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Capo II -
Disposizioni transitorie
Art. 114.
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo
dei beni dell'assente, emessa a termini degli articoli 36 e 38 del codice del
1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta
prevista nell'articolo 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere
dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'articolo 58 del nuovo
codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38
del codice 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni
dell'assente.
Art. 115.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo
comma dell'art. 14, L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è
abrogato.
Art. 116.
L'impugnazione prevista nell'articolo 123, primo
comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni
anteriori al 1 luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati
anteriormente al 1 luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile
incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare
[c.c. 137].
Art. 117.
Se il matrimonio è stato annullato prima
dell'1 luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi,
i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di
figli naturali riconosciuti ai sensi dell'articolo 128, ultimo comma, del
codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in
contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118.
Gli atti di costituzione di dote aventi per
oggetto beni futuri, stipulati prima dell'1 luglio 1939, conservano la loro
efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data
[c.c. 179].
Art. 119.
I lucri dotali in favore del coniuge
sopravvivente, stipulati prima dell'1 luglio 1939, conservano la loro
efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le
ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120.
L'azione di disconoscimento di paternità è
soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice [c.c.
233, 235, 244], anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli
nati prima dall'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non
sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121.
Le azioni di reclamo di stato di figlio
legittimo [c.c. 249], spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio
a norma dell'articolo 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando
la domanda è stata proposta prima dell'1 luglio 1939.
Art. 122.
Le disposizioni del codice relative al
riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti
prima dell'1 luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto
prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi
anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano
le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice
[c.c. 250].
Tale riconoscimento vale anche agli effetti
delle successioni aperte prima dell'1 luglio 1939, purché i diritti successori
del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato [c.p.c.
324] o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano
trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia
fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità può essere proposta dai figli nati prima dell'1 luglio 1939 solo nel
caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del codice del
1865. L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche
dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'articolo 278 del nuovo codice.
I figli naturali che si trovano nelle condizioni
previste nei numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima dell'1
luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è
soggetta al termine stabilito dall'articolo 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle
forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'1 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di
paternità o di maternità naturale proposti prima dell'1 luglio 1939 non possono
essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'articolo 274
del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se
interlocutoria.
Art. 124.
La disposizione dell'articolo 286 del codice
è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori
sono morti prima dell'1 luglio 1939.
Art. 125.
La disposizione dell'articolo 287 del codice
è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la
celebrazione del matrimonio per procura.
Art. 126.
La disposizione del secondo comma dell'articolo 293 del nuovo
codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima dell'1 luglio 1939, a
meno che siano state già impugnate ai sensi dell'articolo 205 del codice del
1865.
Art. 127.
Le disposizioni del codice sulla revoca
dell'adozione [c.c. 305] si applicano anche alle adozioni costituite prima
dell'1 luglio 1939.
Art. 128.
(L’art.
3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287 ha abrogato l’art. 342, per cui anche
il presente articolo deve ritenersi abrogato)
[Se l'ipotesi prevista dall'articolo 342 del
codice si è verificata prima dell'1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del
figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore
della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una
educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità
all'articolo 342 del codice].
Art. 129.
Le norme del codice in materia di tutela e di
curatela [c.c. 344] si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono
aperte prima dell'1 luglio 1939 [c.c. 343, 350].
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori
già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383,
384, e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste
dal codice stesso.
Art. 130.
La disposizione dell'articolo 428 del codice
è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima
dell'1 luglio 1939.
Art. 131.
Le ipoteche legali sui beni del tutore
iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865
possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare,
il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'articolo 381 del nuovo
codice.
Sezione II - Disposizioni relative al libro
II
Art. 132.
L'erede col beneficio d'inventario [c.c. 484]
può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 503 del
codice anche se l'accettazione è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133.
La rinuncia all'eredità o al legato [c.c.
519, 649], fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal
codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data.
Art. 134.
La disposizione dell'articolo 528 del codice
è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il
chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla
liquidazione dell'eredità giacente [c.c. 530] incombe anche sui curatori già
nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore
ritiene opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135.
Le norme sulla riduzione delle donazioni sono
applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché
la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione,
avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal
codice [c.c. 537, 555].
La medesima disposizione si applica per le
regole stabilite dal codice sulla collazione sull'imputazione e sulla riunione
fittizia [c.c. 556, 564, 737, 740, 747, 750].
Tuttavia per le donazioni di beni mobili
fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante
dalla stima annessa all'atto di donazione.
Art. 136.
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del
codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940,
se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono
stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580
e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e
4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione
giudiziale di paternità perché nati anteriormente all'1 luglio 1939.
I figli naturali indicati dal comma
precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio [c.c. 594] anche per
le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940;
l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al
valore che i beni ereditari avevano a tale data.
Art. 137.
Non possono essere promosse né proseguite azioni
per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere
o per altre cause, di disposizioni testamentarie [c.c. 619] e di donazioni
[c.c. 782] che sono valide secondo il codice [c.c. 590, 779]. La nullità
ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso
previsti [c.c. 592, 606, 782].
Art. 138.
Le condizioni di vedovanza [c.c. 636] ammesse
dall'ultimo comma dell'articolo 850 del codice del 1865, relative alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139.
I diritti derivanti da una disposizione
testamentaria sotto condizione sospensiva [c.c. 633] si trasmettono agli eredi
dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si
sia verificata.
Art. 140.
Ancorché la divisione [c.c. 713] sia stata
già effettuata, si applica la norma dell'articolo 759 del codice, se l'evizione
ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Art. 141.
Le norme sulla revocazione per ingratitudine
[c.c. 801] sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di
revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del
secondo comma dell'articolo 802 del codice è applicabile anche se la causa di
revocazione è anteriore.
Sezione III - Disposizioni relative al libro III
Art. 142.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Le enfiteusi [c.c. 957] costituite sotto le
leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime, salvo quanto è disposto
negli articoli seguenti].
Art. 143.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Alle enfiteusi [c.c. 957], che secondo le leggi del tempo in
cui furono costituite importano l'indivisibilità degli obblighi da parte degli
enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo
comma dell'articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la
divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti
separatamente per la durata di un decennio].
Art. 144.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Per le enfiteusi costituite anteriormente al
28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell'articolo 962 del codice non
può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni
caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere
superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.
Per determinare la differenza di valore ai
fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che
il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l'enfiteusi è stata costituita
anteriormente all'1 gennaio 1919.
Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941
sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della
determinazione del prezzo dell'affrancazione stessa, alla revisione del canone,
in conformità del primo comma del presente articolo].
Art. 145.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi
di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano
dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente all'1 gennaio 1866, ma il
concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla
trentesima parte del laudemio.
Se il titolo costitutivo, la legge o la
consuetudine prevedono il pagamento di più laudemi di specie diversa, si ha
riguardo, agli effetti dell'aumento del canone, al laudemio di maggiore
importo.
Per la determinazione del laudemio [c.c. 965] si applica il
secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998].
Art. 146.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Qualora il canone sia stato aumentato a
norma dell'articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione
[c.c. 971] l'indennità stabilita dal primo comma dell'articolo 11 della legge
11 giugno 1925, n. 998].
Art. 147.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[La revisione ai sensi dell'articolo 144 può essere chiesta
anche nel caso in cui il canone sia stato aumentato in conformità del primo
comma dell'articolo 145, ma nella revisione si deve tener conto dell'aumento
già disposto] [c.c. 961, 962].
Art. 148.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi è
stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del
diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 966 del
codice].
Art. 149.
(Articolo
abrogato dall'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607)
[Alle enfiteusi costituite sotto le leggi
anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma
dell'articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice].
Art. 150.
Per l'acquisto dei frutti al termine
dell'usufrutto [c.c. 984] se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre
1941, si osserva il disposto dell'articolo 480 del codice del 1865.
Art. 151.
Le disposizioni dell'articolo 999 del codice
si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al
28 ottobre 1941 [disp. att. c.c. 157].
Art. 152.
Il diritto di ritenzione ammesso dagli
articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a
lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153.
La disposizione dell'articolo 1023 del codice
si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28
ottobre 1941.
Art. 154.
Se l'interclusione del fondo si è verificata
per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto
a dare il passaggio senza indennità [c.c. 1051, 1054].
Art. 155.
Le disposizioni concernenti la revisione dei
regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai
regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei
regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo
comma dell'articolo 1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.
Art. 156.
I condomini costituiti in forma di società
cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative
edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli
interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157.
Per i diritti spettanti al possessore [c.c.
1150], all'usufruttuario [c.c. 1005, 1006] o all'enfiteuta [c.c. 975] a causa
di riparazioni, di miglioramenti [c.c. 985, 986] o di addizioni eseguite
anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865,
salvo quanto è stabilito dall'articolo 152 di queste disposizioni [disp. att.
c.c. 151].
Art. 158.
Il termine per l'usucapione delle servitù
discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'articolo 1075 del codice
si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima
del 28 ottobre 1941 [c.c. 1031, 1061, 1158].
Sezione IV - Disposizioni
relative al libro IV
Art. 159.
Il luogo in cui devono essere adempiute le
obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice, si determina in
conformità dell'articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di
obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160.
Le disposizioni del codice relative alla mora
del creditore [c.c. 1206], all'inadempimento e alla mora del debitore [c.c.
1218] si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata
in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta
ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161.
I crediti di somme di danaro che siano
divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore nel nuovo codice, producono, da
questa data, interessi di pieno diritto [c.c. 1282], anche se tale effetto non
si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la
data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'articolo 1284
del nuovo codice.
Art. 162.
La disposizione dell'articolo 1283 del codice
si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata
in vigore del codice stesso, quando gl'interessi sono dovuti per almeno sei
mesi.
Art. 163.
Il giudice può ridurre la penale
manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente
all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato
giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta [c.c.
1382, 1384].
Art. 164.
Le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'articolo 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato
concluso anteriormente al giorno della entrata in vigore del codice stesso, e
anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora
pendente.
Art. 165.
Gli effetti dell'annullamento [c.c. 1445] o
della risoluzione [c.c. 1453, 1537] dei contratti rispetto ai terzi sono
regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata
proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice [c.c. 1458].
Art. 166.
Per le vendite immobiliari stipulate
anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di
lesione [c.c. 1448, 1452] è regolata dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 167.
Le disposizioni dell'articolo 1462 del codice
si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto
stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando
l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo
giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168.
Le disposizioni relative agli effetti
dell'eccessiva onerosità sopravvenuta [c.c. 1467, 1468] si applicano anche per
i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e
gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
Art. 169.
Le disposizioni che regolano le conseguenze
del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore [c.c.
1186, 1461, 1822] si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori
all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170.
Le disposizioni del secondo comma
dell'articolo 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita
conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o
l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Art. 171.
Le dsposizioni degli articoli 1478, 1479 e
1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente
al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato
domandato in giudizio l'annullamento.
Art. 172.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei
vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini
per farla [c.c. 1490, 1495, 1497, 1511, 1522], si applicano anche se il
contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice,
purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo
posteriormente.
Art. 173.
Le disposizioni relative al riscatto
convenzionale [c.c. 1500] nel contratto di vendita, tranne quella del primo
comma dell'articolo 1501, si applicano anche ai contratti conclusi
anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga
esercitato posteriormente.
Art. 174.
Le disposizioni dell'articolo 1512 del codice
si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se
il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175.
Qualora secondo le leggi anteriori i
contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili
ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai
requisiti prescritti dall'articolo 1524 del codice, le formalità relative,
trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in
vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In
mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del
compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo
che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data
anzidetta.
Art. 176.
Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526
del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia
stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data
suddetta.
Art. 177.
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo
comma, e 1550 secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di
voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di
titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 178.
La prescrizione stabilita dall'articolo 1541
del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla
data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile
sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già
decorso il termine stabilito dall'articolo 1478 del codice del 1865.
Art. 179.
I patti di preferenza previsti dall'articolo
1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora
durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile
da tale data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di
preferenza stabilite dal secondo comma dell'articolo 1566 predetto, si
osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice,
anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180.
I rapporti di locazione in corso al giorno
dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865 [c.c.
1571].
Tuttavia si applicano, con effetto da tale
data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili [c.c. 1634,
1654], o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano
fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181.
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666,
1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera
o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si
addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182.
Le disposizioni dell'articolo 1694 e della
seconda parte dell'articolo 1698 del codice si osservano anche se il contratto
sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183.
Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707
del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 184.
Le cause di estinzione del mandato [c.c.
1722] sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo,
anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185.
La disposizione del secondo comma
dell'articolo 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia
anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 186.
Il creditore di una rendita o di ogni altra
prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo
codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo
la disposizione dell'articolo 1870 del codice stesso, ma il termine di nove
anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di
ventotto anni stabilito dall'articolo 2136 del codice del 1865.
Art. 187.
Le disposizioni degli articoli 1888, secondo
comma e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si
applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti
le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del
rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la
disposizione del secondo comma dell'articolo 1899, se la proroga tacita non è
già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni
dell'articolo 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore
medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma, e 1915, secondo
comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.
Art. 188.
Le disposizioni dell'articolo 1921 del codice
si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di
esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza
del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati
dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'articolo
1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189.
Le disposizioni del primo comma dell'articolo
1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene
posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione
di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si
applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190.
La disposizione dell'articolo 1957 del codice
si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice
stesso se l'obbligazione principale scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine
di sei mesi stabilito dal primo comma dell'articolo 1957 decorre dall'entrata
in vigore suddetta.
Art. 191.
La disposizione del secondo comma
dell'articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori,
ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192.
Il debitore può valersi della facoltà
accordatagli dall'articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi
sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193.
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980,
1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione
dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194.
Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e
2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità
del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso.
Sezione V - Disposizioni
relative al libro V
Art. 195.
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e
IV del capo I del titolo II del libro V del codice e quelle contenute nelle
sezioni II, III, IV e V del capo II dello stesso titolo si applicano anche ai
rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto è
stabilito negli articoli seguenti.
Art. 196.
Nei contratti di lavoro a tempo determinato
in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare
per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'articolo 2097
del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso
il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
Art. 197.
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del
rapporto di lavoro previste dall'articolo 2113 del codice, che hanno avuto
luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili
a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla
data predetta.
Art. 198.
I patti di non concorrenza previsti
dall'articolo 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice
devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo
stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere
dalla data predetta.
Art. 199.
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in
vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non
con l'autorizzazione prevista dall'articolo 425 del codice stesso [c.c. 415, 2198].
Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia
pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200.
Le disposizioni del codice, relative alla
tenuta delle scritture contabili [c.c. 2214] e alla redazione del bilancio
[c.c. 2217] per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e per
le società soggette a registrazione [c.c. 2188, 2195, 2200, 2215, 2423, 2424],
entreranno in vigore l'1 gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si
considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in
quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni
relative al registro delle imprese [disp. att. c.c. 99] (*), la numerazione, la
bollatura e la vidimazione dei libri contabili [c.c. 2215] prescritte dal
codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura (**), o
da un notaio secondo le leggi
anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei
libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle
leggi anteriori [c.c. 2302].
------------------------
(*) Con l'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 è stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese.
(**) Per la soppressione dell'ufficio del
pretore vedi il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 201.
Ai contratti d'opera, stipulati prima
dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo
comma dell'articolo 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga
posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202.
Le disposizioni contenute nel capo II del
titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione
d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice
stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203.
Le disposizioni contenute nel capo II del
titolo IV del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di lavoro
domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 204.
Le società civili a tempo determinato,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere
soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa
risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e
quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore
al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici
a partire dall'1 luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni
sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle
disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di
società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si
applicano le disposizioni relative a questo tipo di società [c.c. 2251, 2267].
Art. 205.
Le società commerciali e le società
cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non
legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31
dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate
dall'articolo 100 di queste disposizioni [c.c. 2247, 2249, 2331, 2511].
Art. 206.
Le società commerciali e le società
cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice,
devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice,
conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le
norme degli articoli seguenti [c.c. 2249, 2511].
Art. 207.
Non è necessario il consenso del socio
receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma
dell'articolo 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno
prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato
conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli
eredi del socio defunto.
Art. 208.
L'incapace, che sia socio di una società in
nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve
ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del
codice entro tre mesi dalla entrata in vigore di questo [c.c. 2294].
Se entro tale termine non sono state ottenute
le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma
dell'articolo 2286 del codice.
Art. 209.
Hanno immediata applicazione con l'entrata in
vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni
contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357
a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446,
nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in
vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in
difformità delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi
alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.
Art. 210.
L'emissione di obbligazioni da parte di
società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è
regolata dalle nuove disposizioni [c.c. 2410].
Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e
2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla
suddetta data.
Art. 211.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti
al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la
fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni [c.c. 2300,
2307, 2436, 2470, 2494, 2498, 2501, 2537, 2538].
Art. 211-bis.
(Articolo
aggiunto dall'art. 210 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del
codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai
soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
Art. 212.
Le azioni a voto plurimo [c.c. 2351],
esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell'ultimo comma,
potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista
dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data
suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le
società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresì le
deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti
un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si
applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale
deliberati prima dell'entrata in vigore del Codice e dirette a mantenere
inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art. 213.
Salvo contraria disposizione dell'atto
costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle
società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata
dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a
questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del
termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la
disposizione del secondo comma dell'articolo 2385 del codice [c.c. 2383].
Art. 214.
Le disposizioni dell'articolo 2387 del codice non si
applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del
codice stesso per la durata della loro nomina.
.
Art. 215.
Le società per azioni, che al giorno
dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila
lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo
stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942 [c.c. 2327].
Le società per azioni, che al giorno
dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a
cinquecentomila lire, e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali
previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese
convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo
le norme stabilite dal codice stesso.
Art. 216.
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma
del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 se non hanno provveduto a
conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dall'1
luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata
[c.c. 2472].
Art. 217.
Le società cooperative [c.c. 2511] in nome
collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del
codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso
rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le
società cooperative a responsabilità limitata [c.c. 2513, 2514], salvo quanto
disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita,
esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, che, entro il 30 giugno
1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in
liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si
applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e
Tridentina a norma del primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 4
novembre 1928, n. 2325.
Art. 218.
(Testo
in vigore fino al 31 dicembre 2003)
Le società commerciali e cooperative, poste
in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima
dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste
in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo
l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni
[c.c. 2272, 2309, 2310, 2311, 2312, 2324, 2329, 2448, 2450, 2539] (*).
------------------------
(*) I fogli degli annunzi legali delle
province sono stati aboliti dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 218.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004:. art.
9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società poste in liquidazione alla data
del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione dal 1°
gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219.
I rapporti di associazione in partecipazione
costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle
leggi anteriori [c.c. 2549].
Art. 220.
La disposizione del secondo comma
dell'articolo 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda
anteriori all'entrata in vigore del codice.
Art. 221.
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno
1945 uniformare alla disposizione
dell'articolo 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso.
Art. 222.
La disposizione dell'articolo 2596 del codice
non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al
27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della
concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che
alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque
anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223.
I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X
del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dall'1 luglio
1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati
alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti l'autorità
giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla
data della deliberazione. In mancanza il consorzio è sciolto.
Art. 223-bis.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale. (Comma inserito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003. (Comma così sostituito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Art. 223-ter.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004
con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la
forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla
data del 1° gennaio 2004 per la loro durata.
Art. 223-quater.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Nel caso in cui la legge prevede che le
autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del
codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto
costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle
suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia
autentica del provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L'autorità competente al rilascio delle
autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora
l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro
mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della società
medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società, in camera di
consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica l'articolo 2332
del codice.
Art. 223-quinquies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di
deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel
registro delle imprese.
Art. 223-sexies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le disposizioni degli articoli 2377, 2378,
2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano
anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che
l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31
marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle
deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
Art. 223-septies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Se non diversamente disposto, le norme del
codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano
applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di
gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato
il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai
componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che
abbiano adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai
sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio
di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro
componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.
Art. 223-octies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del
codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del
1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie
finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di
particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in
virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è
consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è
consentita alle fondazioni bancarie.
Art. 223-novies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
I procedimenti previsti dall'articolo 2409
del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme
anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia
del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle
irregolarità denunciate.
Art. 223-decies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile
si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.
Art. 223-undecies.
(Testo in
vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima
del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il
1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi
anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30
settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-duodecies.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005 (Parole così sostituite dall’art. 36 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310).
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.
Art. 223-terdecies.
(Articolo così sostituito
dall’art. 37 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310)
Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Art. 223-quaterdecies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Nelle cooperative che hanno adottato e
osservano le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la
deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla
data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza
dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 223-quinquiesdecies.
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali. (Comma inserito dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37)
L'obbligo di cui all’articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefìci fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004. (Comma così modificato dall’art. 5 del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37 )
Art. 223-sexiesdecies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle
attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura
del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a
mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso
strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo
Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni,
con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice
tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi
al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.
Art. 223-septiesdecies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Fermo restando quanto previsto degli articoli
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004
gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali
immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento
dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e
motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità
di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico
dal registro medesimo.
Art. 223-octiesdecies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del
1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la
data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti
secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31
dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-noviesdecies.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Le società cooperative poste in liquidazione
prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1°
gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-vicies.
(Testo in
vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
I procedimenti riguardanti società cooperative previsti
dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo
le norme anteriormente vigenti.
Art. 223-vicies semel.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si
applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre
dalla medesima data.
Art. 223-vicies bis.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo
2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto
decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Art. 223-vicies ter.
(Testo
in vigore dal 1° gennaio 2004: art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437
del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma
del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.
Sezione VI - Disposizioni relative al libro
VI
Art. 224.
Salvo quanto è disposto dagli articoli
seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori
a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti
dal codice stesso [c.c. 2643, 2644], a decorrere dal giorno dell'entrata in
vigore di questo.
Art. 225.
Le disposizioni del codice che regolano gli
effetti della omissione della trascrizione [c.c. 2644, 2647, 2649, 2650, 2652,
2653, 2655, 2843] o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori
all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era
richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi [disp.
att. c.c. 242].
Art. 226.
La trascrizione delle domande giudiziali
prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima
dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati
dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle
leggi anteriori.
Art. 227.
Le disposizioni del codice, secondo le quali
la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi [c.c. 2644, 2652, nn. 6, 7, 8 e 9,
2653, n. 3, 2690, nn. 3, 4, 5 e 6], non si applicano ai diritti che sono stati
acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non
erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano
resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal
codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di
questo.
Art. 228.
La trascrizione del testamento o del certificato
di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal
giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo
attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità [c.c. 2648, 2659,
2660].
Art. 229.
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834
del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si
applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice
stesso, ancorché trascritte successivamente.
Art. 230.
Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le
norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari
nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro
coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei
territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del
1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice
[c.c. 2655].
Art. 231.
Formano oggetto di annotazione, secondo le
disposizioni della legge sui libri fondiari [c.c. 2655], anche:
1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12
dell'articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall'articolo 19 della
legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio
familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice [c.c. 167, 2647];
3) la cessione dei beni ai creditori agli
effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso [c.c. 1977, 2649, 2687];
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653
del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano
incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232.
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni
tra coniugi prevista dall'articolo 19, lett. c) della legge sui libri fondiari
o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in
vigore del codice gli effetti da questo stabiliti [c.c. 2647].
Art. 232-bis.
(Articolo
aggiunto dall'art. 5 della legge 21 gennaio 1983, n. 22)
A decorrere dal 25 novembre 1973, la
responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata
dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i
rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o
comunque esauriti.
Art. 233.
Le disposizioni del codice relative alle
prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunziata
sentenza definitiva, ancorché di primo grado [c.c. 2697; c.p.c. 324].
La prova testimoniale [c.c. 2721; c.p.c. 244]
per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane
tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa
poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di
commercio del 1882.
Art. 234.
Le disposizioni del codice relative ai
diritti dei creditori privilegiati [c.c. 2745], all'ordine dei privilegi e
all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti
reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 235.
La disposizione dell'articolo 2767 del codice
si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore
del codice stesso, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora
corrisposta.
Art. 236.
Quando un credito al quale le leggi speciali
attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i
crediti indicati dall'articolo 2778 del codice, esso è preferito a quelli di
cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri [c.c.
2777, 2781, 2783].
Art. 237.
Se il pegno è stato costituito anteriormente
all'entrata in vigore del codice le condizioni per l'efficacia della prelazione
sono determinate dalle leggi anteriori [c.c. 2784].
Si osservano invece le disposizioni del
codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio
[c.c. 2787, 2788, 2790, 2792, 2793, 2800, 2802, 2803, 2804, 2805].
Continua tuttavia ad applicarsi la
disposizione del secondo comma dell'articolo 1888 del codice del 1865 se il
secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo
codice [c.c. 2794].
Art. 238.
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei
diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di
pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti
di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia
eseguito posteriormente [c.c. 2808, 2812].
Art. 239.
Le disposizioni dell'articolo 2825 del codice
si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo
posteriormente.
Art. 240.
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in
vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in
vigore del codice stesso [c.c. 2847], a meno che per la cessazione di tale
efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un
termine più breve.
Art. 241.
La disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima
dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti
dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori [c.c. 2858].
Art. 242.
Le disposizioni del codice, secondo le quali
l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato
è subordinato alla trascrizione del titolo [c.c. 2858, 2859, 2866], non si
applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all'entrata in vigore del codice
stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto
richiesta.
Art. 243.
Le disposizioni degli articoli 2872, secondo
comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle
ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244.
Se il processo di liberazione dei beni dalle
ipoteche [c.c. 2889; c.p.c. 792] è in corso all'entrata in vigore del codice,
esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne
l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'articolo 222 delle norme di
attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245.
Gli effetti del sequestro conservativo e del
pignoramento [c.c. 2906, 2912, 2913] eseguiti anteriormente all'entrata in
vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del
1865.
Art. 246.
Le disposizioni dell'articolo 2932 del codice
si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento
si verifichi posteriormente.
Art. 247.
Cessano di avere effetto dalla data
dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione
che non sono da questo ammesse [c.c. 2941, 2942].
Art. 248.
Rimangono immutate le disposizioni vigenti
circa il termine della prescrizione [c.c. 2946] nei riguardi dei buoni del
tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle
della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali
di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e
prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni
delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello
ordinario [c.c. 2962].