127.

Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione [c.c. 305] si applicano anche alle adozioni costituite prima dell'1 luglio 1939.

 

Art. 128.

(L’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287 ha abrogato l’art. 342, per cui anche il presente articolo deve ritenersi abrogato)

[Se l'ipotesi prevista dall'articolo 342 del codice si è verificata prima dell'1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'articolo 342 del codice].

 

Art. 129.

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela [c.c. 344] si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima dell'1 luglio 1939 [c.c. 343, 350].

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384, e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso.

 

Art. 130.

La disposizione dell'articolo 428 del codice è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima dell'1 luglio 1939.

 

Art. 131.

Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'articolo 381 del nuovo codice.



Sezione II - Disposizioni relative al libro II

 

Art. 132.

L'erede col beneficio d'inventario [c.c. 484] può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 503 del codice anche se l'accettazione è stata fatta prima del 21 aprile 1940.

 

Art. 133.

La rinuncia all'eredità o al legato [c.c. 519, 649], fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.

 

Art. 134.

La disposizione dell'articolo 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.

L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente [c.c. 530] incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

 

Art. 135.

Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice [c.c. 537, 555].

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione sull'imputazione e sulla riunione fittizia [c.c. 556, 564, 737, 740, 747, 750].

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.

 

Art. 136.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente all'1 luglio 1939.

I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio [c.c. 594] anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

 

Art. 137.

Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie [c.c. 619] e di donazioni [c.c. 782] che sono valide secondo il codice [c.c. 590, 779]. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti [c.c. 592, 606, 782].

 

Art. 138.

Le condizioni di vedovanza [c.c. 636] ammesse dall'ultimo comma dell'articolo 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

 

Art. 139.

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva [c.c. 633] si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

 

Art. 140.

Ancorché la divisione [c.c. 713] sia stata già effettuata, si applica la norma dell'articolo 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

 

Art. 141.

Le norme sulla revocazione per ingratitudine [c.c. 801] sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'articolo 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.



Sezione III  - Disposizioni relative al libro III

 

Art. 142.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Le enfiteusi [c.c. 957] costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti].

 

Art. 143.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Alle enfiteusi [c.c. 957], che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l'indivisibilità degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell'articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio].

 

Art. 144.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell'articolo 962 del codice non può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.

Per determinare la differenza di valore ai fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l'enfiteusi è stata costituita anteriormente all'1 gennaio 1919.

Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941 sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della determinazione del prezzo dell'affrancazione stessa, alla revisione del canone, in conformità del primo comma del presente articolo].

 

Art. 145.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente all'1 gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.

Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine prevedono il pagamento di più laudemi di specie diversa, si ha riguardo, agli effetti dell'aumento del canone, al laudemio di maggiore importo.

Per la determinazione del laudemio [c.c. 965] si applica il secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998].

 

Art. 146.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell'articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione [c.c. 971] l'indennità stabilita dal primo comma dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998].

  

Art. 147.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[La revisione ai sensi dell'articolo 144 può essere chiesta anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in conformità del primo comma dell'articolo 145, ma nella revisione si deve tener conto dell'aumento già disposto] [c.c. 961, 962].

 

Art. 148.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 966 del codice].

 

Art. 149.

(Articolo abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)

[Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell'articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice].

 

Art. 150.

Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto [c.c. 984] se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'articolo 480 del codice del 1865.

 

Art. 151.

Le disposizioni dell'articolo 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941 [disp. att. c.c. 157].




Art. 152.

Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.

 

Art. 153.

La disposizione dell'articolo 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.

 

Art. 154.

Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità [c.c. 1051, 1054].

 

Art. 155.

Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.

Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.

 

Art. 156.

I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

 

Art. 157.

Per i diritti spettanti al possessore [c.c. 1150], all'usufruttuario [c.c. 1005, 1006] o all'enfiteuta [c.c. 975] a causa di riparazioni, di miglioramenti [c.c. 985, 986] o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall'articolo 152 di queste disposizioni [disp. att. c.c. 151].

 

Art. 158.

Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.

La disposizione dell'articolo 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941 [c.c. 1031, 1061, 1158].



Sezione IV  -  Disposizioni relative al libro IV

 

Art. 159.

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice, si determina in conformità dell'articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

 

Art. 160.

Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore [c.c. 1206], all'inadempimento e alla mora del debitore [c.c. 1218] si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.

 

Art. 161.

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore nel nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto [c.c. 1282], anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.

Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'articolo 1284 del nuovo codice.

 

Art. 162.

La disposizione dell'articolo 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gl'interessi sono dovuti per almeno sei mesi.

 

Art. 163.

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta [c.c. 1382, 1384].

 

Art. 164.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno della entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.

 

Art. 165.

Gli effetti dell'annullamento [c.c. 1445] o della risoluzione [c.c. 1453, 1537] dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice [c.c. 1458].

 

Art. 166.

Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione [c.c. 1448, 1452] è regolata dalle disposizioni del codice del 1865.

 

Art. 167.

Le disposizioni dell'articolo 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.

 

Art. 168.

Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta [c.c. 1467, 1468] si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.

 

Art. 169.

Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore [c.c. 1186, 1461, 1822] si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.

 

Art. 170.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.

 

Art. 171.

Le dsposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.

 

Art. 172.

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla [c.c. 1490, 1495, 1497, 1511, 1522], si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

 

Art. 173.

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale [c.c. 1500] nel contratto di vendita, tranne quella del primo comma dell'articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.

 

Art. 174.

Le disposizioni dell'articolo 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.

 

Art. 175.

Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'articolo 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.

 

Art. 176.

Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.

 

Art. 177.

Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma, e 1550 secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 178.

La prescrizione stabilita dall'articolo 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall'articolo 1478 del codice del 1865.

 

Art. 179.

I patti di preferenza previsti dall'articolo 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.

Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell'articolo 1566 predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.

 

Art. 180.

I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865 [c.c. 1571].

Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili [c.c. 1634, 1654], o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.

 

Art. 181.

Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 182.

Le disposizioni dell'articolo 1694 e della seconda parte dell'articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 183.

Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 184.

Le cause di estinzione del mandato [c.c. 1722] sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.

 

Art. 185.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 186.

Il creditore di una rendita o di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'articolo 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall'articolo 2136 del codice del 1865.

 

Art. 187.

Le disposizioni degli articoli 1888, secondo comma e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.

Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'articolo 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'articolo 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma, e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.

 

Art. 188.

Le disposizioni dell'articolo 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.

Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'articolo 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.

 

Art. 189.

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.

La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

 

Art. 190.

La disposizione dell'articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.

Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'articolo 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.

 

Art. 191.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 192.

Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 193.

Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.

 

Art. 194.

Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.



Sezione V  -  Disposizioni relative al libro V

 

Art. 195.

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

 

Art. 196.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'articolo 2097 del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

 

Art. 197.

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.

 

Art. 198.

I patti di non concorrenza previsti dall'articolo 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

 

Art. 199.

L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'articolo 425 del codice stesso [c.c. 415, 2198]. Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

 

Art. 200.

Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili [c.c. 2214] e alla redazione del bilancio [c.c. 2217] per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e per le società soggette a registrazione [c.c. 2188, 2195, 2200, 2215, 2423, 2424], entreranno in vigore l'1 gennaio 1943.

Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.

Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese [disp. att. c.c. 99] (*), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili [c.c. 2215] prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura (**), o da un notaio  secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori [c.c. 2302].

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(*) Con l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese.

(**) Per la soppressione dell'ufficio del pretore vedi il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

 

Art. 201.

Ai contratti d'opera, stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'articolo 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 202.

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.

 

Art. 203.

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 204.

Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.

Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici a partire dall'1 luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.

Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società [c.c. 2251, 2267].

 

Art. 205.

Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'articolo 100 di queste disposizioni [c.c. 2247, 2249, 2331, 2511].

 

Art. 206.

Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti [c.c. 2249, 2511].

  

Art. 207.

Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'articolo 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

 

Art. 208.

L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dalla entrata in vigore di questo [c.c. 2294].

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'articolo 2286 del codice.

 

Art. 209.

Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.

Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

 

Art. 210.

L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni [c.c. 2410].

Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

 

Art. 211.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni [c.c. 2300, 2307, 2436, 2470, 2494, 2498, 2501, 2537, 2538].

 

Art. 211-bis.

(Articolo aggiunto dall'art. 210 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.

 

Art. 212.

Le azioni a voto plurimo [c.c. 2351], esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del Codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

 

Art. 213.

Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell'articolo 2385 del codice [c.c. 2383].

 

Art. 214.

Le disposizioni dell'articolo 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

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Art. 215.

Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942 [c.c. 2327].

Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire, e che entro il 30 giugno 1945  non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.

 

Art. 216.

Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dall'1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata [c.c. 2472].

 

Art. 217.

Le società cooperative [c.c. 2511] in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata [c.c. 2513, 2514], salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.

Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, che, entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

 

Art. 218.

(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni [c.c. 2272, 2309, 2310, 2311, 2312, 2324, 2329, 2448, 2450, 2539] (*).

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(*) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

Art. 218.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004:. art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

 

Art. 219.

I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori [c.c. 2549].

 

Art. 220.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.

 

Art. 221.

L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945  uniformare alla disposizione dell'articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 222.

La disposizione dell'articolo 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.

Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.

 

Art. 223.

I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dall'1 luglio 1945.

Entro il 30 giugno 1945  tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti l'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio è sciolto.

 

Art. 223-bis.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale. (Comma inserito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003. (Comma così sostituito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)

Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice.

Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.

 

 

Art. 223-ter.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004 per la loro durata.

 

Art. 223-quater.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.

 

Art. 223-quinquies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.

 

Art. 223-sexies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

 

Art. 223-septies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico.

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

 

Art. 223-octies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.

  

Art. 223-novies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

 

Art. 223-decies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

 

Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.

 

Art. 223-undecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

  

Art. 223-duodecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005 (Parole così sostituite dall’art. 36 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).

Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.

Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.

 

Art. 223-terdecies.

(Articolo così sostituito dall’art. 37 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310)

Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono  all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.

Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

 

Art. 223-quaterdecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Art. 223-quinquiesdecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali. (Comma inserito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)

L'obbligo di cui all’articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefìci fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004. (Comma così modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37 )

 

Art. 223-sexiesdecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

  

Art. 223-septiesdecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

 

Art. 223-octiesdecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

 

Art. 223-noviesdecies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

 

Art. 223-vicies.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

 

Art. 223-vicies semel.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.

 

Art. 223-vicies bis.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

 

Art. 223-vicies ter.

(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.



Sezione VI - Disposizioni relative al libro VI

 

Art. 224.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso [c.c. 2643, 2644], a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

 

Art. 225.

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti della omissione della trascrizione [c.c. 2644, 2647, 2649, 2650, 2652, 2653, 2655, 2843] o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi [disp. att. c.c. 242].

 

Art. 226.

La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.




Art. 227.

Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi [c.c. 2644, 2652, nn. 6, 7, 8 e 9, 2653, n. 3, 2690, nn. 3, 4, 5 e 6], non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

 

Art. 228.

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità [c.c. 2648, 2659, 2660].

 

Art. 229.

Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.

 

Art. 230.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice [c.c. 2655].

 

Art. 231.

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari [c.c. 2655], anche:

1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sui libri fondiari;

2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice [c.c. 167, 2647];

3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso [c.c. 1977, 2649, 2687];

4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

 

Art. 232.

L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'articolo 19, lett. c) della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti [c.c. 2647].

 

Art. 232-bis.

(Articolo aggiunto dall'art. 5 della legge 21 gennaio 1983, n. 22)

A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

 

Art. 233.

Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado [c.c. 2697; c.p.c. 324].

La prova testimoniale [c.c. 2721; c.p.c. 244] per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

 

Art. 234.

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati [c.c. 2745], all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

 

Art. 235.

La disposizione dell'articolo 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.

 

Art. 236.

Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'articolo 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri [c.c. 2777, 2781, 2783].

 

Art. 237.

Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori [c.c. 2784].

Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio [c.c. 2787, 2788, 2790, 2792, 2793, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805].

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'articolo 1888 del codice del 1865 se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice [c.c. 2794].

 

Art. 238.

L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente [c.c. 2808, 2812].

 

Art. 239.

Le disposizioni dell'articolo 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

 

Art. 240.

Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso [c.c. 2847], a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.

 

Art. 241.

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori [c.c. 2858].

 

 

Art. 242.

Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo [c.c. 2858, 2859, 2866], non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.

 

Art. 243.

Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

 

Art. 244.

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche [c.c. 2889; c.p.c. 792] è in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'articolo 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

 

Art. 245.

Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento [c.c. 2906, 2912, 2913] eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

 

Art. 246.

Le disposizioni dell'articolo 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi posteriormente.

 

Art. 247.

Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse [c.c. 2941, 2942].

 

Art. 248.

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione [c.c. 2946] nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario [c.c. 2962].